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Gli effetti patrimoniali del divorzio negli altri paes

In Germania, sostanziali modifiche in materia di sostentamento post- coniugale sono state apportate dalla riforma del 2008: questo intervento si è focalizzato sulla emersione del principio di autoresponsabilità, con l’obiettivo non solo di rendere più eque le conseguenze del divorzio, ma anche di evitare che il contributo economico diventi una sorta di mante- nimento a vita. Inoltre, spinta dall’intento di riconoscere gli effetti de- stabilizzanti che lo scioglimento del matrimonio provoca ma, altresì, in- fluenzata dalla abituale creazione di seconde famiglie da parte degli ex coniugi, la nuova legge depone per la rinuncia al mantenimento di uno standard di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio569.

La precedente disciplina del 1976 individuava alcune fattispecie di stati di bisogno, intesi come presupposti per l’insorgenza del diritto: cura dei figli, età, sacrifici personali, impossibilità di un’occupazione lavorativa; in concreto, poi, l’esatto ammontare dipendeva dai “rapporti di vita ma- trimoniale” (eheliche Lebenverhaltnisse), con conseguente innalza- mento degli oneri spettanti in capo all’ ex coniuge obbligato570.

567Carbone, L’assegno di divorzio tra disponibilità ed indisponibilità, in Corr. Giur.,

1992, p. 866.

568ì Bonilini, Trattato di diritto di famiglia, Volume terzo, Milano,2016, p. 2958. 569Patti-Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, pp.

291-292.

La recente riforma, innovando il sistema precedente, ha proceduto con la codificazione del principio di “autoresponsabilità” al § 1569 BGB, secondo il quale “dopo il divorzio è onere di ciascun coniuge provvedere da sé al proprio mantenimento”; in sostanza, il mantenimento a favore del coniuge più debole viene limitato nel tempo e nell’ammontare, in modo da facilitare il rinserimento nel mondo del lavoro571. Di conse-

guenza, diversamente dal passato, viene sancito l’obbligo dell’ex co- niuge di svolgere un’”adeguata attività lavorativa”, in considerazione dell’età, delle condizioni di salute nonché del lavoro precedentemente svolto572.

Soltanto in casi eccezionali, ossia quando il coniuge si trovi in un insu- perabile stato di bisogno, torna ad operare il principio di solidarietà post- coniugale, con il conseguente obbligo di mantenimento, che si protrae, perciò, “solange und soweit “(per il tempo e nella misura in cui) non sia possibile applicare la regola generale573; occorre precisare che tale so-

lidarietà non è assoluta, poiché impone la compensazione patrimoniale soltanto in ragione degli svantaggi conseguenti alla precedente dedi- zione alla famiglia, i quali sono strettamente collegati alla durata del matrimonio574.

Il sistema tedesco, perciò, pur attribuendo prevalenza al criterio di auto- sufficienza, non sembra abbandonare totalmente il principio di solida- rietà discendente dal precedente matrimonio, considerando che l’am- montare dell’assegno post-coniugale tiene necessariamente di conto il pregresso tenore di vita575.

571Idem, pp.297-298.

572Patti, Solidarietà e autosufficienza nella crisi del matrimonio, Relazione svolta al

Convegno su «La solidarietà tra familiari in Europa», Grosseto, 20 aprile 2017, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, p. 279.

573Idem, cit.

574Patti-Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, p.

300.

La Germania ha sempre dimostrato un certo favor nei confronti degli spazi di autonomia privata dei coniugi, dato che, una storica imposta- zione, ribadita anche dal§ 1585 BGB, ammette la validità degli accordi con i quali i coniugi decidono i criteri per la determinazione dell’assegno di divorzio o le disposizioni in merito alla sua rinunzia576.

Se da una parte, attraverso il richiamo al paragrafo 1408 BGB è possibile ricavare una generale facoltà di concludere convenzioni in materia di mantenimento post-coniugale (Eheverträge), dall’altra sussistono spe- cifiche limitazioni, laddove tali accordi nascondano l’intento, di una delle parti, di approfittarsi dell’inesperienza o labilità psichica del co- niuge o una sorta di baratto tra la rinunzia al contributo e l’affidamento dei figli577.

