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– Incidenza statica delle sofferenze e tasso annuale di decadimento per strumento finanziario interessato da default

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 168-172)

Valori assoluti (euro) Prestiti Prestiti Prestiti Prestiti Garanzia Garanzia Garanzia Garanzia

Risorse totali versate ai destinatari finali nell’anno

t-1 (C25t-1) 13.323.526 1.250.269 20.476.195 50.202.471 10.190.413 158.979 8.839.380 13.786 Risorse totali versate ai destinatari finali nell’anno

t (C25t) 21.523.870 2.124.562 21.875.512 58.839.655 18.295.527 1.436.096 10.834.850 2.597.377

Numero totale dei prestiti andati in default (C33t-1) 84 0 0 1 84 0 0 0

Numero di default per prestiti (C33t) 178 13 3 2 -- -- -- --

Numero di default per garanzie (C33.1t) -- -- -- -- 1 3 27 2

Importo totale dei prestiti versati in stato di

inadempimento (C34t-1) 206.783 0 0 325.154 0 0 3.235 0

Importo totale dei prestiti versati in stato di

inadempimento (C34t) 4.261.824 302.628 450.000 199.283 -- -- -- --

Importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito

(C34.1t) -- -- -- -- 21.440 63.576 224.561 39.731

Numero di contratti sottoscritti con i destinatari

finali (C27t-1) 872 84 75 146 575 60 13.452 43

Numero di contratti sottoscritti con i destinatari

finali (C27t) 1.185 116 73 208 1.756 256 15.636 2.100

Indicatori (%)

I13 – Incidenza statica delle sofferenze sui

finanziamenti erogati (per ammontare)

=C34/C25; garanzie =C34.1/C25 19,8 14,2 2,1 0,3 0,1 4,4 2,1 1,5

I14 – Incidenza statica delle sofferenze sui finanziamenti erogati (per numero)

=C33/C27; garanzie =C33.1/C27 15,0 11,2 4,1 1,0 0,1 1,2 0,2 0,1

I15 – Tasso annuale di decadimento (per ammontare)

L’ultimo indicatore di rischio che proponiamo in questo Rapporto prova a misurare – con i gravi limiti che stiamo per dichiarare – l’adeguatezza (o meno) degli accantonamenti a fronte del rischio sottostante i soli strumenti di garanzia. L’indicatore 17 pone in evidenza (solo) alcuni degli elementi utili a valutare se a breve termine gli accantonamenti sono sufficienti a coprire il costo di escussione delle garanzie a fronte delle operazioni che fanno ingresso in sofferenza.

Su SFC non vi è una quantificazione diretta del rischio finanziario di parte pubblica. Cioè non è indicato l’ammontare garantito. Non vi sono neppure gli elementi necessari per una quantificazione indiretta di tale rischio, per approssimazione. Quindi il nostro algoritmo, l’Indicatore 17, è sfortunatamente il meno attendibiledel nostro Rapporto.

Indicatore 17 – Proxy di adeguatezza degli accantonamenti a copertura del rischio di garanzia

𝐼17 =

Risorse versate ai destinatari finali (campo 25) −

Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse per inadempimento del prestito (C34) Prestiti effettivamente versati ai destinatari finali a fronte di garanzie (campo 26) ∗ c − Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa di inadempimento del prestito (C34)

− 2 ∗ campo 36𝑘

∗ 100

Descrizione campi come da Regolamento UE 821/2014

25 = Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR).

34 (per le garanzie) = Importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell’inadempimento del prestito.

26 (per le garanzie) = Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati.

36 = Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei Fondi Strutturali entro la fine dell'anno di riferimento.

