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Reddito di entrambi i coniugi

2.4 Criteri di quantificazione dell’assegno divorzile

2.4.5 Reddito di entrambi i coniugi

Strettamente collegato con il criterio delle “condizioni dei coniugi”, il legislatore richiede, al fine della esatta quantificazione dell’assegno, che il giudice proceda al vaglio inerente l’entità dei redditi di entrambe le parti, valore intrinsecamente economico, determinante sia per la valu- tazione dell’ adeguatezza economica del richiedente l’assegno sia per la capacità dell’obbligato di far fronte al pagamento dello stesso. La locuzione in esame ricomprende i redditi di ogni tipologia, inclusi quelli pensionistici speciali di guerra e le indennità di servizio all’estero attri- buite ai diplomatici (anche se scarsamente rilevanti), nonché i cespiti patrimoniali nella titolarità di entrambi i coniugi, comprensivi anche di quei beni apparentemente improduttivi ma ugualmente redditizi laddove siano convertiti o alienati adeguatamente171.

In sintesi, il giudice dovrà valutare l’insieme di quei cespiti patrimoniali e quelle utilità che concorrono a determinare l’effettiva capacità di far fronte all’adempimento, negando la pretesa a versare l’assegno nei con- fronti di chi goda di un reddito pari o inferiore172, ma non nell’eventua-

lità in cui tra i due ex coniugi sussista una minima differenza di reddito173.

Riguardo al criterio in esame, la Corte di legittimità ha sottolineato che può essere oggetto di valutazione giudiziale “la disponibilità patrimo-

niale acquisita in via ereditaria dal coniuge onerato”, mentre nessuna

rilevanza può assumere il raffronto con “le situazioni patrimoniali delle

famiglie di appartenenza degli ex coniugi”174.

Il legislatore prevede espressamente, secondo quanto emerge dall’art. 5 comma 9 l. div., che “i coniugi devono presentare all'udienza di compa- rizione davanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei

171 Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio,

Milano,2004, pp.548-549.

172 Bianca, Diritto civile 2/1, La famiglia, Milano, 2014, p. 296. 173 Cass. 10 aprile 2012, n. 5646, Dir. Giust., 2012.

174 Cass. 3 marzo 2015, n.4285 in Banche dati Pluris; Cass. 11 ottobre 2006, n.21805

redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio, personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone inda- gini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

Dalla lettera della norma si può dedurre che la determinazione del red- dito può essere svolta attraverso l'esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l'accertamento compiuto dal giudice, avvalendosi della collaborazione degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate o, più frequen- temente, dalla Guardia di Finanza, sia attraverso l’attestazione che il co- niuge, pur non proprietario di alcun bene, sia tuttavia in grado di con- durre una vita agiata. Appare inoltre necessario tenere conto del contri- buto che l’obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio, nonché i redditi mantenuti costanti dal pregresso regime di separazione175.

Le dichiarazioni dei redditi, aventi funzione tipicamente fiscale, non ri- vestono valore vincolante per il giudice che, discrezionalmente, può ba- sare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie: ciò per la semplice circostanza che si tratta di uno dei mezzi, attraverso i quali, il giudice può prendere atto delle condizioni patrimoniali della parte, avendo la possibilità di farne a meno176.

In realtà la giurisprudenza ha ammesso che non sembra sempre neces- sario un esatto accertamento dei redditi di entrambi i coniugi, “essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patri- moniali complessive”177, ben potendo il giudice avvalersi anche di op-

portuni indici presuntivi o di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza178.

175 Astiggiano, Assegno divorzile e condizioni economiche dei coniugi, in Fam. Dir.,

2014, p. 1113 e ss.

176 Cattaneo, La disciplina dell’assegno divorzile dopo la l.74/1987, in Fam. Pers.

Succ., 2012.

177 Cass. 3 settembre 1996, n.8057, in Mass. Giur. It, 1996.

Questa spiccata occasionalità viene riferita anche all’intervento della polizia tributaria, considerando che la dottrina ha ammesso che le rela- tive indagini non configurano come un vero e proprio obbligo, ma come un mezzo istruttorio che può essere disposto soltanto qualora il giudice lo reputi necessario; in aggiunta, il riferimento normativo alle “contesta- zioni” della veridicità delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali viene considerato come condizione necessaria ma non sufficiente a far scattare l’intervento della polizia tributaria179 .

Occorre precisare che il giudice non potrà considerare come rilevanti gli incrementi reddituali e patrimoniali del coniuge obbligato laddove siano avvenuti successivamente alla rottura del vincolo180; la stessa Corte di

Cassazione ha avuto modo di precisare che per la determinazione dell’assegno è doveroso considerare quei “miglioramenti reddituali

dell’ex coniuge collegati al prevedibile sviluppo di situazioni e aspetta- tive già presenti durante la convivenza matrimoniale, in quanto colle- gati alla sua attività lavorativa, e non aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed im- prevedibili”181. Il nodo più difficile da sciogliere riguarda il concetto di

“sviluppi prevedibili”: per riempirlo di contenuto, è stato ritenuto op- portuno non soltanto considerare il momento esatto in cui è maturata l’aspettativa del coniuge debole, ma soprattutto l’insieme dei dati stati- stico-probabilistici dai quali si può desumere che quell’incremento eco- nomico consiste in un probabile sviluppo ( a livello statistico) di situa- zioni ed aspettative maturate in costanza di matrimonio182.

179 Fanticini, Accertamento delle potenzialità dei coniugi, anche a mezzo della polizia

tributaria, in Fam. Pers. Succ., 2006.

180 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino,2005, p. 285 181 Cass. 8 febbraio 2000 n.1379, in Mass. Giur. It., 2000.

182 Magli, Assegno di divorzio e progressione di carriera del coniuge obbligato: