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LE GARANZIE COSTITUZIONALI E LA CONFISCA DI PREVENZIONE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Nel documento La confisca in assenza di condanna (pagine 193-200)

La confisca di prevenzione rientra a pieno titolo tra le ipotesi di confisca senza condanna presenti nell’ordinamento interno perché è applicata all’interno di un procedimento “speciale”, il procedimento di prevenzione del tutto autonomo, per espressa previsione di legge, dal processo penale. Ciononostante, il Codice Antimafia fa rimando alle regole del codice di procedura penale, per quanto non previsto dalla normativa speciale di cui al D.Lgs. 159/2011.

La confisca di prevenzione ha, secondo la giurisprudenza interna, natura non afflittiva. Pertanto, le disposizioni costituzionali ad essa applicabili sono le medesime di cui ai procedimenti amministrativi e civili. Non si applicherebbero, stando a questa precisazione soprattutto gli artt. 25 co 1, 27, 111 nel suo volet pénal della Carta costituzionale, ma i diversi articoli 2,3, 23, 24, 25 commi 2 e 3, 42, 111 Cost.; quest’ultimo limitatamente al principio del giusto processo.

Ciò, sebbene la confisca di prevenzione debba ritenersi una misura dalla natura alquanto controversa, la quale presuppone un indice di pericolosità, generica ovvero qualificata, e di altri requisiti, cristallizzati nell’art. 24 del Codice Antimafia.

Per poter comprendere la portata del dialogo tra le Corti interne e la Corte sovranazionale è di fondamentale importanza ricostruire l’evoluzione della giurisprudenza interna in materia di natura della confisca di prevenzione452.

452 Lo stato dell’arte in materia di confisca di prevenzione viene analiticamente descritto da M.

La prima pronuncia che ha compiutamente affrontato la questione relativa alla natura giuridica della confisca di prevenzione è stata quella emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 1996. Nel caso Simonelli la Corte ha concluso per la natura di sanzione amministrativa della confisca di prevenzione, equivalente, quanto ai suoi effetti, alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 comma 2 c.p.453.

In particolare, la Corte ha in tale ipotesi parlato di tertium genus, rinvenendo la ratio della misura nella eliminazione dal circuito economico dei beni di provenienza delittuosa.

Le conclusioni di cui a detta pronuncia determinano che sia alla confisca di prevenzione applicabile l’art. 200 c.p., con la conseguenza della non operatività del principio di irretroattività penale, ma del diverso principio tempus regit actum. L’inapplicabilità dell’art. 2 c.p. discenderebbe proprio dall’art. 25 Cost., il quale determina che non si applichi la legge che non sia vigore prima del fatto commesso, né una pena applicata in tale maniera. Non essendo la confisca una pena tale regola non sarebbe per la medesima applicabile e opererebbero le disposizioni costituzionali e penali previste per le misure di sicurezza454.

Senonché, a seguito della modifiche alla confisca di prevenzione, operate dai pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009, il venir meno del requisito dell’attualità della pericolosità del proposto ha determinato l’insorgere di una nuova corrente

Nel volume a cura di RUI-SIEBER, Non-conviction-based confiscation in Europe, 2015, Duncker & Humblot – Berlino.

453 Corte di cassazione, Sezioni unite, 3 luglio 1996, Simonelli e altri. Confermata poi da Sez. U, n. 57

del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; Sez. 5, n. 25676 del 11/06/2008, Alfano, Rv. 240435; Sez. 2, n. 19914 del 31/01/2005, Bruno, Rv. 231873; Sez. 2, n. 1790 del 14/04/1999, Fici, Rv. 21413.

