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LA FORMAZIONE DEL PILOTA

Nel documento Profili giuridici relativi ai droni (pagine 92-95)

Il pilota remoto è “la persona responsabile della condotta del volo”, che, tramite una stazione di controllo a terra, interviene sul volo dell’aeromobile senza equipaggio321. L’importanza del suo ruolo è variabile in funzione del

tipo di velivolo che si esamina. Nei mezzi guidati a distanza, il suo ruolo è fondamentale, in quanto pilota manualmente il velivolo. Nei droni semi- automatici, invece, egli deve poter riprendere i comandi in qualsiasi

(319) C.LE TALLEC, “L’insertion des drones dans l’espace aérien non ségrégué”, in Les drones

aériens: passé, présent et avenir. Approche globale, Centre d’études stratégiques aérospatiales, La documentation

française, ,2013, 514.

(320) C.LE TALLEC, “L’insertion des drones dans l’espace aérien non ségrégué”, in Les drones

aériens: passé, présent et avenir. Approche globale, Centre d’études stratégiques aérospatiales, La documentation

française, ,2013, 512.

(321) Art. 5, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione, consultabile sul sito https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/consultazione- normativa/bozza-di-emendamento-al-regolamento-mezzi-aerei-pilotaggio-remoto-ed-3

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momento per modificare la sua traiettoria. La sua funzione è capitale, poiché il pilota interviene nelle manovre d’emergenza, o nelle fasi di decollo o atterraggio. Infine, nei mezzi autonomi il pilota è colui che programma la traiettoria dell’aeromobile e ne è responsabile.

Proprio per l’importanza del ruolo ricoperto dal pilota e per le conseguenze che potrebbero avere in materia di sicurezza, egli deve “essere a conoscenza delle norme nazionali e dell’Unione applicabili alle operazioni previste”. Inoltre, deve poter “garantire la sicurezza delle operazioni e la distanza di separazione tra gli aeromobili senza equipaggio e le persone a terra ovvero gli altri utenti dello spazio aereo”. A questo scopo il pilota remoto deve avere “una buona conoscenza delle istruzioni operative fornite dal produttore, dell’utilizzo sicuro e rispettoso dell’ambiente degli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo”, oltre che di tutte le funzionalità rilevanti in rapporto con le regole dell’aria e le procedure ATM/AMS322. Tutte queste conoscenze presuppongono che il pilota abbia

ricevuto una formazione adeguata e possieda un’esperienza di volo sufficiente. Per poter verificare la sua competenza è quindi indispensabile che egli sia in possesso di un documento l’attestante323.

Tale riconoscimento di competenza è rappresentato dall’attestato pilota, che, in Italia, viene rilasciato direttamente dall’ENAC o tramite centri autorizzati324. La bozza alla terza edizione del regolamento ENAC

introduce delle modifiche sostanziali sulla procedura d’esame e sulle condizioni per ottenere l’attestato. Le variazioni apportate nel progetto di emendamento tengono conto delle disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione UE 2019/945 del 24 maggio 2019. Ormai tutti i riconoscimenti di competenza sono degli attestati, sebbene ne esistano di tre gradi differenti. Il primo attestato che un pilota deve ottenere è quello relativo alle operazioni non critiche per la conduzione di mezzi pilotati a distanza con massa inferiore ai venticinque chili in condizioni VLOS325. Il

candidato deve seguire un corso online, al termine del quale passa un esame teorico sulle nozioni fondamentali in materia aeronautica, quali la safety e la

(322) Art. 1.1, Allegato IX, Regolamento UE 2018/1139 del 4 luglio 2018.

(323) Art. 20, comma 1, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione.

(324) Art. 20, comma 3, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione.

(325) Art. 21, comma 1, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione.

security, l’accesso allo spazio aereo e la regolamentazione generale, sulla gestione e l’utilizzo del drone, come le procedure operative, la conoscenza del mezzo, l’assicurazione e la protezione dei dati personali326.

A parità di condizioni, per l’esecuzione di operazioni critiche in VLOS, il pilota, oltre al precedente esame, deve seguire e superare con successo anche un ulteriore corso presso uno dei Centri di Addestramento. Il programma è incentrato sulla meteorologia, la pianificazione del volo e le misure per attenuare e gestire i rischi relativi all’operazione. Se, invece, le operazioni critiche si svolgono in BVLOS vanno applicati i criteri fissati all’art. 8 del Regolamento di esecuzione UE 2019/945 per la categoria specifica. Secondo questa disposizione, ripresa dall’art. 22 del regolamento ENAC, nella sua versione provvisoria, il pilota remoto, oltre ai precedenti esami, deve passare un ulteriore test teorico per verificare che sappia applicare le procedure operative specifiche ad un volo BVLOS, nonché la gestione delle comunicazioni, della traiettoria del volo e dei sistemi automatizzati. L’esame deve altresì verificare le qualità umane del pilota in situazioni di stress e nella gestione del lavoro di squadra. Oltre alla prova teorica, è previsto anche un corso di addestramento pratico articolato su specifici scenari.327

I diplomi hanno una validità di cinque anni, al termine dei quali il pilota deve passare nuovamente tutti i test328. La nuova disciplina non

richiede più l’idoneità psicofisica adeguata, come per i piloti di aeromobili tradizionali e abbassa i limiti d’età fino a sedici anni329.

L’operatore che impiega dei piloti si fa garante delle loro competenze e a questo scopo deve verificare che siano in possesso di un attestato in corso di validità e di grado corrispondente alle operazioni da espletare330.

(326) Art. 21, comma 2, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione; UAS.OPEN.020, Allegato, Parte A, Regolamento di esecuzione UE 2019/947 del 24 maggio 2019.

(327) Art. 22, comma 1, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione.

(328) Art. 20, comma 4, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione.

(329) Art. 20, comma 2, ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione; l’art. 9 del Regolamento di esecuzione UE 2019/947 del 24 maggio 2019 prevede addirittura la possibilità di abbassare ulteriormente il limite d’età in base al rischio specifico. In ogni caso, tali limiti non si applicano ai droni giocattoli, o a coloro che, pur non avendo i requisiti d’età, operano sotto la supervisione di un altro pilota.

(330) UAS.OPEN.050, Allegato, Parte A, Regolamento di esecuzione UE 2019/947 del 24 maggio 2019.

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