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Gestione del rischio: tra moral hazard e deadweight e gestione intelligente degli accantonamenti (a fronte delle garanzie concesse)

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 155-159)

Tavola 3.18 – Parametri di ammissibilità dei costi e delle commissioni di gestione

3.7 Gestione del rischio: tra moral hazard e deadweight e gestione intelligente degli accantonamenti (a fronte delle garanzie concesse)

L’obiettivo più ricorrente degli strumenti finanziari è porre rimedio ai fallimenti di mercato (ad esempio al razionamento del credito, cfr. glossario) attraverso incentivi che, spesso attenuando i rischi degli intermediari di mercato, portino finanza dove altrimenti non arriverebbe.

Affinché gli strumenti finanziari risultino efficaci occorre adottare i criteri più adeguati per selezionare i destinatari finali che rispondono concretamente alle caratteristiche teoriche del target di policy.

Possiamo subito dire che, a nostro avviso, il parametro fondamentale è la probabilità di default (cioè di insolvenza a un anno) che, immettendo in un sistema semplicemente una partita IVA, viene oggi misurata in pochi istanti dai modelli di credit risk scoring:

• strutturati come algoritmi, cioè veri e propri processi di calcolo basati su formule che considerano essenzialmente informazioni:

o economiche e finanziarie (per lo più reperibili dai bilanci);

o di natura andamentale, ovvero concernenti i rapporti di credito pregressi (per lo più reperibili presso la centrale rischi e i credit bureau);

o sulla presenza o assenza di pregiudizievoli (protesti, procedure concorsuali, ecc).

• che ricorrono a database pubblici e privati.

Come abbiamo ampiamente spiegato questo è il modus operandi utilizzato dalla quasi totalità del sistema finanziario, a partire dalle banche (Cfr. paragrafo 1.1.5). Per affrontare temi come il razionamento del credito è sempre più opportuno che il policy maker si doti di metodi di valutazione impostati con questa stessa logica perché, così facendo:

• si riduce il rischio di utilizzare le risorse pubbliche per operazioni finanziabili dal mercato (e in questo caso si parla di deadweight) o esageratamente rischiose (moral hazard) di sostanziale spreco delle risorse pubbliche a vantaggio, talvolta, più degli intermediari che delle imprese;

• si può meglio riconoscere la platea dei soggetti a rischio di razionamento o di esclusione creditizia sebbene “meritevoli” secondo la logica pubblica.

Il Fondo di garanzia per le PMI, indubbiamente lo strumento agevolativo più utilizzato in Italia, si è dotato di un modello di credit risk scoring strutturato con la logica cui abbiamo appena fatto riferimento e, al netto del sistema di “regole speciali” che vige mentre scriviamo, per rispondere agli effetti della crisi economica innescata dal Covid-19, esso prevede coperture differenziate al crescere della probabilità di default (cfr. glossario) fino a un valore limite di rischosità, superato il quale nessuna impresa può essere garantita. Nel riquadro 3.2 offriamo maggiori informazioni sull’argomento.

Con la legge di bilancio per il 202167 (e una successiva circolare del MEF68) è stato riformato il Fondo per la prevenzione dell’usura istituito dalla Legge 7 marzo 1996, n.

108. Per definire i destinatari finali, cioè le “imprese ad elevato rischio finanziario” si è scelto di fare riferimento a <<un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza (PD) ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 5,2 %, attestato:

• dalla banca medesima o da altro intermediario;

• da una ECAI (NDR: un’agenzia di rating);

sulla base del proprio modello di crediti risk scoring, purché idoneo ai fini della normativa prudenziale>>.

Utilizzare la metrica bancaria per valutare i rischi delle imprese ha molto senso quando gli strumenti finanziari mirano a veicolare (o a stimolare la concessione di) finanza dove il mercato si ferma. Ovviamente questo non basta, ci vogliono di volta in volta altri accorgimenti. Per esempio i due Fondi pubblici appena citati (quello di garanzia69 e quello per la prevenzione dell’usura) prevedono sempre una partecipazione al rischio da parte degli intermediari che se ne avvalgono.

Riquadro 3.2 – Il nuovo modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI70 In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del DL 69/2013, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 29 settembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2015, ha previsto in via sperimentale per le garanzie rilasciate su finanziamenti agevolati ai sensi della cosiddetta “Nuova Sabatini”, un modello di valutazione ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo. Tale modello è in grado di fornire una misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento (definita come la probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un orizzonte temporale di un anno), articolato in più classi di rischio, in funzione degli intervalli di valore della probabilità di inadempimento.

In attuazione del predetto decreto ministeriale, Mediocredito Centrale71ha sviluppato, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, il modello di valutazione,

67 Cfr. art. 1, c. 256 e ss. della Legge (di bilancio 2021) n.178 del 30 dicembre 2020.

68 La n.1 del 2021, reperibile al seguente link:

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_1_2021_per_p ubblicazione.PDF.