454 Si legge, infatti, nella pronuncia Simonelli: “anche avuto riguardo alle misure amministrative di

sicurezza in senso stretto - previste e disciplinate dal codice penale dagli artt. 199 a 240 - dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato, con particolare riferimento alla confisca, che tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che, di conseguenza a misura tende a realizzare. È pertanto applicabile, prescindendo anche dall'accertamento di una specifica responsabilità penale - ove i presupposti in fatto siano ricollegabili ad una violazione di detto tipo - col solo rispetto del principio di legalità (art. 25, comma 3, Cost.): imponendosi soltanto in ogni caso, che il provvedimento sia espressamente previsto da una norma di legge [..]. D'altra parte, l'assoluta autonomia dei due procedimenti - penale e di prevenzione - comporta la possibilità di applicazione dei provvedimenti, personali e/o patrimoniali, anche in contrasto con le conclusioni cui possa pervenire il giudizio penale: e ciò, sia per diversità dei presupposti, sia per la valenza diversa che la legge assegna agli elementi sulla cui base le singole procedure vengono definite”.

giurisprudenziale che vede nella pronuncia ric. Occhipinti455 la sua estrinsecazione più rilevante456.

In particolare, si riteneva che tale modifica normativa avesse aperto la confisca di prevenzione al genus delle pene.

Per meglio dire, è stato dalla Corte rilevato che la possibilità che la confisca venga applicata in ipotesi di pericolosità non attuale e quindi anche nei confronti di beni acquisiti dal proposto precedentemente o successivamente all’epoca di manifestazione della sua pericolosità sociale, esclude che la misura ablatoria in oggetto possa applicarsi retroattivamente. In tali casi, infatti, la confisca non può che applicarsi per il futuro: opera, dunque, l’art. 2 c.p. e non l’art. 200 c.p. previsto in materia di misure di sicurezza.

Ciò, in quanto la confisca in tali casi assume la natura di pena, o meglio, di natura oggettivamente sanzionatoria457.

455Sent. Corte Cass., V Sez. pen., sent. 13 novembre 2012 (dep. 25 marzo 2013), n. 14044/13 Ric. Occhipinti con nota di commento di A. M. MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente” sanzionatoria e si applica al principio di irretroattività: una sentenza “storica”? in Dir. pen. cont., 26 luglio 2013.

456 La cui natura afflittiva è rimarcata dal venir meno del requisito dell’attualità della pericolosità sociale

del proposto in relazione alla confisca. Sul punto, coglie nel segno: Cass. 13 novembre 2012, Occhipinti, in dir. pen. cont. con nota di A. M. MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza storica?, op. cit. Anche V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum, in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 313 e ss.

457 Si legge, infatti, nella pronuncia Occhipinti: “Muovendo da tali premesse generali, la giurisprudenza

costituzionale e la dottrina hanno sottolineato la necessità di un controllo non solo nominale, ma anche contenutistico degli strumenti qualificati dal legislatore come misure di sicurezza, costituenti una reazione ad un fatto criminoso. Ciò, al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, a sua volta, sottolineato che la necessità di scongiurare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano alla materia penale comporta che la distinzione relativa alla natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione si fondi non solo sul criterio della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, ma anche su altri due parametri, costituiti dall'ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo della sanzione. Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo- afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Tale principio è desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, che, attesa l'ampiezza della sua formulazione ("nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato [...]. In tale contesto è possibile affermare che la confisca per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato [...] e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della

Nonostante il condivisibile approdo cui perviene la Cassazione ric. Occhipinti, a seguito del contrasto verificatosi in punto di natura da attribuire alla confisca di prevenzione, per come novellata, l’ultimo orientamento della Cassazione sul punto è quello di cui alle Sezioni Unite del 2015458.

Nella celebre pronuncia Spinelli, la Corte si riallaccia, per certi versi, alla pronuncia Simonelli, ma introducendo alcuni profili di specialità. Viene, infatti, rilevato che la confisca di prevenzione è misura sui generis e riveste la funzione di misura preventiva. Anche dopo la riforma attuata, sebbene non venga più richiesto il requisito dell’attualità, deve essere accertata la pericolosità del proposto, verificando in particolare che quest’ultimo fosse pericoloso al momento dell’acquisto del bene. Si parla, al proposito, di nesso di correlazione temporale, il quale deve essere puntualmente accertato da parte del giudice.

