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Etichettatura obbligatoria di alcuni alimenti realizzati mediante l’ingegneria genetica

2.2. Obbligo di etichettatura degli alimenti prodotti con l’ingegneria genetica nell’Act 120 del Vermont

2.2.3. Etichettatura obbligatoria di alcuni alimenti realizzati mediante l’ingegneria genetica

Il cuore della normativa è costituito dalla sezione 3043 del titolo 9 V.S.A., la quale dispone che, nell’ambito del commercio al dettaglio avente luogo nei confini dello Stato del Vermont, qualsiasi prodotto destinato all’alimentazione umana,108 se realizzato in tutto o in parte mediante l’impiego dell’ingegneria genetica, deve essere contrassegnato come tale a partire dal 1 luglio 2016.109

Per comprendere la portata dell’obbligo di etichettatura, è innanzitutto necessario misurare l’ampiezza di alcune definizioni.

Si noti, in primo luogo, come l’accezione di food contenuta nella legge sia più ristretta rispetto a quella presente nello U.S. Code, che include, oltre ai cibi e alle bevande, anche i mangimi per animali.110

Per quanto riguarda la manipolazione genetica, l’Act 120 - sulla traccia delle indicazioni fornite dalla FDA nella bozza di linee guida per l’etichettatura volontaria111-, utilizza come punto di riferimento terminologico il concetto di “genetic engineering”, anziché quello di

genetically modified organism, così adottando un approccio definitorio

incentrato sul processo produttivo, piuttosto che sul prodotto finale.

108

Vermont Statuses Annotated, titolo 9, sezione 3042 (3): “(3)"Food" means food

intended for human consumption.”.

109

9 Vermont Statuses Annotated § 3043 (a).

110

Cfr. il paragrafo su FDA ed etichettatura dei cibi GM (1.2.5.). Quanto al riferimento normativo, cfr. 21 U.S. Code § 321 (f).

111

Cfr. il paragrafo 1.2.5.. Il testo normativo cui si fa riferimento è FDA, “Draft Guidance for Industry: Voluntary Labeling Indicating Whether Foods Have or Have Not Been Developed Using Bioengineering”, bozza, 2001.

51 Nella legge del Vermont, l’”ingegneria genetica” è definita come un processo in cui un alimento viene prodotto a partire da uno o più organismi il cui DNA è stato modificato attraverso l’applicazione (A) delle tecniche di alterazione in vitro del DNA oppure (B) delle tecniche di fusione o di ibridazione cellulare. Le tecniche di fusione e di ibridazione, però, rientrano nella definizione di genetic engineering solamente qualora vengano utilizzate per combinare il materiale genetico di cellule appartenenti a gruppi tassonomici differenti, cioè qualora vengano utilizzate per superare i limiti naturali che impediscono l’unione del materiale genetico di organismi di specie diverse.112

Tale definizione di “genetic engineering”, utilizzata anche nella Guida per l’etichettatura volontaria dei cibi bioingegnerizzati emanata dalla FDA nel 2015113 - quindi in un momento successivo rispetto all’emanazione dell’Act 120 -, ricalca la definizione di modern biotechnology accettata

112

Vermont Statuses Annotated, titolo 9, sezione 3042 (4) e (5): “(4) "Genetic

engineering" is a process by which a food is produced from an organism or organisms in which the genetic material has been changed through the application of: (A) in vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) techniques and the direct injection of nucleic acid into cells or organelles; or (B) fusion of cells (including protoplast fusion) or hybridization techniques that overcome natural physiological, reproductive, or recombination barriers, where the donor cells or protoplasts do not fall within the same taxonomic group, in a way that does not occur by natural multiplication or natural recombination.

(5) "In vitro nucleic acid techniques" means techniques, including recombinant DNA or ribonucleic acid techniques, that use vector systems and techniques involving the direct introduction into the organisms of hereditary materials prepared outside the organisms such as micro-injection, chemoporation, electroporation, micro-encapsulation, and liposome fusion.”.

