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– Sezioni speciali regionali del Fondo di Garanzia per le PMI nel ciclo di programmazione 2014-2020

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 195-200)

utlizzare il 100% delle risorse presto e bene

Tavola 4.2 – Sezioni speciali regionali del Fondo di Garanzia per le PMI nel ciclo di programmazione 2014-2020

Avvio Contributo Modalità di intervento

Friuli-Venezia

Giulia 22/12/2017 Aprile 2018

Garanzie loan by loan

Operatività temporaneamente sospesa Garanzie su portafogli di finanziamento Abbuono commissioni di accesso al Fondo

Garanzie loan by loan

Garanzie su portafogli di finanziamento

In corso

Sezione speciale Sicilia per l’emergenza Covid-19 ex articolo 242 DL rilancio

Campania

Garanzie su portafogli di finanziamento loan by loan (con modalità da definire con addendum all’accordo)

Sezione speciale Abruzzo per

l’emergenza Covid-19 ex articolo 242 DL rilancio

Garanzie su portafogli di finanziamento Operatività temporaneamente sospesa Garanzie loan by loan

Garanzie loan by loan

Operatività temporaneamente sospesa

Calabria 11/02/2018 Marzo 2019

€ 5,0 mln a valere su risorse POR FESR 2014-20

Garanzie loan by loan

Operatività temporaneamente sospesa

Veneto

Garanzie loan by loan

Garanzie su portafogli di finanziamento

Toscana 18/12/ Gennaio

Garanzie loan by loan

Operatività chiusa il 18/9/2020

Piemonte 01/07/

Garanzie loan by loan

Provinci

Garanzie loan by loan*:

Operatività temporaneamente sospesa

Sezione speciale Trento per l’emergenza Covid-19 ex articolo 242 DL rilancio

Basilicata In corso

€ 11,5 mln a valere su risorse POR FESR 2014-20

Sezione speciale Basilicata per

l’emergenza Covid-19 ex articolo 242 DL rilancio

Fonte: Elaborazioni dati MiSE DGIAI.

(*) Per garanzie loan by loan si intendono quelle garantite singolarmente (per le quali il Fondo di Garanzia risponde con tutte le proprie risorse e, in caso di suo default risponde direttamente lo Stato), che vanno distinte da quelle riferibili alla operatività tramite cartolarizzazioni sintetiche (tranched cover) per le quali la responsabilità del Fondo è circoscritta all’importo definito contrattualmente a protezione di una specifica frazione del rischio di perdita.

I risultati si ottengono spesso con un lavoro costante nel tempo. Si pensi che nel periodo di programmazione 2007-2013 solo tre Regioni avevano costituito sezioni speciali e che, con riguardo alla programmazione 2014-2020, fino al 31 dicembre 2017 nessuna sezione speciale era ancora operativa. Nel gennaio 2019 le Amministrazioni aderenti erano già sei. In questo momento le sezioni speciali per le quali sono state sottoscritte le relative convenzioni sono dodici con un budget di 415 milioni di euro. Non tutte le risorse fanno riferimento ai Fondi Strutturali. Il che ci dà modo di sottolineare che la convergenza operativa è un tema che prescinde dalla natura delle risorse.

In conclusione questa operazione, oltre a facilitare gli intermediari e le imprese che si giovano dell’intervento pubblico, implica una grande economia amministrativa, sul piano programmatico e gestionale, e per dirla tutta, facilità anche i controllori e riduce i rischi di compliance normativa concernenti la spesa ammissibile a chiusura della programmazione.

4.2.2 I gruppi di lavoro per la definizione di format di strumenti finanziari

Intorno al Tavolo tecnico permanente strumenti finanziari si riuniscono dirigenti e funzionari con saperi ed esperienze che, messe assieme, possono produrre più risultati rispetto a quelli ottenibili dalle singole Amministrazioni di riferimento. Per questa ragione l’Agenzia è ben felice di promuovere o supportare gruppi di lavoro nei quali la stessa non deve necessariamente svolgere le attività di coordinamento.