La confisca di prevenzione, inoltre, beneficia della disciplina delle misure di sicurezza e, pertanto, opera il principio tempus regit actum e non il diverso principio di irretroattività, previsto per le pene.

Il dibattito circa la natura da attribuire alla confisca di prevenzione, però, non è stato sopito dalla pronuncia Spinelli e i requisiti applicativi della medesima sono ancora sotto i “riflettori” della giurisprudenza interna, di merito e di legittimità.

Risulta, al proposito, dalla recente pronuncia della Corte di cassazione a sezioni semplici, ric. Alma459 un annacquamento del requisito della correlazione temporale, ritenuto dalle S.U. Spinelli, elemento senza il quale la confisca di prevenzione avrebbe acquistato i connotati di una vera e propria sanzione.

In tale pronuncia, la Corte precisa che non sono acquistabili i beni acquistati dal proposto nel momento in cui la sua pericolosità si sia manifestata, ma anche i beni da

capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione Li, tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 cod. pen.” (…) “Anche la confisca di prevenzione, perciò, sembra poter legittimamente riguardare beni privi di concreto collegamento con i fatti giustificativi della misura, ed ispirarsi alla generale finalità di escludere che un soggetto possa ricavare qualsivoglia beneficio economico da attività illecite: appare dunque arduo, almeno con riferimento ad ipotesi in cui la misura di prevenzione patrimoniale possa addirittura svincolarsi da un necessario accertamento di attuale pericolosità sociale del proposto, continuare ad escluderne una natura oggettivamente sanzionatoria”.

458 Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Pres. Santacroce, Rel. Bruno,

ric. Spinelli e altro.

459 Cass., Sez. II, sent. 13 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14165, Pres. Diotallevi, Est. Ariolli,

lui successivamente acquistati, anche nel momento in cui la pericolosità del soggetto per cui si procede sia scemata. Ciò, alla condizione che detti beni siano acquisiti con gli introiti dell’attività delittuosa.

Si tratta, da una prima notazione, di una pronuncia poco convincente in quanto la pericolosità del proposto non sussiste in relazione a quei beni acquistati successivamente. Di talchè, in tali casi, la confisca viene ad assumere una natura senz’altro afflittiva.

Si noti, tuttavia, che la pronuncia più recente emessa dal Supremo Consesso rimane quella del 2015, la quale richiede la sussistenza del nesso di correlazione, che estende alla confisca di prevenzione la disciplina della confisca-misura di sicurezza di cui agli artt. 240 e ss. c.p. e che, ad ogni modo, esclude la natura afflittiva e quindi penale della misura in argomento.

Da tale precisazione derivano una serie di corollari peraltro rinvenibili in apposite disposizioni del codice antimafia, sulle quali la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ha costruito un impianto di regole autonome rispetto al processo penale e alle misure applicate in quella sede, comprese le misure di sicurezza.

La natura della confisca di prevenzione giustifica la disposizione secondo la quale la misura in esame applicabile anche “in absentia”460 e anche agli eredi del proposto461. Recita, infatti, l’art. 18 comma 4 del Codice Antimafia che: “Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Si tratta di una previsione introdotta per fare in modo che la confisca non fosse ostacolata dalla fuga dei proprietari di beni di provenienza illecita, avallata dalla giurisprudenza quanto al

460 Corte cost. n. 721/88 e 355/96; contro una persona morta, si confisca agli eredi cass sez V 20 gennaio 2010, De Carlo, rv. 24863, poi confermata da SSUU, sent. 22 dicembre 2016, dep. 16 marzo 2017, n. 12621, Pres. Fiale, Rel. De Amicis, Ric. De Angelis ed altri.

