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Punti di attenzione per le prossime relazioni annuali

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 176-181)

Come abbiamo più volte evidenziato, la gran parte dei dati utilizzati nella redazione del secondo e del terzo capitolo di questo Rapporto corrisponde a quelli immessi nella piattaforma telematica SFC della Commissione europea dalle Autorità di Gestione che si assumono una responsabilità circa la veridicità dei medesimi.

Questo non esclude che la complessità della materia76, dia luogo ad errori e omissioni in tutti gli Stati membri. Peraltro i Summaries of data77 danno evidenza del fatto che l’Italia sia tra i Paesi più virtuosi sul piano della qualità dei dati.

Quanto appena evidenziato non esclude margini di miglioramento anche per il nostro Paese che possono essere conseguiti essenzialmente tramite un percorso di apprendimento lungo tutta la filiera dei soggetti -privati e pubblici- che concorrono alla produzione dei dati.

A questo fine, ogni anno, l’Ufficio Strumenti finanziari dell’Agenzia svolge un esercizio di messa a punto delle Relazioni annuali di attuazione sugli strumenti finanziari, nel contesto della cosiddetta Rete degli addetti al monitoraggio (o anche Rete dei compilatori, cfr.paragrafo 4.3.2), andando a verificare la coerenza e verosimiglianza dei dati (non la loro veridicità, ovviamente), prima della loro immissione nel sistema SFC.

Questo lo si fa con le Amministrazioni che ritengono di partecipare all’iniziativa e pertanto, per i dati del 2019, con riguardo a 83 strumenti finanziari sui 115 poi riportati nella piattaforma gestionale della Commissione.

Alla fine del processo di produzione e commento delle tavole presentate in questo capitolo si può concludere – sulla base sia di riscontri oggettivi, sia dell’esperienza professionale sin qui maturata – che nel complesso le informazioni immesse nel tracciato SFC (definito dal Regolamento UE 821/2014) relative:

i. al percorso amministrativo e alla spesa ai vari livelli, sino ai destinatari finali, siano attendibili in misura elevata;

ii. alle altre aree tematiche siano mediamente attendibili, con alcune situazioni subottimali.

Si rilevano pertanto, per alcuni strumenti finanziari, spazi di possibile miglioramento della qualità dei dati. Essi corrispondono, in particolare, ai seguenti campi del tracciato.

• 11.1 – Tipo di Organismo di attuazione a norma dell'art. 38 par. 4 e dell'art. 39 bis par. 5 del Regolamento UE 1303/2013. Si riscontrano incertezze e, in alcuni casi, contraddizioni soprattutto nel qualificare i gestori come Istituti di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale piuttosto che come Organismi di diritto pubblico.

76 Basti pensare basti pensare alle tante note Egesif in materia, Cfr.

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/legislation/guidance

77 https://ec.europa.eu/regional_policy/IT/funding/financial-instruments

• 17 (17.1 e 17.2) – Costi e commissioni di gestione. Le informazioni riportate sembrerebbero sottostimare la spesa effettiva. Si riscontra pertanto la possibilità che le spese siano state effettuate ma non riportate e descritte con la modalità prevista.

• 26 – Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR).

L’annotated template, nella release di prossima adozione, qui in bozza, in proposito, precisa <<Total value of loans which were guaranteed with the programme resources (EFSI plus national co-financing) and were actually disbursed to final recipients (paid into accounts of final recipients). The reported value of loans paid should *not* be divided by the guarantees signed (despite of use of "in relation to" in the description of the field). In the case of EAFRD please include also additional national financing. This number can be used as nominator for the calculation of the leverage and multiplier effect of guarantee instruments. Even if the amounts communicated by the beneficiary have not yet been verified, the full amount of payments by the cut-off date should be included, without prejudice of subsequent validations to be made by the managing authority, which may lead to future adjustments>>.

Come abbiamo già avuto occasione di evidenziare questo campo va correlato a una norma potenzialmente insidiosa, soprattutto se la filiera della gestione non è bene attenta e confonde gli importi dei prestiti deliberati con quelli effettivamente versati (il cui riscontro non è a livello contrattuale ma negli estratti conto, o in altre comunicazioni delle banche attestanti l’effettiva erogazione al destinatario finale). Ci riferiamo all'articolo 8, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 480/2014: <<se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato (NDR. che è l'importo indicato nel contratto di finanziamento) dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale>>.

La norma in questione considera rendicontabile la spesa (gli accantonamenti) solo se vi è una effettiva esposizione al rischio.

Questo genere di controllo è svolto puntualmente dal gestore del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96). Sarebbe opportuno che ogni Autorità di Gestione si sinceri che allo stesso modo operino eventuali altri intermediari incaricati di gestire strumenti finanziari di garanzia.

• 27, 28 e 29 – Numero di contratti, investimenti e destinatari finali. Si rileva un rischio di errore correlato al lessico, amplificato da alcune scelte dei traduttori dei testi regolamentari. È bene ricordare che:

− il numero di contratti (campo 27) è quello degli impegni assunti contrattualmente;

− il numero degli investimenti (campo 28) appare più facilmente suscettibile di errori di interpretazione; dall'Annotated template si desume che può essere più opportuno ri-denominare il campo in questo modo: "numero delle operazioni che hanno ricevuto un pagamento";

− il numero dei destinatari finali (campo 29) corrisponde a quello dei soggetti che hanno effettivamente ricevuto un pagamento (incluso un prestito a fronte di garanzia).