L’apertura nei confronti di tali intese è stata confermata da una sentenza della Corte Costituzionale tedesca578, la quale si è focalizzata sulla tutela

della parte più debole del rapporto, onde limitare, attraverso il poten- ziamento del controllo giudiziale, la prevaricazione del coniuge più forte: la disparità può emergere laddove l’iniziativa convenzionale vada a svantaggiare il coniuge che abbia dedicato energie alla cura della fami- glia, invece che all’attività professionale, derogando alle indicazioni della disciplina legale, che, invece, sembra favorire, in ottica compensa- tiva, un riequilibrio tra ex coniugi. La Corte tedesca, sollecitando un in- tenso controllo del giudice sull’accordo, riesce a offrire uno strumento alla parte pregiudicata, pur garantendo l’esigenza di libertà negoziale dei coniugi, perfettamente capaci di regolare i loro rapporti post-matrimo- niali secondo le loro necessità579.

576Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam.

Dir., 2012, p. 75.

577Fusaro, Marital contracts, ehevertraege, convenzioni e accordi prematrimoniali.

Linee di una ricerca comparatistica, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2012, p. 484

578BVerfG, 6.6.2001, in FamRZ, 2001.

579Bargelli, Limiti dell’autonomia privata nella crisi coniugale (a proposito di una

recente pronuncia della Corte Costituzionale tedesca), in Riv. Dir. Civ., 2003, II, pp.

Successivamente, la giurisprudenza tedesca580 ha ribadito che il con-

trollo giudiziale debba incentrarsi sulla conformità dell’accordo al crite- rio del buon costume, ispirandosi al par. 138, comma 1 BGB, (che san- cisce l’invalidità del contratto contrario al buon costume) e proprio sulla base di tale parametro, la Corte Federale581 ha dichiarato nullo l’accordo

sul mantenimento vitalizio post-coniugale in quanto l’obbligazione pe- cuniaria, ritenuta iniqua a fronte delle insussistenti necessità del richie- dente, si era trasformata in un onere insostenibile per l’obbligato582.

Il sistema francese, in materia di conseguenze patrimoniali del divorzio, è stato innovato dalla legge n. 2004/439, la quale risulta ispirata a tre principi fondamentali: la “dramatisation“, un incoraggiamento a consi- derare lo scioglimento del matrimonio non come un dramma, ma una normale evenienza; la “concentration des effets du divorce”, secondo la quale le vicende economiche successive al divorzio devono concludersi, tendenzialmente, nel più breve tempo possibile (secondo quanto sancito dal nuovo testo dell’art. 270 Code Civil); la “pacification”, indirizzata a promuovere il dialogo tra le parti, il quale è affiancato dalla richiesta di un comportamento leale583.

Oltre l’elencazione di questi principi, la legge francese prevede, da una parte, che il giudice possa intervenire laddove la prestazione economica, raffrontata allo stato di bisogno del coniuge richiedente, sia contraria ad equità, dall’altra, che la sua decisione sia inibita per effetto della succes- siva convenzione stipulata dalle parti; tuttavia, in caso di mancanza di intesa sul pagamento dell’assegno, la riforma prevede che sia il giudice ad ordinare il pagamento di una “prestation compensatoire”, general- mente costituita da una prestazione in un’unica soluzione ( in modo da

580 BGH, 11 febbraio 2004, in NJW, 2004, 930. 581 BGH, 5 novembre 2008, in FamRZ 2009, 198-202.

582Fusaro, Marital contracts, ehevertraege, convenzioni e accordi prematrimoniali.

Linee di una ricerca comparatistica, in Nuova Giur. civ. Comm., 2012, pp.484-48.6

583Patti-Cubeddu, Introduzione al diritto della famiglia in Europa, Milano, 2008, pp.

non dilungare i rapporti economici tra ex coniugi) o, solo eccezional- mente, da una rendita vitalizia584.

In materia di autonomia negoziale tra coniugi, l’ordinamento francese, da sempre, ha energicamente negato la preventiva autonoma regolamen- tazione degli effetti del divorzio (in virtù del dato ricavabile dall’art. 232 del Code Civil, che esclude l’omologazione dell’accordo laddove sia pregiudizievole per gli interessi di uno dei coniugi)585; occorre precisare

che, partire dalla riforma del 2004, la legge ha rafforzato la facoltà dei coniugi di stipulare convenzioni riguardanti tutti gli aspetti del divorzio (compresa la liquidazione della prestation compensatoire), ma, tuttavia, l’intesa deve essere negoziata al momento dell’istanza di divorzio, stante la persistente nullità degli accordi preventivi586.

4.4 Consolidamento del principio di autosufficienza in Eu-