69 Che al momento, ha una linea di garanzie al 100 per cento, per i prestiti fino a 30.000 euro. Si tratta di una delle misure temporanee correlate alla crisi pandemica.

70 A cura della Direzione generale degli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero dello sviluppo economico. Attenzione, questo schema è quello previgente le misure adottate per fare fronte alla crisi pandemica, in occasione delle quali i criteri di valutazione sono stati semplificati e la graduazione delle coperture rivista significativamente al rialzo per la maggior parte dell’operatività (dall’80 al 100 per cento).

poi approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 e reso pubblico sul sito istituzionale del Fondo di garanzia per le PMI (www.fondidigaranzia.it). Con il medesimo decreto ministeriale è stato altresì fissato il limite massimo di rischiosità delle imprese, espresso in termini di probabilità di inadempimento, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, pari al 9,43%.

Il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017 (art. 4) ha, infine, disposto l’estensione, a seguito della valutazione da parte dei competenti Ministeri degli esiti della sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle garanzie relative ai

“finanziamenti Nuova Sabatini”, del modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e ha altresì definito l’articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell’impresa e della forma tecnica e durata dell’operazione finanziaria. Questa articolazione è rappresentata nelle figure 3.10 e 3.11.

Figura 3.10 – Articolazione delle misure di copertura della garanzia diretta

Conclusasi positivamente la fase di sperimentazione del modello sui “finanziamenti Nuova Sabatini”, a partire dal 15 marzo 2019 (data di pubblicazione delle nuove disposizioni operative del Fondo), il modello di valutazione delle imprese basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento è applicato a tutte le operazioni finanziarie ammissibili alla garanzia del Fondo (fatte salve alcune specifiche deroghe, quali, ad esempio, le operazioni di microcredito o i finanziamenti concessi a soggetti per definizione unratable quali le imprese start up).

Il modello di valutazione è stato sviluppato secondo le best practice di settore ed è caratterizzato dall’utilizzo di un set informativo che comprende sia i dati economico–

finanziari dell’impresa beneficiaria che i dati c.d. andamentali, i quali includono Credit

71 Il Fondo di garanzia per le PMI è gestito per conto del Ministero dello sviluppo economico da un raggruppamento temporaneo di impresa costituito da cinque banche: Artigiancassa, MPS Capital Services, MedioCredito Italiano e DEPObank in qualità di mandanti, Mediocredito Centrale in qualità di mandataria.

Bureau (CRIF, CERVED), la Centrale Rischi della Banca d’Italia e gli eventi pregiudizievoli.

Figura 3.11 – Articolazione delle misure di copertura della riassicurazione

Benché ne mutui, per alcuni aspetti, la struttura, va evidenziato che il modello di valutazione del Fondo di garanzia non è un modello di rating bancario o di un’agenzia di rating. Si tratta, invece, di un modello di valutazione per l’accesso agli incentivi pubblici molto più coerente con i modelli di rating utilizzati nel settore bancario rispetto ai tradizionali modelli di valutazione utilizzati ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, che utilizza robuste serie storiche e un insieme di algoritmi per stimare la probabilità di inadempimento del prenditore. Tale modello differisce da un modello di rating soprattutto per la mancanza sia di un “andamentale interno” sia della componente di valutazione “qualitativa” del prenditore, generalmente affidata a un analista. Nella figura 3.12 è rappresentata la struttura del modello.

Figura 3.12 – La struttura del nuovo modello di valutazione del Fondo

Il nuovo modello di valutazione del Fondo classifica le imprese secondo una scala articolata in più fasce e classi di rischio, in funzione della loro probabilità di inadempimento, secondo quanto descritto nella tavola 3.20.

Le imprese che ricadono nella fascia 5 di valutazione non sono ammissibili all’intervento del Fondo. Tale scelta è funzionale a escludere dall’intervento pubblico le imprese davvero troppo rischiose per meritare il sostegno del tax payer. L’obiettivo, reso ancor più evidente incrociando le diverse fasce di valutazione con le percentuali di garanzia riconosciute riportate nelle precedenti tavole, è concentrare le risorse pubbliche sulle fasce centrali della scala di valutazione, ossia sui soggetti comunque meritevoli ma maggiormente esposti ai fenomeni di razionamento del credito. Infatti, il modello di valutazione e la griglia delle coperture permettono di graduare gli incentivi tra i soggetti ammissibili in misura crescente al crescere della loro rischiosità, così da incoraggiare gli intermediari finanziari a concedere più credito a chi più ne ha bisogno.

Tavola 3.20 – Classe di valutazione e probabilità di default nel nuovo modello d

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 155-159)

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