• 29 (29.1, 29.2, 29.2.1; 29.3, 29.4, 29.4.1) – Numero dei destinatari finali. Pure per tale casistica il numero di microimprese potrebbe essere stato sottostimato, e lo stesso vale per altri “di cui”. Molte AdG si limitano infatti a indicare come destinatarie le PMI che è una categoria di primo livello che ne incorpora altre.

Probabilmente non è apparso chiaro agli addetti alla compilazione che questi campi sono strutturati a più digit e che quindi il dato complessivo del campo 29 deve essere il risultato di una aggregazione a più livelli delle diverse tipologie di destinatari finali.

• 33 – Numero dei default. Anche se gli strumenti finanziari sono tutti in fase di ramp-up e quindi le operazioni sono in fase iniziale, le segnalazioni delle “sofferenze”

appaiono molto contenute. Si ravvisa pertanto la possibilità che non tutte le Autorità di Gestione abbiano prodotto le informazioni sul numero delle operazioni in sofferenza (vedi campo 34).

• 34 – Ammontare dei default. Gli elementi da inserire per le garanzie appaiono chiaramente identificati, occorre infatti riferirsi agli importi escussi dai soggetti finanziatori creditori. Appare, viceversa, più complesso nel caso di prestiti erogati direttamente a valere – esclusivamente – su risorse pubbliche. Sul punto il campo 34 del tracciato record allegato al Regolamento 821/2014 richiede la seguente informazione: <<Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)>>.

Il contenuto di questa definizione è meglio specificato nell’Annotated template.

Questo prezioso documento sta per essere pubblicato in una nuova release che, mentre scriviamo, è disponibile in bozza. A proposito del campo 34 essa precisa quanto segue: <<Total amount of the programme contributions in disbursed loans defaulted incl. the amount written off of partially repaid loans. Total amount committed for guarantees called due to loan default. The full amount by the cut-off date should be reported, without prejudice of subsequent validations to be made by the managing authority, and without prejudice to possible adjustments in the amount defaulted in line with the loan agreement, which may lead to future adjustments. For loans, the amounts recovered do not decrease the defaulted amounts but are to be reported in fields 36.1 and 36>>. Pertanto va considerato in default l’intero importo (e non le sole rate scadute e non pagate) al netto delle eventuali restituzioni.

Ovviamente è possibile che nel tempo un prestito entrato in default possa rientrare in bonis. Di questo si terrà conto dinamicamente, nelle diverse relazioni annuali. Gli eventuali recuperi (da azioni esecutive, da accordi transattivi, ecc. ) non andranno riportati in questo campo, bensì nel 36 e nel 36.1.

Resta ferma la necessità di definire i prestiti in default. Una possibile soluzione praticabile e che comporta il vantaggio di trattare in modo uniforme sia questa fattispecie sia quella dei prestiti in risk share (e cioè in condivisione del rischio con gli intermediari finanziari), è quella di fare riferimento alla definizione di

"sofferenza" di fonte Banca d'Italia: “Crediti la cui totale riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili”. Questi, a nostro avviso, devono essere riportati nel campo 34 per il loro importo totale residuo, cioè nella misura in cui non

la data di adempimento), sia non scadute (dal momento che la loro restituzione appare assai improbabile). Se poi alcuni debitori sanassero la situazione e il prestito tornasse in bonis, occorrerà tenerne conto nella successiva relazione annuale.

• 35 – Interessi e altre plusvalenze. Questo campo, al momento non è popolato per molti strumenti finanziari. Una lezione appresa anche a seguito della chiusura dei programmi del 2007-2013 è che queste risorse vanno a incrementare, a seguito della restituzione, la successiva dotazione delle risorse europee. Conseguentemente se non si dimostra in maniera inequivocabile che se ne è fatto un uso efficace per finanziare spesa rendicontabile, esse vanno restituite all’Unione Europea.

• 38 (e tutti i campi sottostanti a più digit) – Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE. Abbiamo notato alcune incongruenze e carenze relative al campo 38.1 (Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario) e si immagina che non siano state pertanto inserite alcune informazioni sul campo 38.3 (Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali).

Quest’ultimo campo incorpora anche gli eventuali prestiti bancari e gli altri apporti finanziari alle operazioni conferiti dagli intermediari di mercato. È sufficiente un errore/carenza relativamente a uno qualunque di questi campi per determinare effetti sul calcolo dell’effetto leva raggiunto, che è calcolato in maniera automatica dal sistema SFC (campo 39.2). Relativamente a questo aspetto si è infatti rilevato che alcuni valori appaiono molto distanti dalla mediana segnalata a livello europeo nel Summaries of data.

• 39 (e sottocampi) – Effetto leva atteso e raggiunto. Abbiamo notato, in alcuni casi, variazioni dell’effetto leva atteso rispetto all’anno precedente, questo dato è definito dall’accordo di finanziamento e pertanto varia solo in seguito a modifiche intervenute nell’accordo siglato. Riguardo all’effetto leva raggiunto alcuni valori riportati sono esageratamente elevati rispetto ai valori mediani registrati a livello europeo.

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 176-181)

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