113

Cfr., Voluntary Labeling Indicating Whether Foods Have or Have Not Been Derived From Genetically Engineered Plants; Guidance For Industry, cit., introduzione.

52 internazionalmente,114 contenuta nel Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.115

L’obbligo di provvedere alla segnalazione in etichetta degli alimenti bioingegnerizzati ricade, in relazione ai prodotti confezionati, sul

manufacturer – inteso in senso ampio: come produttore, importatore o

rivenditore autorizzato all’ingrosso116-, mentre esso è in capo al rivenditore quando la merce è sfusa.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli grezzi GE, la legge impone di riportare in modo chiaro ed evidente l’indicazione “produced with genetic

engineering” sulla confezione, se sono confezionati, oppure su un

cartellino posto in loro corrispondenza, se sono venduti sfusi. Nel primo caso, il dovere di segnalazione ricade sul manufacturer e, nel secondo, sul rivenditore al dettaglio.117

Per quanto concerne gli alimenti trasformati contenenti uno più ingredienti GE, il manufacturer, responsabile per l’etichettatura, può decidere di apporre sulla confezione le diciture “partially produced with

genetic engineering” o “may be produced with genetic engineering” in

alternativa alla formula “produced with genetic engineering”.118 Il regolamento attuativo stilato dall’attorney general (Consumer Protection Rule - CP 121) consente di utilizzare l’avverbio “partially” solamente quando il materiale frutto dell’ingegneria genetica non eccede il 75% del

114 Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 2000, art.3(i): ““Modern biotechnology”

means the application of: a. In vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) and direct injection of nucleic acid into cells or organelles, or b. Fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural physiological reproductive or recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection”.

115

Si tratta di un protocollo della Convenzione sulla diversità biologica del 1992, ratificata da tutti i paesi del mondo con l’eccezione degli Stati Uniti.

116

9 Vermont Statuses Annotated § 3042 (6).

117

9 V.S.A § 3043 (b) (1).

53 peso totale del prodotto secco, mentre “may be” può essere impiegato dal

manufacturer se, a seguito di una ricerca, non è risultato possibile stabilire

se gli ingredienti siano geneticamente modificati oppure no.119

Sempre in riferimento agli alimenti confezionati, la disclosure circa l’apporto dell’ingegneria genetica deve essere riportata sulla confezione in modo da risultare facilmente individuabile e ben leggibile dal consumatore.120

A questo punto è opportuno far presente che l’Act 120 conferisce all’attorney general del Vermont il mandato di adottare regolamenti atti a implementare la nuova disciplina in materia di alimenti bioingegnerizzati.121 In ossequio a tale compito, il 17 aprile 2015, l’ufficio dell’alto funzionario emanò la Consumer protection rule CP 121, finalizzata a dare maggior concretezza e funzionalità alla normativa; inoltre, il 23 settembre dello stesso anno, rilasciò una guida alla riforma sotto forma di annotazioni alla Consumer protection rule CP 121,122 con l’obiettivo di rendere più chiaro l’insieme delle nuove disposizioni in modo da renderne meno traumatica l’introduzione.123

119 Annotated Consumer Protection Rule - CP 121, 121.02 (b) (ii) (B): ““Partially” may be

used to modify “Produced with Genetic Engineering” only when a processed food contains less than 75% genetically engineered material by weight; and”

(C): “May be” may be used to modify “Produced with Genetic Engineering” only when the

food’s manufacturer does not know, after reasonable inquiry, whether the food is, or contains a component that is, produced with genetic engineering”.

120

Annotated Consumer Protection Rule - CP 121, cit., 121.02 (b) (iii): “Disclosures on

packaged, processed foods required by section 121.02(b) shall be located on the package so as to be easily found by consumers when viewing the outside of the package. Such disclosures shall be in any color that contrasts with the background of the package so as to be easily read by consumers (…)”

121

9 V.S.A § 3048 (b).

122

Vermont Attorney General, Annotated Consumer Protection Rule - CP 121 (il testo di riferimento è il regolamento commentato nella sua versione più recente, quella aggiornata al 17 giugno 2016).

