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– Le sezioni speciali regionali del Fondo di garanzia per le PMI

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 192-195)

utlizzare il 100% delle risorse presto e bene

Riquadro 4.2 – Le sezioni speciali regionali del Fondo di garanzia per le PMI

Gli interventi di cofinanziamento del Fondo di garanzia attraverso risorse di programmi operativi regionali e provinciali, avviati a partire dal 2017 attraverso la costituzione di Sezioni speciali del Fondo e ampliatisi nel corso del 2019, hanno rappresentato, ancor più nel 2020, uno strumento efficace per rafforzare il sostegno in favore delle piccole e medie imprese italiane, inevitabilmente colpite dalla grave situazione di emergenza economica derivante dal diffondersi della pandemia da Covid-19.

A partire dal mese di marzo 2020, sono stati previsti interventi straordinari al fine di mitigare l’impatto economico causato dall’emergenza epidemiologica sulle imprese italiane e, più in generale, dell’Unione europea.

In primis, proprio la Commissione europea ha adottato un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”

(cfr. comunicazione C (2020) 1863 final del 19.03.2020 e successive modificazioni e integrazioni) riconoscendo, in deroga alle regole generalmente applicabili, la compatibilità di misure eccezionali e transitorie attivabili dagli Stati membri per sostenere l’economia durante la fase emergenziale e introducendo modifiche regolamentari (al regolamento generale sui Fondi strutturali e di investimento europeo n. 1301/2013 e al regolamento specifico per il Fondo FESR n. 1303/2013) che hanno garantito modalità attuative più flessibili ed estese, consentendo di mobilitare quante più risorse possibili per rispondere all’emergenza.

Contemporaneamente, anche a livello nazionale, in relazione al funzionamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, sono stati adottati provvedimenti di carattere temporaneo tesi ad attivare la capacità di risposta alla crisi:

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetto, Decreto cura Italia), ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (Fondi SIE) possano destinare

delega di funzioni di organismo intermedio. In tali casi, la sezione speciale viene a configurarsi quale strumento finanziario e trovano applicazione gli artt. 37-46 del Regolamento UE 1303/2013.

risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l’emergenza da Covid-19;

• il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto, Decreto Liquidità) ha stabilito modalità rafforzate di intervento del Fondo di garanzia, in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

• il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto, Decreto rilancio), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all’emergenza sanitaria, da attuare attraverso un’operazione di riprogrammazione del Programma operativo.

Le novità normative descritte, introdotte per sostenere l’economia durante la fase emergenziale inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogata al 30 giugno 2021, hanno consentito alle Autorità di gestione dei Programmi operativi regionali 2014-2020, finanziati con risorse dei Fondi strutturali europei, da un lato, di potenziare l’operatività delle Sezioni speciali regionali e provinciali già costituite presso il Fondo di garanzia, dall’altro, di mobilitare ulteriori risorse attraverso una significativa attività di riprogrammazione. Tutto questo al fine di rafforzare il sostegno in favore delle piccole e medie imprese, in considerazione delle aumentate esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica innescata dalla citata emergenza epidemiologica, attraverso la costituzione di specifiche Sezioni speciali per l’emergenza Covid-19.

Alcune Amministrazioni, di seguito elencate, hanno approntato nel corso del 2020 una sfidante riprogrammazione in funzione anticrisi, intraprendendo un’azione di modifica e adattamento delle Sezioni speciali del Fondo di garanzia, sia in termini di estensione delle modalità operative dello strumento originariamente previste, che di incremento delle risorse ad esse destinate, al fine di sfruttare al massimo le potenzialità della garanzia pubblica quale principale strumento per sostenere le esigenze di credito delle imprese italiane per contrastare l’impatto conseguente alla crisi.

attivazione in risposta all’emergenza pandemica

STIPULA DOTAZIONE

Regione Abruzzo In corso 58.500.000

Regione Basilicata In corso 11.000.000

Regione Lazio 11/08/2020 5.000.000

Regione Piemonte 10/12/2020 64.000.000

Regione Siciliana In corso 60.000.000

Provincia Autonoma Trento 29/12/2020 13.000.000

Regione Veneto 11/08/2020 31.000.000

Nelle attuali circostanze eccezionali, per le Autorità di gestione dei Programmi FESR, oltre ad essere prevista la possibilità di optare per un tasso di cofinanziamento con risorse europee pari al 100% delle spese rendicontate entro il 31 luglio 2021, è consentito, come misura di contrasto e di mitigazione degli effetti prodotti dall’epidemia da Covid-19, utilizzare le risorse dei programmi operativi alimentati con i Fondi SIE a ristoro delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, quindi, nel caso specifico, per finanziarie operazioni di garanzia anche già ammesse al Fondo (purché in data non antecedente il 1° aprile 2020).

Tale opzione è stata implementata dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso la costituzione di una specifica Sezione speciale per l’emergenza Covid-19, abilitata ad operare in conformità alle nuove disposizioni normative e alle opportunità sopra descritte. Alla stessa stregua, sono in corso interlocuzioni con le Regioni Basilicata e Sicilia per la costituzione di un analogo strumento.

Dal punto di vista operativo, nell’ambito dei predetti accordi con Regioni e Province autonome, sono state introdotte modalità rafforzate di intervento del Fondo di garanzia, finalizzate, in particolare, a:

• fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica. Il ricorso al capitale circolante Qualcosa di analogo era stato fatto nel periodo di programmazione 2007-2013, con ben sei Programmi Operativi, di cui tre regionali, che hanno avuto attuazione (anche) attraverso il Fondo di garanzia per le PMI. I 37 strumenti di garanzia previsti nei diversi Programmi totalizzavano risorse per 1,86 miliardi di euro, e di queste il 62 per cento (1,15 miliardi) sono state appostate nel Fondo di garanzia per le PMI.«generalizzato» (cioè non legato a uno specifico progetto di sviluppo aziendale) rappresenta una possibilità rilevante per far

• innalzare la copertura massima della garanzia, che passa dall’80% al 90% per la garanzia diretta richiesta dalle banche e dal 90% al 100% per la riassicurazione rilasciata sulle garanzie prestate dai confidi;

• la concessione della garanzia diretta con una copertura pari al 100% per finanziamenti di importo massimo pari a 30 mila euro.

Nella cornice normativa appena descritta e nell’ambito dello strumento finanziario di garanzia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha assunto un ruolo strategico, avviando le necessarie interlocuzioni con le Amministrazioni regionali e provinciali e confermando la disponibilità ad assumere la delega per la gestione delle Sezioni speciali del Fondo di garanzia, attraverso la stipula di atti convenzionali che lo individuassero formalmente quale Organismo intermedio degli interventi di cofinanziamento del Fondo con risorse regionali e provinciali, provenienti principalmente dai rispettivi programmi operativi.

Alla luce degli accordi sottoscritti nel corso del 2020, si è giunti, pertanto, ai risultati illustrati nella tavola 4.2, aggiornata a gennaio 2021, che riporta la situazione complessiva delle Sezioni speciali del Fondo di garanzia e connesse sottosezioni attivate per il periodo di programmazione 2014-2020. I dati evidenziano un ricorso sempre più ampio allo strumento di garanzia, con una allocazione complessiva di risorse addizionali da parte di Regioni e Province autonome per circa 415 milioni di euro.

Tavola 4.2 – Sezioni speciali regionali del Fondo di Garanzia per le PMI nel ciclo

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 192-195)

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