461 Cass., SSUU, sent. 22 dicembre 2016, dep. 16 marzo 2017, n. 12621, Pres. Fiale, Rel. De Amicis,

Ric. De Angelis ed altri, ritiene che i beni di provenienza delittuosa siano confiscabili anche nei confronti dei successori di fatto del proposto. La maggiore perplessità sul punto risiede proprio dell’assenza della pericolosità sociale negli eredi del proposto; né sarebbe possibile ritenere tramandabile una pericolosità ai beni loro trasmessi dal de cuius dal momento che non è possibile ritenere pericolosi dei beni che verranno amministrati da soggetti nei quali tale pericolosità è assente e potranno, quindi, venire impiegati in attività lecite.

procedimento di prevenzione ma non con riferimento al processo penale. Vero è che l’istituto della contumacia è stato espunto dal c.p.p. con legge n. 67 del 2014.

Al pari della fase procedimentale, la precedente fase investigativa non è soggetta a regole stringenti. La giurisprudenza462 in materia di confisca di prevenzione ha, al proposito, affermato che è legittimo che il tribunale eserciti poteri investigativi motu

proprio e che continui ad esercitarli anche dopo l’inizio del procedimento di

prevenzione.

Quest’ultimo può iniziare su impulso di autorità amministrative e non è soggetto a termini perentori: si tratta di corollari avallati dalla giurisprudenza, a ragione del carattere preventivo del relativo procedimento.

L’allargamento dei requisiti di applicazione del procedimento di prevenzione ha necessitato l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite su di un tema che, a parere di chi scrive, non lo avrebbe necessitato. L’affermazione da parte del Supremo Consesso circa l’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione dei diritti fondamentali dell’imputato all’interno del procedimento di prevenzione463 parrebbe invero scontata, data la necessità di garantire il principio del giusto processo, applicabile anche alla confisca di prevenzione.

Anche a riguardo dei terzi proprietari di beni oggetto di confisca, invero, residua un regime poco favorevole. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che i terzi in buona fede devono dimostrare che i beni confiscati siano stati da loro acquisiti legittimamente, e ciò non determina la violazione degli artt. 3, 24, 47 della Carta costituzionale464.

Dalla rassegna di principi giurisprudenziali esposti si desume l’autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale. Ciò, fino al punto che una pronuncia di assolvimento non esclude automaticamente la possibilità di emettere un ordine di confisca465.

Tale principio si riflette direttamente sullo standard di prova richiesto, che non è assolutamente quello di cui al processo penale, e neppure quello previsto per le misure cautelari.

462 Cass., sez. II, 23 gennaio 2007, ric. Giordano. 463 S. U. Cagnazzo del 2010. Vedi cap. I.

464 Cass., sez. I, 29 Aprile 2011, MPS Gestione Crediti Banca Spa e Paleari, rv. 250910.

465 Cass. sez V 17 gennaio 2006 Pangallo; Cass., sez V 17 novembre 2011, Serafini e altri; Cass., sez.

Benché alcune pronunce facciano riferimento all’art. 192 comma 3 c.p.p., che richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi466, la giurisprudenza largamente predominante adotta argomentazioni nebulose per giustificare la sussistenza di indizi di provenienza delittuosa467, la cui consistenza non viene altrimenti precisata.

L’enunciazione delle massime giurisprudenziali di cui ai punti salienti della disciplina del procedimento di prevenzione consente di formulare un giudizio di massima sul detto istituto468. Ne emerge che la giurisprudenza interna è sempre più volta, assieme al legislatore, ad allargarne i requisiti applicativi, sposando, confortata dalle garanzie costituzionali parametrate sulle misure non penali, l’efficienza nella ablazione di beni di provenienza illecita, con sacrificio dei terzi, intesi come eredi, terzi proprietari e terzi creditori del proposto.

Lo stesso risultato, pare invero emergere dall’analisi della giurisprudenza interna in materia di confisca senza condanna “penale”, misura di sicurezza applicata all’interno del procedimento prima, e del processo penale poi, nel caso di sentenze con formule assolutorie non piene, ma ciononostante di assoluzione e non di condanna.