123

Per comprendere quanto le indicazione fornite nella guida dell’attorney general fossero importanti per consentire alle imprese di adeguarsi alla normativa senza commettere errori può risultare utile la lettura di: Jonathan Rose, “What businesses need to know about the new Vt. GMO law”, Law360, 31 maggio 2016. Consultabile all’indirizzo https://www.law360.com/articles/801771/what-businesses-need-to-know-about-the- new-vt-gmo-law

54 Tornando alla sezione 3043, gli alimenti ottenuti in tutto o in parte con l’ingegneria genetica, fatte salve le categorie di cibi esentati dall’obbligo di

disclosure di cui alla sezione 3044 – che verranno esaminate fra poco-, non

possono essere etichettati o pubblicizzati dal manufacturer attraverso l’impiego delle formule “natural”, “naturally made”, “naturally grown”,

“all natural” o di parole simili, suscettibili di confondere il consumatore.124

Infine, la legge non prevede che nel label vengano specificati i singoli ingredienti modificati né che sia inserita la dicitura “geneticaly engineered” nel nome del prodotto.125

2.2.4. Eccezioni (e ratio delle eccezioni)

Oltre alla previsione generale che impone di segnalare in etichetta gli alimenti ottenuti con l’ingegneria genetica, l’Act 120 introduce alcune eccezioni riguardanti talune categorie di foods.

Avendo un carattere particolarmente ampio, è opportuno menzionare innanzitutto la mancanza di un obbligo di labeling per gli alimenti trasformati in cui ingredienti modificati geneticamente non superino lo 0,9% del peso totale del prodotto126 - da calcolare, secondo le disposizioni regolamentari emanate dall’attorney general, prima di un’eventuale cottura e al netto dell’acqua e del sale eventualmente aggiunti alla fine della lavorazione.127

Seguendo, invece, l’ordine dell’elenco di cui alla sezione 3044 del titolo 9 V.S.A., la prima eccezione riguarda la carne e gli alimenti derivanti da animali nutriti con cibi GE o sottoposti a trattamenti con farmaci o altre 124 9 V.S.A § 3043 (c). 125 9 V.S.A § 3043 (d). 126 9 V.S.A. § 3044 (5).

127 Annotated Consumer Protection Rule - CP 121, cit., commento relativo alla sezione

121.03 (e): “For the purposes of this subsection, the weight of the food should be

calculated exclusive of added water and salt. For foods that are sold cooked or baked, the weight should be calculated before cooking or baking the food.”.

55 sostanze GE, purché tali animali non siano essi stessi un prodotto dell’ingegneria genetica (come ad es. il salmone aquadvantage).128 In riferimento a tale disposizione, il legislatore del Vermont aveva stabilito che, entro il 15 gennaio 2015, l’attorney general avrebbe dovuto presentare alle commissioni competenti della camera e del senato dello stato un report in merito all’opportunità o meno di includere fra i cibi derivanti da animali non modificati geneticamente anche il latte ed i prodotti caseari.129 L’obbiettivo di tale previsione era evidentemente quello di evitare il rischio che l’Act 120 potesse inciampare sul pericoloso precedente rappresentato dalla sentenza International Dairy Foods Association v. Amestoy, in cui la U.S. Court of appeals for the second circuit, nel 1996, bocciò una legge del Vermont che imponeva la segnalazione in etichetta del latte secreto da mucche cui era stato somministrato l’ormone della crescita bovina.130 Prudentemente, l’attorney general suggerì fosse meglio optare per l’esenzione di latte e latticini dall’obbligo di etichettatura, stabilendo nella guida ufficiale all’interpretazione della norma che: “This subsection [n.d.r. la guida si riferisce al 9 V.S.A. § 3044(1)] exempts all animal products – unless the

animal, itself, is the product of genetic engineering - including processed dairy products, unless the product requires labeling because of additional ingredients (e.g., ice cream produced with genetically engineered sugar)”.131 La cosiddetta sentenza “latte agli ormoni”, che suscitò tale preoccupazione nel legislatore del Vermont, verrà esaminata in maniera

128

9 V.S.A. § 3044 (1): “Food consisting entirely of or derived entirely from an animal

which has not itself been produced with genetic engineering, regardless of whether the animal has been fed or injected with any food, drug, or other substance produced with genetic engineering.”.

