Capitolo III. Teoria garantista della pena
3.1. Il paradigma garantista
3.1.2. Le garanzie della verità penale
Nella sua teoria del garantismo penale, c’è un proposito che anima la riflessione ferrajo- liana, dichiarata più volte dall’Autore in diversi luoghi di Diritto e ragione: riabilitare il concetto del vero nel penale . Ferrajoli dichiara che “la definizione della nozione di verità 36
«formale», o «processuale» e l'analisi delle condizioni in cui una tesi giurisdizionale è (o non è) «verificabile» e «verificata», formano dunque il primo capitolo di una teoria analiti- ca del diritto e del processo penale, e insieme i principali parametri di un sistema penale garantista” . In effetti, il punto di partenza di Diritto e ragione, cioè la Genesi del garan37 -
tismo penale, che ricostruisce il caos del prima e l’ordine del dopo, è propio la distinzione fra decisionismo e cognitivismo, tematica che si colloca nell’ambito della teoria generale del processo penale. Fra le diverse definizioni di ordinamento giuridico Ferrajoli aderisce a quella che lo considera innanzitutto “un universo linguistico artificiale”. Nel lessico ferra- joliano la legge è una questione di lingua e la giurisdizione una questione di linguaggio:
Con una formula sintetica si può dire che la giurisdizione consiste nell’uso dei concetti di cui la legislazione stipula le regole d’uso [...]. È chiaro che il linguaggio, Cioè l’uso della lingua, è vinco- lato tanto quanto è vincolante la lingua, cioè le regole del linguaggio. Sicché, quanto più precise, in conformità al principio di stretta legalità, sono le definizioni delle fattispecie astratte dettate dalle leggi, tanto più determinate saranno le fattispecie concrete cui esse si riferiscono e in esse sussumi- bili in proposizioni vere o false e prima ancora verificabili e falsificabili38.
Il lessico giuridico consente grazie alla stipulazione e all’osservanza di tecniche appro- priate di formulazione e di applicazione delle leggi ai fatti giudicati, la fondazione dei giudizi su decisioni sulla verità, in quanto tale convalidabili o invalidabili mediante con- trolli logici ed empirici e quindi sottratte il più possibile all’errore e all’arbitrio. Ferrajoli, consapevole del rischio per la libertà che rappresentano le ipotesi accusatorie vaghe e inde- terminate, dichiara qual è il compito delle garanzie: “si richiede solamente che il linguag- gio giudiziario sia tendenzialmente privo di termini vaghi o valutativi e di interne antino-
Ivi, p. 20. 36 Ivi, p. 19. 37 Ibid. 38
mie semantiche: e questo è esattamente ciò che il sistema delle garanzie di stretta legalità e di stretta giurisdizionalità é diretto ad assicurare” . 39
L’attendibilità delle decisioni penali è dunque molto più determinante nel sistema garan- tista di quanto si possa pensare di primo acchito. Ferrajoli attribuisce ai diversi principi che compongono il modello garantista del diritto penale un’unitarietà sul piano epistemologico - al di là dei loro eterogenei presupposti filosofici-, e precisa che “questa unitarietà è stata da ultimo identificata essenzialmente, nella decidibilità da essi assicurata della verità pro- cessuale delle ipotesi di reato formulate quali presupposti di pena”. Il paradigma garantista, allora, si espone non solo come modello di responsabilità penale ma anche come modello epistemologico di razionalità del giudizio . 40
Partendo dal postulato illuminista sulla terzietà del giudice, fra cui il postulato col quale Beccaria proclama che è necessario che un terzo giudichi la verità del fatto, il modello teorico e normativo del processo penale viene descritto come un processo di cognizione o di accertamento che consente la verificabilità o la confutazione delle ipotesi accusatorie.E le garanzie penali e processuali oltre che come garanzie di libertà sono raffigurate come “garanzie di verità” . Le regole d’uso della verità fattuale e giuridica in ambito proces41 -
suale, però, sono ben chiare. Si tratta di una verità approssimativa, vincolata dalla cor- rispondenza fra la valutazione delle ipotesi fattuali con quello che stabilisce la fattispecie normativa. L’uso del concetto verità all’interno di un processo riguarda ciò che sia stato provato e accertato dal giudice: “il giudice accerta o prova come vero (che è stato commes- so un reato) solo (se il fatto accertato o provato corrisponde a) ciò che è tassativamente de- notato dalla legge come reato” . Riguardo alla verità fattuale, dunque, nonostante le 42
garanzie prospettate dall’ordinamento, l’obiettivo della giurisdizione non può essere il rag- giungimento di una verità storica o assoluta, ma una verità probabilistica e relativa.
La stretta giurisdizionalità poi è intimamente legata alla stretta legalità in quanto in am- bito processuale non si potrà mai parlare di verità, nemmeno di una verità approssimativa, qualora il legislatore non tenga conto della stretta legalità nella formulazione delle fat- tispecie penali, e tendenzialmente usi termini imprecisi e oscuri, il che inevitabilmente
Ivi, p. 23. 39 Ivi, p. 67. 40 Ivi, p. 19. 41 Ivi, p. 551-556. 42
comporta l’attribuzione di un ampio potere interpretativo al giudice, che a sua volta ten- denzialmente si esprimerà in termini valutativi. Tutto ciò intacca la stretta giurisdizionalità.
Il ruolo che occupa il concetto di verità, se pur probabilistica e approssimativa, è tale da essere elevato come parametro per distinguere i livelli di garantismo dei diversi sistemi punitivi: “si dovrà dunque parlare, anziché di alternativa tra garantismo ed autoritarismo come per semplicità si è fatto finora, di grado di garantismo dei concreti sistemi penali a seconda del grado di procedibilità della verità processuale che essi consentono normativa- mente e soddisfano effettivamente” . 43
Dalla riflessione ferrajoliana emerge chiaramente il nesso stabilito fra tutela della libertà del cittadino, rigorosa formulazione legale delle ipotesi accusatorie e vincolato accerta- mento giurisdizionale delle ipotesi di reato. Alla stretta legalità è assegnato il compito di garantire “la verificabilità e la falsificabilità delle fattispecie penali astratte assicurando, tramite le garanzie penali, la denotazione tassativa dell’azione, del danno e della colpev- olezza che di esse formano gli elementi costitutivi”; mentre la stretta giurisdizione “garan- tisce la verificazione e la falsificazione delle fattispecie penali concrete assicurando, tramite le garanzie processuali i presupposti empirici all'onere della prova a carico dell'ac- cusa e del diritto alla confutazione da parte della difesa”.
Anche se l’esecuzione della pena si pone fuori dalla logica della verificabilità e la falsi- ficabilità di ipotesi fattuali, tenendo conto del fatto che il garantismo si propone di preclud- ere tanto gli errori giudiziari quanto gli orrori delle pene, la stretta legalità dell’esecuzione è un tassello da incorporare nella composizione del paradigma garantista.