4. LA CONFISCA SENZA CONDANNA “PENALE”: APPRODI

GIURISPRUDENZIALI INTERNI

Per confisca senza condanna “penale”, come peraltro evidenziato nel primo capitolo del presente lavoro, si intendono tutti quei casi di confisca, e non solo quella ex art. 240 comma 2 n. 2 c.p. espressamente definita tale, applicati nel procedimento o nel processo penale, a seconda della fase in cui interviene, nei casi di pronunce di proscioglimento che non siano “piene”, eccettuata, quindi, l’ipotesi dell’insussistenza del fatto. La confisca applicata nel processo penale è misura di sicurezza (di cui all’art. 240 c.p.) ed è quindi compatibile con una sentenza di assoluzione469.

466 Tra tutte Cass. sez. II, 9 febbraio 2011, ric. Battaglia.

467 Addirittura nella pronuncia Cass. sez. I, 21 ottobre 1999, PG in c. Castelluccia, la Corte esclude

apertamente l’applicazione dell’art. 192 co 3 c.p.p.

468 Per le critiche relative ai presupposti di applicazione della confisca di prevenzione si rimanda al Cap.

1.

469 Ma le ulteriori ipotesi di confische-misure di sicurezza previste nel codice sono contemplate dagli

artt. 322ter, 335bis, 644, 722, 733 c.p., oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il tema della relativa natura giuridica, soprattutto al fine di vagliare l’applicabilità, alle medesime, del principio di irretroattività. La legislazione complementare contiene, poi, una pluralità di altre ipotesi di confisca: si pensi al caso della confisca del veicolo per il quale non sia stato pagato il

Ciò, è dimostrato dall’art. 72 bis c.p.p., che dispone l’applicazione della confisca nonostante la incapacità irreversibile dell’imputato a seguito della cui rilevazione deve comunque disporsi una sentenza di non luogo a procedere o a non doversi procedere; l’art 129 c.p.p. in materia di immediata declaratoria di cause di non punibilità in combinato disposto con gli artt. 425 co 4 c.p.p. (la confisca viene applicata anche nel caso di sentenza di non luogo a procedere) e 530 comma 4 c.p.p. Da tali disposizioni emerge che con la pronuncia di estinzione del reato con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione può ben essere applicata la confisca dei beni dell’imputato prosciolto.

La medesima ratio risiede, quanto al patteggiamento, nell’art. 445 comma 1 c.p.p. Anche il codice penale, all’art. 205 comma 1 c.p. consente l’applicazione delle misure di sicurezza applicabili anche con sentenza di proscioglimento.

Tuttavia, per la particolare ipotesi della confisca, viene previsto un regime esteso rispetto a quello delle altre misure di sicurezza di talchè anche la sentenza di non luogo a procedere può applicare la detta misura ablatoria.

La confisca senza condanna può essere astrattamente applicata nel caso di pronuncia che non sia di assoluzione “piena”: vale a dire nei casi in cui sussista una causa di estinzione del reato, quale la morte del reo prima della condanna470 o di estinzione del reato471.

L’ipotesi della confisca senza condanna-misura di sicurezza che venga applicata al termine del procedimento o processo penale nel caso di estinzione del reato diventa assai problematica nei casi di confisca obbligatoria. Ciò, a causa della mancanza di ogni discrezionalità valutativa da parte del giudice penale, che, in presenza di determinati presupposti legislativi si vede costretto ad applicare la misura ablatoria.

premio assicurativo ex art. 21, l. 10 ottobre 1981, n. 689Si pensi, poi, all’ art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152 (Confisca di armi); art. 23, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Confisca di armi clandestine); art. 87, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Confisca di sostanze stupefacenti).

470 Art. 150 c.p.

471 Più problematica, invece, l’ipotesi della sussistenza delle cause di non punibilità. Nel caso dei reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000, ad esempio, il pagamento dell’obbligazione tributaria esclude la confisca (12-bis). Diversamente, nel caso della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza ha ad ogni modo applicato la confisca. Ciò, in ipotesi di reati ambientali: cfr. Corte di

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