In occasione di una sessione del Tavolo tecnico, nel novembre 2019, l’Agenzia ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di provare a standardizzare i possibili strumenti finanziari per il venture capital, così da abbattere i tempi e i costi della loro implementazione (non solo in questo, ma anche nel prossimo periodo di programmazione). La responsabilità di coordinarlo è stata affidata ai tecnici di una società regionale finanziaria in house che ha già maturato una significativa esperienza in materia. Al gruppo di lavoro si sono associate 12 amministrazioni con il pieno sostegno e l’attiva partecipazione dell’uff. 5 dell’ACT.

Nonostante la crisi pandemica abbia costretto i tecnici a focalizzarsi su problematiche più urgenti e non abbia favorito il lavoro in team, nell’ottobre del 2020 è stato prodotto un documento che analizza lo scenario, le opportunità di intervento e le criticità, sulla base del quale un gruppo ristretto ha approfondito le possibili modalità di collaborazione con il Fondo di sostegno al venture capital (cd. Fondo Nazionale di Innovazione, attivato con il D.MISE 27 giugno ) confrontandosi con il soggetto gestore (CdP Venture Capital SGR). Quest’ultimo, anche sulla base degli stimoli ricevuti, sta elaborando una proposta di fondo “pluri P.O.” che contempera l’esigenza di garantire alle Amministrazioni (titolari dei P.O.) potenziali sottoscrittrici, ricadute territoriali mirate, insieme ad assicurare dimensioni atte a raggiungere le necessarie economie di scala e un’adeguata diversificazione dei rischi, come richiesto dagli standard di mercato.

Al contempo l’Unità Italia di DG Regio ha stimolato un dibattito sul tema, consentendo di approfondire l’esperienza sviluppatasi in Grecia nel 2014-2020 (Equifund) che ha portato ad esplorare la possibilità di strumenti finanziari che contemplano aiuti di Stato, vale a dire che offrano dei vantaggi agli investitori privati. Questi infatti offrono maggiori possibilità nel caratterizzare gli interventi dei PO sui maggiori fallimenti di mercato (imprese più giovani, first team locali, deep tech transfer, altro) anche declinati a seconda delle esigenze e delle potenzialità dei singoli territori e renderebbe più efficace la combinazione con il Fondo Nazionale di Innovazione che opera prevalentemente in pari passu con il capitale privato (senza aiuti di Stato e quindi focalizzandosi sugli investimenti dove il fallimento di mercato è quantomeno minore).

A seguito di un confronto informale con dei funzionari di DG Comp, reso possibile dall’Unità Italia di DG Regio e su suo suggerimento, ad inizio del 2021 sono state poste delle domande mirate sulla piattaforma e-wiki per verificare la fattibilità delle soluzioni ipotizzate, rese più complesse dall’intenzione di combinarsi con l’intervento dello Stato già in essere, nell’ambito degli aiuti esenti di cui all’art. 21 del Reg. (UE) 651/2014 (in attesa di risposta al momento dell’elaborazione del presente documento).

L’attenzione del gruppo di lavoro si è rivolta anche alle possibilità di trovare forme di collaborazione con altri strumenti finanziari che prevedono l’investimento in equity o quasi-equity sviluppati nel frattempo dall’Amministrazione centrale, nell’ambito del

emergenza del COVID-19 ma non solo, e che meglio si adattano all’esigenza di contrastare l’inevitabile erosione dei patrimoni netti delle imprese dovuti alle perdite che sono state registrate e saranno registrate durante il periodo della crisi pandemica.

L’esigenza di contrastare il circolo vizioso che questa “de-patrimonializzazione” può determinare sull’accesso al credito delle imprese (anche quelle con concrete prospettive di ripresa) e, potenzialmente, sull’efficace funzionamento del sistema del credito nel suo complesso, è infatti diventata sempre più diffusa e pressante con il prolungarsi della crisi pandemica e i crescenti effetti negativi che sta producendo sui conti delle imprese.