Parametri

c = 0,70 tasso medio di copertura pari al 70 per cento dei prestiti originariamente erogati. È una semplificazione basata su fatto che, di norma, la garanzia pubblica non supera l’80 per cento del prestito e che nel medio/lungo periodo non tutti i default siano riferibili all’intero importo originariamente garantito.

k = 0,80 percentuale media del garantito, l’80 per cento rispetto ai prestiti erogati ai destinatari finali Nota

Questo indicatore con molti limiti – tutti superabili correggendolo di volta in volta sulla base delle caratteristiche dello specifico strumento di garanzia (e con dati che non sono in SFC ma nei database dei gestori) – affronta il tema dell’adeguatezza degli accantonamenti a copertura del rischio di escussione delle garanzie per le operazioni sottostanti che fanno ingresso in sofferenza. Pur con tutti i caveat illustrati, l’indicatore è stato costruito come incidenza percentuale degli accantonamenti per prestiti erogati ai destinatari finali (campo 25) al netto di quelli “venuti meno” perché versati ai creditori a pagamento delle garanzie escusse (campo 34) rispetto a una stima del rischio di garanzia in essere. Quest’ultimo, visto che in SFC è ignoto l’importo garantito, è oggetto di una stima con una componente positiva e due negative. La componente positiva è l’importo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali a fronte delle garanzie bloccate (campo 26) ridotto di un 30 per cento (perché la garanzia non supera mai l’80% e perché riteniamo che una parte contenuta dei prestiti sia già stata restituita visto che le operazioni, in questo momento, sono tutte molto “giovani”). A questo importo sottraiamo quello per le garanzie già pagate (quelle escusse per i prestiti andati in sofferenza) e quello per le operazioni in bonis estinte con la restituzione dei finanziamenti, a condizione che siano già stati liberati gli accantonamenti. Per calcolare quest’ultima grandezza, ipotizziamo che tali rientri (campo 36) costituiscano il 15 per cento degli importi garantiti. Siccome il campo 36 fa riferimento ai

Diamo per scontato che le Autorità di Gestione adeguatamente attente richiedano ai gestori dei fondi di garanzia dei report che tengano costantemente sotto controllo il rapporto tra risorse accantonate e i rischi, andando a incrementare le prime qualora lo renda opportuno la loro consunzione o un incremento dei rischi (dovuto anche a fattori sistemici). Di certo questo tipo di analisi è una routine del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, che è la base giuridica di una larga parte degli strumenti finanziari di garanzia cui questo rapporto fa riferimento (sul punto si veda il riquadro 4.2).

La gestione delle garanzie pubbliche richiede un approccio prudenziale e professionale conforme a principi e prassi del risk management.

Il tema è di grande attualità in questo momento. Come abbiamo visto (Cfr. paragrafo 1.1.), la pandemia ha di molto mutato la rischiosità dei prenditori.

Questo vuol dire che le operazioni "vive" (quelle ancora in essere, per le quali vi è esposizione a rischio), ammesse ai benefici degli strumenti finanziari di garanzia, produrranno dei tassi di insolvenza più elevati rispetto a quelli stimati nelle valutazioni ex ante o, comunque, nel momento in cui sono state deliberate.

Questo scenario non crea maggiori rischi (dal lato pubblico) per gli strumenti con cap, ovvero con una limitazione di responsabilità. Invece, per gli strumenti di garanzia per i quali l'impegno assunto (cioè il rischio) corrisponde all'intero importo garantito e si è proceduto ad accantonare un certo importo a copertura delle perdite attese e inattese, è oggi opportuna una revisione al rialzo degli accantonamenti.

Visto che in passato (a partire dalla chiusura 2007-2013) la Commissione europea è stata molto sensibile alla misura degli accantonamenti, è importante che la loro riquantificazione poggi su basi metodologiche molto solide.

A questo proposito è di particolare interesse, ancora una volta, il sistema di regole relative al Fondo di Garanzia per le PMI.

Il riferimento più utile è il decreto interministeriale (MiSE-MEF) del 6 marzo 2017 che , all'art. 11 (Accantonamenti prudenziali e monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo), così dispone:

<< Le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo e sono soggette all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal secondo esercizio contabile successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, le misure degli accantonamenti sono aggiornate, annualmente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui al comma 2.

Al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni finanziarie a rischio tripartito di cui all’articolo 8, anche ai fini di quanto previsto all’articolo 12, comma 4, e dell’adeguatezza delle politiche di accantonamento, il gestore del Fondo conferisce incarico a soggetti terzi di effettuare, con cadenza annuale, l’analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del Fondo e la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati

sono rendicontati dal gestore del Fondo con le modalità previste dalla convenzione per la gestione del Fondo e posti a carico delle risorse del Fondo>>.

Questa disposizione offre un valido riferimento metodologico anche per gli altri strumenti di garanzia.

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 168-172)

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