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La responsabilità dello Stato per gli illeciti commessi con l’ausilio di droni.

Nel documento Profili giuridici relativi ai droni (pagine 147-152)

3. CONSIDERAZIONI RELATIVE AL RICORSO AI DRONI NELLE

3.1. La responsabilità dello Stato per gli illeciti commessi con l’ausilio di droni.

Lo strumento giuridico utilizzato per determinare la responsabilità di uno Stato ai fini del diritto internazionale è il Progetto di articoli della commissione del diritto internazionale del 2001. In base a tale testo “ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale”. La qualificazione del comportamento deve avvenire in applicazione dei principi di diritto internazionale e, a tal fine, è necessario identificare un elemento soggettivo, dato dall’imputabilità dell’atto illecito allo Stato, e un elemento oggettivo, che consiste nella violazione di un obbligo internazionale. L’attacco per mezzo di un drone militare è suscettibile di generare una responsabilità in capo allo Stato, qualora ricorrano i due principi precitati.

(539) A tal proposito si parla del drone come dell’arma per eccellenza per raggiungere la guerra “zero morti”. V. sul soggetto M. DES NEIGES RUFFO, “La robotisation de la guerre et de la décision militaire : efficacité et éthique”, in L'intelligence artificielle et le droit, Larcier, 2017, 441-442; DAYAN MAURICE, “Zéro morts, guerre infinie”, in Le Coq-héron, 4/ 2003, n. 175, 101-111,

https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2003-4-page-101.htm

(540) In realtà il protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra del 1949 evoca l’ipotesi di nuove armi “immorali”, precisando all’art. 36 che “nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una

nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, un’Alta Parte contraente ha l’obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente”. Inoltre, la convenzione, all’art. 35 aggiunge che

“in ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. È vietato

l’impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. È vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale”.

139 3.1.1. Le condizioni d’attribuzione dell’illecito allo Stato.

Ai fini dell’attribuzione di un determinato comportamento in capo allo Stato è necessario determinarne l’autore. Tradizionalmente si distinguono due ipotesi541: nella prima la condotta illecita è imputabile ad

un organo, in quanto l’atto è posto in essere, ad esempio, da un membro delle forze armate o da un componente di una coalizione multinazionale; nella seconda, invece, il fatto viene attribuito ad un civile, appartenente ad un’agenzia di intelligence pubblica o privata 542 . Tuttavia, per poter

addossare allo Stato il comportamento d’individui che sono integrati alla sua organizzazione solo sulla base di considerazioni fattuali, è necessario dimostrare che la direzione e il controllo dell’atto lui sono riconducibili543.

In generale, non crea particolari difficoltà l’imputazione allo Stato del comportamento di un militare appartenente alle sue forze armate, o comunque ricollegabile ad una agenzia di intelligence pubblica544. Al

contrario, l’operazione si rivela più complessa quando l’attacco è condotto da società private, poiché bisogna dimostrare che sono abilitate ad esercitare un potere pubblico545. A tale scopo, si ritiene che l’esistenza di un

contratto tra le parti, non sia un elemento sufficiente546. In assenza di un

atto formale d’investitura, la dottrina si divide tra chi reputa sufficiente che l’ente sia sotto il controllo generale dello Stato e chi esige la prova dell’esistenza di tale direzione547. Nella pratica questa valutazione risulta

sovente meno complessa, poiché lo Stato delega alla società privata le attività di sorveglianza necessarie all’organizzazione e all’esecuzione di un attacco delle forze armate. La condotta dell’operatore del drone è quindi collegata a quella del pilota del caccia militare che esegue in concreto

(541) P.PALCHETTI, L’organo di fatto dello Stato nell’illecito internazionale, Milano, 2007, 1. (542) HENNIGAN W.J., “Air Force Hires Civilian Drone Pilots for Combat Patrols; Critics Question Legality”, in Los Angeles Times, 2015, https://www.latimes.com/nation/la-fg-drone-contractor- 20151127-story.html

(543) P.PALCHETTI, L’organo di fatto dello Stato nell’illecito internazionale, Milano, 2007, 40. (544) È il caso della CIA che ha svolto operazioni con i droni in Afghanistan. ORR ANDREW C., “Unmanned, Unprecedented, and Unresolved: the Status of American Drone Strikes in Pakistan Under International Law”, in Cornell International Law Journal, 2011, vol. 44, n. 3, 730,

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1783&context=cilj

(545) M.SPINEDI, “La responsabilità dello Stato per comportamento di private contractors”, in M. Spinedi, A. Gianelli, M.L. Alaimo (a cura di), La codificazione della responsabilità internazionale degli Stati

alla prova dei fatti. Problemi e spunti di riflessione, Milano, 2016, 77.

(546) F. BORGIA, L'uso militare dei droni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 124. (547) F. BORGIA, L'uso militare dei droni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 124.

l’offensiva. La correlazione tra le operazioni è tale che la prova del controllo da parte dello Stato non crea difficoltà.