129 Act 120, sezione 6, 2014. 130

92 F.3d 67 (2nd Cir. 1996).

131

Annotated Consumer Protection Rule - CP 121, cit., commento alla sezione 121.03 (a) (i).

56 più approfondita nel capitolo sulle questioni di costituzionalità legate alle leggi statali concernenti il label degli alimenti GM.132

Ancora con l’intento di dirimere possibili questioni relative ai latticini - l’industria casearia, infatti, rappresenta un settore importante per l’economia dello Stato - l’Act 120 esclude l’applicazione della sottosezione 3043 anche ai prodotti che ricadrebbero nell’obbligo di disclosure in quanto contenenti “processing aids or enzymes produced with genetic

engineering”.133 Per spiegare tale previsione può risultare utile menzionare il fatto che nella lavorazione dei formaggi stagionati – fra cui, ad esempio, il famoso cheddar del Vermont - spesso viene impiegata la chimosina, un enzima oggi prodotto con lieviti o batteri, anche modificati geneticamente, di cui però non rimane traccia nel prodotto finito.134

Significativa, poi, è l’esenzione dall’obbligo di labeling delle bevande alcoliche:135 la ratio di questa previsione potrebbe risiedere nel tentativo del legislatore di smorzare la rilevanza di due importanti precedenti in materia di dormant commerce clause - United States Brewers Assn. v. Healy, deciso nel 1982 dal 2nd Circuit, e Brown-Forman v. N.Y. State Liquor Authority, una sentenza della Corte Suprema del 1986 - aventi ad oggetto proprio le bevande alcoliche. Per comprendere meglio la portata di tali precedenti, vedasi il paragrafo sulla dormant commerce clause.136

E’ prevista, inoltre, un’eccezione anche per i medical foods137 e per i cibi non confezionati destinati al consumo immediato, o comunque serviti o venduti nei ristoranti e in esercizi simili.138

132

Paragrafo 3.2.6..

133

9 V.S.A. § 3044 (3).

134 Per una interessante disamina sull’argomento, vedasi l’articolo di divulgazione

scientifica: Aleszu Bajak e Tom Zeller Jr., “In Vermont, Blessed Are the Cheese Makers”, disponibile su internet all’indirizzo https://undark.org/2016/07/08/vermont-gmo-food- labeling-law-cheese-exceptions/ 135 9 V.S.A. § 3044 (4). 136 Paragrafo 3.3.. 137 9 V.S.A. § 3044 (8).

57 Sussiste poi un’esenzione dall’obbligo di etichettatura per tutti i cibi che siano stati prodotti utilizzando semi o ingredienti GE in maniera non intenzionale, purché il soggetto responsabile per l’adempimento del dovere di labeling sia in grado di presentare una dichiarazione giurata del fornitore o del produttore “(…) that the raw agricultural commodity or

processed food has not been knowingly or intentionally produced with genetic engineering and has been segregated from and has not been knowingly or intentionally commingled with food that may have been produced with genetic engineering at any time. (…)”.139

Infine, la legge esime dall’obbligo di disclosure gli alimenti dotati di una certificazione rilasciata da una serie di organizzazioni indipendenti accreditate dallo stato del Vermont; tali patenti attestano che gli alimenti non sono stati prodotti mediante l’impiego dell’ingegneria genetica, per lo meno non intenzionalmente.140 Le prime organizzazioni autorizzate dal Vermont a rilasciare certificati furono NSF International e Non-GMO Project, di cui, negli Stati Uniti, è piuttosto noto il sigillo “Non-GMO Project Verified”. Inoltre, il regolamento attuativo emanato dall’attorney general precisa che vengono automaticamente riconosciute anche le certificazioni “Organic” rilasciate dalle organizzazioni accreditate dall’USDA nell’ambito del National Organic Program.141