4.2.3 Le check list per le verifiche amministrative degli strumenti finanziari

Il Regolamento UE 1303/2013, all’art. 125 prevede che <<ciascuna Autorità di Gestione è responsabile della gestione e dell’efficace controllo del programma operativo>>. Il principio di separazione delle funzioni impone che i controlli di primo livello sulla compliance normativa siano svolti da Uffici distinti e indipendenti da qelli preposti all’attuazione dei Programmi. Gli uffici preposti a tali controlli si avvalgono di check list come strumenti che possano al contempo guidare e documentare l’espletamento della loro funzione.

Qui ci limitiamo a fare rinvio alla seconda edizione del nostro Rapporto83 nella quale viene compiutamento illustrato il lavoro svolto, presso l’Agenzia, dall’Ufficio 7 dell’Area programmi e procedure “Centro di competenza nazionale sul coordinamento ed esecuzione controlli di primo livello” per dare un orientamento nazionale in tema di controlli di primo livello. In particolare, l’Ufficio 7 ha prodotto più release delle Linee guida per l'efficace espletamento dei controlli di primo livello La versione 1.2 delle linee guida, ai paragrafi 4.2.6 e 5.4, tratta il tema dei controlli di primo livello degli strumenti finanziari e delle spese ammissibili. È stato inoltre predisposto anche il format per la verifica amministrativa degli strumenti finanziari con l’obiettivo di favorire l’istruttoria del controllo di primo livello e fornire un ausilio operativo e metodologico al controllore accompagnandolo nell’iter della verifica della procedura (aspetti procedurali) e della spesa sostenuta (aspetti amministrativi e finanziari).

4.2.4 Messa a sistema del network Autorità di Gestione – Autorità di Audit e consolidamento di prassi nazionali

Nel processo di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle politiche di coesione vi sono più Amministrazioni cui spettano responsabilità istituzionali diverse e

concorrenti. Il che vale anche in tema di strumenti finanziari. E’ cruciale, in questo scenario, che i diversi livelli istituzionali dialoghino per confrontarsi sulle rispettive visioni e sulle vere e proprie interpretazioni delle norme, nonché sulle prasssi.

Altrimenti vi è il rischio che i probabili disallineamenti generino incomprensioni e vere e proprie divergenze, con quanto ne consegue su questioni rilevantissime come ad esempio l’ammissibilità della spesa alla chiusura del periodo di programmazione.

Vicende del passato -come la divergenza (finalmente risolta) tra molte amministrazioni italiane e la Commissione europea su quale fosse la spesa ammissibile a chiusura- insegnano quanto sia importante tenere stabilmente connesso il network istituzionale e alimentare il confronto costruttivo sugli strumenti finanziari. Il fatto che l’Agenzia, che ha proprio compiti di coordinamento, abbia un ufficio dedicato agli strumenti finanziari ha giovato a rendere frequenti i momenti di confronto in sede sia multilaterale, sia bilaterale non solo tra l’Agenzia e le altre amministrazioni, ma anche direttamente tra queste.

In particolare si è creata una connessione sostanziale tra il Tavolo tecnico coordinato dall’Agenzia, punto di riferimento per le Autorità di Gestione, e il Tavolo tecnico coordinato dall’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che coordina le Autorità di Audit (AdA), come rappresentato nella figura 4.3.

Figura 4.3 – Il network istituzionale italiano sugli strumenti finanziari

Peraltro IGRUE e ACT, consapevoli di quanto utile sia superare i dubbi interpretativi che depotenziano l’azione dell’Amministrazione, hanno messo a punto il metodo per il consolidamento delle prassi nazionali, in tema di strumenti finanziari, che trova sintesi grafica nella figura 4.4. Esso è strutturato sulla falsariga di quello sperimentato per definire la “posizione italiana” sulla spesa ammissibile per i fondi di garanzia 2007-2013 (cui abbiamo già accennato). L’output delle attività, quando necessario, saranno

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