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Il regime applicabile agli aeromodelli

Nel documento Profili giuridici relativi ai droni (pagine 120-122)

1. IL REGIME DI RESPONSABILITA APPLICABILE AI DRONI:

1.3. Il regime applicabile agli aeromodelli

La disciplina degli aeromodelli è stata oggetto di profonde trasformazioni in seguito ai cambiamenti introdotti dal Reg. UE 2018/1139. Mentre sul piano internazionale, l’ICAO continua a distinguere il “model Aircraft” dal drone in quanto destinato unicamente alle attività hobbistiche e sportive433, in Europa, il precitato regolamento assimila le due

tipologie di velivoli precisando che si tratta in entrambi i casi di un mezzo aereo a pilotaggio remoto. Anche l’aeromodello è, quindi, un drone, ma assume un nome diverso per indicare che è destinato “principalmente per attività ricreative”434.

Le legislazioni nazionali stanno provvedendo a modificare la propria normativa per integrare i cambiamenti introdotti dall’Europa. In Italia, l’ENAC ha diffuso sul suo sito internet un progetto di modifica dell’attuale regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto435. Il testo è ancora allo

studio e per il momento rimane in vigore la versione precedente436. Le

soluzioni proposte dalle due versioni del regolamento sono diametralmente opposte e meritano di essere evocate entrambe.

Come già ricordato in precedenza, per il testo attualmente in vigore, gli aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento al Codice della Navigazione. Di conseguenza, si applica loro il diritto comune, senza limitazioni per quanto riguarda l’esposizione risarcitoria 437 . Sul problema dell’inquadramento giuridico di tale

responsabilità esiste un’ampia giurisprudenza, per lo più antecedente alla riforma della parte aerea del Codice della Navigazione, quando la responsabilità per danni cagionati a terzi in superficie non era ancora ricompresa nell’art. 965 c. nav. All’epoca le decisioni oscillavano tra l’applicazione dell’art. 2043 c. c. e l’art. 2050 c. c., da applicarsi alle

(433) Art. 2.4 Circolare ICAO n. 328-AN/190 sugli “Unmanned Aircraft Systems (UAS)”. Testo consultabile sul sito ICAO: https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf

(434) Considerando 34, Regolamento UE 2018/1139 del 4 luglio 2018.

(435) ENAC, Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, bozza alla terza edizione. (436) ENAC, Regolamento: mezzi aerei a pilotaggio remoto, Edizione n° 2 Emendamento 4 del 21 maggio 2018.

(437) E. G. ROSAFIO, “Considerazioni sui mezzi aerei a pilotaggio remoto e sul regolamento ENAC”, in Rivista del diritto della navigazione, 2014, fasc. 2, 804; C. SEVERONI, “La disciplina normativa attuale degli aeromobili a pilotaggio remoto”, in Diritto dei trasporti, 2016, fasc. 1, 97; M. BRIGNARDELLO, “Collisioni tra mezzi aerei senza equipaggio e aeromobili tradizionali: misure di prevenzione e responsabilità in caso di drone strike”, in Rivista del Diritto della Navigazione, 2018, 2, 454.

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situazioni in cui il pericolo eccede il livello di rischio normale438. Allo stato

attuale della normativa la soluzione rimane invariata439.

Al contrario, se si analizzano le disposizioni della bozza alla terza edizione del regolamento ENAC, l’applicazione del Codice della Navigazione non sembrerebbe creare difficoltà, in quanto gli aeromodelli sono equiparati ai droni e, pertanto, valgono le medesime riflessioni che sono già state fatte nei paragrafi precedenti. La problematica, tuttavia, merita che ci si soffermi su alcune considerazioni. In primo luogo, la normativa europea non interviene sulle problematiche relative alla responsabilità per danni, né rinvia ad una disciplina internazionale. Essa non pregiudica quindi la possibilità che la convenzione di Montreal, o una sua versione posteriore, vengano ratificate dagli Stati membri. Di conseguenza, almeno per il momento, incombe al legislatore nazionale adattare le norme in vigore alle specificità dei mezzi aerei senza equipaggio e, nello specifico, degli aeromodelli. D’altra parte, l’assenza di una disciplina uniforme crea delle difficoltà d’applicazione, come nel caso delle coperture assicurative. Secondo il Reg. CE n. 785/2004 non sono assoggettati all’obbligo assicurativo i “models aircrafts” con una massa inferiore ai venti chili440. Tuttavia, al tempo stesso l’art. 32 del regolamento ENAC prevede

che “non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004”. L’articolo in questione non ha subito modifiche nemmeno nella bozza alla terza edizione. L’assenza d’interventi in proposito potrebbe far pensare che l’obbligo è ormai applicabile a tutte le categorie di droni, e quindi anche agli aeromodelli. Una tale soluzione, sebbene abbia il merito di essere garantista, graverebbe in maniera

(438) Sulla giurisprudenza applicata prima della riforma del Codice della Navigazione v. E. G. ROSAFIO, “Considerazioni sui mezzi aerei a pilotaggio remoto e sul regolamento ENAC”, in Rivista del

diritto della navigazione, 2014, fasc. 2, 804. Sulla pericolosità de la conduzione di mezzi aerei pilotati a

distanza v. E. G. ROSAFIO, “Rilievi critici circa la riconduzione della navigazione aerea nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2050 c.c.”, in Sicurezza, navigazione e trasporto, a cura di R.TRANQUILLI-LEALI,E.G. ROSAFIO, Milano, 2008, 249.

(439) Salvo ad invocare direttamente le disposizioni del Reg. UE 2018/1139 in virtù del principio di sussidiarietà.

(440) Art. 2, comma 2 b), Regolamento CE n. 785/2004, consultabile sul sito https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0785:20081211:IT:PDF. Sulla discordanza tra il testo italiano e quello inglese v. C. SEVERONI, “La disciplina normativa attuale degli aeromobili a pilotaggio remoto”, in Diritto dei trasporti, 2016, fasc. 1, 98.

importante sugli aeromodellisti e, in un certo qual modo, violerebbe il monito del legislatore europeo che si sforza di preservare il settore dell’aeromodellismo che, fino ad oggi ha “registrato buoni risultati in materia di sicurezza”441. Per queste ragioni sarebbe auspicabile che, almeno a livello

nazionale, l’ENAC chiarisse il regime assicurativo applicabile agli aeromodelli così da garantire una maggiore intellegibilità della normativa.

Il regime giuridico applicabile agli aeromodelli non è il solo a creare delle difficoltà interpretative. L’integrazione di sistemi automatici, anche nei mezzi aerei pilotati a distanza suscita delle perplessità in materia d’imputazione della responsabilità.

Nel documento Profili giuridici relativi ai droni (pagine 120-122)