3.1.2. La necessaria violazione di un obbligo internazionale.

Per poter qualificare d’illecito l’impiego di un drone militare sul suolo di un altro Stato è necessario determinare la norma di diritto internazionale che è stata infranta. La condotta di un aeromobile a pilotaggio remoto, infatti, è suscettibile di violare disposizioni di carattere eterogeneo: si va dalle regole relative all’uso della forza, al diritto dei conflitti armati, fino alle norme sui diritti dell’uomo. In tutte queste ipotesi si parla di responsabilità diretta dello Stato intervenente.

Le violazioni più complesse sono quelle in cui viene adottata un comportamento “contra jus” con uso della forza. Un esempio è dato dall’ipotesi in cui il drone viola lo spazio aereo territoriale di un altro Stato per compiere un attacco extraterritoriale. Nel tentativo di minimizzare la propria responsabilità, gli Stati tendono a qualificare tali avvenimenti come dei semplici incidenti di frontiera, quando si tratta di semplice attività di ricognizione548. Quando, invece, si è trattato di una vera e propria azione

militare, compiuta senza l’autorizzazione dello Stato territoriale, o comunque non giustificabile sulla base della legittima difesa, l’attacco sarebbe qualificabile come una aggressione militare e costituirebbe un illecito internazionale549. Tale interpretazione, tuttavia, non tiene conto del

fatto che si tratta di operazioni sporadiche e discontinue e quindi di una gravità circostanziale550. Pertanto, si può concludere che, a priori, l’attacco

con un drone non costituisce una violazione grave, fermo restando il fatto che la nozione di gravità è fattuale e necessita di un apprezzamento in concreto.

(548) A titolo d’esempio v. l’articolo seguente: “India Says Drone ‘On Training Mission’ Lost Control and Crossed into China”, in Hindustan Times, 2017, https://www.hindustantimes.com/india- news/india-says-uav-on-training-mission-lost-control-and-crossed-into-china-matter-being-probed/story- D1Zk2hPtquUNSpBw8ksAgI.html

(549) Tuttavia, come lo ricorda un autore “la prassi non sembra al momento avvalorare tale

ricostruzione. Ad esempio, gli attacchi mirati condotti dagli Stati Uniti in Pakistan, nel momento in cui quel governo aveva chiaramente ritirato il proprio consenso a tali operazioni, sono stati oggetto di critiche della dottrina ma non di altre reazioni da parte degli altri Stati”. F. BORGIA, L'uso militare dei droni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 126.

(550) L’art. 40 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato richiede che l’illecito abbia causato una violazione grave.

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L’art. 16 del Progetto di articoli prevede anche delle ipotesi di responsabilità indiretta a carico dello Stato che aiuta, o comunque assiste, un altro Stato nella commissione di un illecito internazionale. L’esempio più conosciuto è quello della fornitura di armi ad un Paese che ne fa, sistematicamente, un uso illecito. La vendita di droni armati rientra perfettamente in questa fattispecie.

La responsabilità a carico dello Stato terzo è attribuita quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte: in primo luogo, lo Stato terzo deve essere a conoscenza della condotta illecita; inoltre, tale comportamento deve essere reprensibile anche nei suoi confronti. I criteri precitati permettono raramente alle vittime d’ottenere soddisfazione, in quanto risulta difficile provare la conoscenza dei fatti da parte dello Stato terzo e, anche ammesso che sia possibile, le giurisdizioni tendono a dichiararsi incompetenti per evitare di doversi pronunciare sull’illiceità della condotta tenuta da un altro Stato551.

In definitiva, la prova della violazione di un obbligo internazionale risulta alquanto ardua. Se da un lato, gli ostacoli concreti al buon esito dell’azione in responsabilità indiretta complicano l’azione della parte lesa, la situazione non è più semplice per colui che denunzia una responsabilità diretta, in quanto, almeno nella prassi attuale, gli attacchi di droni non costituiscono una grave violazione di obblighi posti in essere da norme imperative552. Ciò non esclude che in futuro una tale interpretazione possa

essere avvalorata, determinando in capo alla Stato autore dell’illecito un’obbligazione di riparazione integrale.

(551) A tal proposito è interessante ricordare il caso Noor Khan in cui si contestava al Regno Unito di aver facilitato l’attacco compiuto nel 2011dagli Stati Uniti in Pakistan per mezzo di droni. In quell’occasione, avevano perso la vita una quarantina di civili, mentre partecipavano ad una riunione di anziani in un villaggio.

(552) Sulle conseguenze di un attacco tramite drone e sugli effetti sulla popolazione civile v. M.DES NEIGES RUFFO, “La robotisation de la guerre et de la décision militaire : efficacité et éthique”, in

Nel documento Profili giuridici relativi ai droni (pagine 147-152)