• Non ci sono risultati.

Vicende modificative dell’assegno di divorzio

2.8.1 L’adeguamento automatico dell’assegno

L’art. 5 comma 7 l. div. (con simile formulazione, si veda l’art. 6 comma 11 in relazione all’assegno di mantenimento in favore dei figli) richiede che “la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automa- tico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione mo- netaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con adeguata motivazione”.

In virtù dell’indicazione di un inderogabile obbligo gravante sul giudice, si ritiene che egli debba procedere all’indicizzazione a prescindere dalla domanda di parte, soprattutto perché, secondo la dottrina, l’omissione di un provvedimento di adeguamento automatico può costituire vizio della sentenza251.

La disposizione si pone l’obiettivo non solo di evitare che il coniuge be- neficiario, una volta liquidato l’assegno, possa subire pregiudizio da un eventuale deprezzamento monetario che renda inadeguato il quantum ri- cevuto rispetto alle sue fondamentali esigenze252, ma anche di limitare il ricorso a plurimi procedimenti di revisione253.

Il testo della norma richiede che il criterio di adeguamento automatico debba essere stabilito “almeno” con riferimento agli indici di svaluta- zione monetaria: nonostante tendenzialmente venga privilegiato l’indice ISTAT dei prezzi di consumo, il giudice gode della discrezionalità di prendere in considerazione qualsiasi altro parametro, escludendo però il riferimento a criteri di indicizzazione del tutto scollegati al costo della vita o dipendenti dalle imprevedibili e future accresciute capacità dell’ob- bligato254.

251 Bianca, Diritto civile,2/1, La famiglia, Milano, 2014, p.304.

252 Bonilini, Trattato di diritto di famiglia, Volume terzo, Torino, 2016, p.2935 253 Cass. 7 agosto 1993, n.8570, in Mass., 1993.

Criterio non ben accolto è stato quello fatto proprio da una pronuncia di legittimità, che ha ritenuto di stabilire l’assegno post- matrimoniale in misura percentuale al reddito da lavoro dipendente del coniuge obbli- gato255: la critica nei confronti di tale lettura si è incentrata sul timore che questo indice possa ripristinare il collegamento con un rapporto matri- moniale ormai concluso256 .

Sul tema, è stata riconosciuta anche una notevole libertà in capo alle parti, le quali, tramite accordo sottoposto al vaglio del giudice, potranno deci- dere l’indice al quale far riferimento257 . Tale autonomia viene ribadita laddove sia data la possibilità alle parti di escludere l’applicabilità del criterio automatico di indicizzazione nel caso di domanda congiunta di divorzio, in presenza di una palese volontà di derogare ad un adegua- mento automatico preventivo258.

La disposizione conclude prevedendo che il giudice ha la facoltà di escludere l’adeguamento, laddove ne possa derivare palese iniquità, la quale sussiste quando vi sia la certezza della totale insensibilità del red- dito dell’obbligato al deprezzamento della moneta; si tratta di un’ipotesi estremamente rara259.

Alla luce poi della circostanza che l’inflazione si configura come fatto noto, non si reputa necessario, da parte del richiedente, l’ulteriore attesta- zione dello stato di bisogno260.

2.8.2 Revisione dell’assegno di divorzio

L’art. 9 comma 1 l. div. statuisce che “qualora sopravvengano giustifi- cati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessa-

255 Cass. 28 ottobre 1986, n. 6312 in Dir Fam., 1987, 315.

256 Bonilini, Trattato di diritto della famiglia, Volume terzo, Milano, p. 2941. 257 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino, 2005, p. 305. 258 Trib. Monza, 24 ottobre 1998, in Foro It., 1989, I, c.542.

259 Bianca, Diritto civile 2/1, La famiglia, Milano, 2014, p. 304. 260 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino, 2005, p.307.

zione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in camera di con- siglio, e, per il provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del Pubblico Ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alla modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6”.

La disposizione indica un criterio di adeguamento a posteriori (diversa- mente rispetto a quello di indicizzazione, operante a priori) reso neces- sario da mutamenti ab initio imprevedibili261.

Il provvedimento di revisione non mira a riformare totalmente la sen- tenza che dispone l’assegno, bensì si occupa di rimodularne il contenuto alla luce di fatti sopravvenuti262, attraverso una valutazione nuova e au-

tonoma, pur nel rispetto delle statuizioni originarie, tenendo conto dell’incidenza che le mutate circostanze hanno provocato sull’equilibrio inizialmente raggiunto263. Difatti, dal momento che l’assegno di divor-

zio viene fissato dal giudice rebus sic stantibus, una volta che le condi- zioni originarie non siano più tali, il legislatore permette l’utilizzo dello strumento della revisione con il quale è possibile accertare se i fatti so- pravvenuti successivamente alla pronuncia di divorzio siano idonei a modificare il precedente assetto patrimoniale realizzato con il provve- dimento attributivo dell’assegno 264.

Proprio l’inclusione del mutamento delle condizioni economiche (sia dell’obbligato sia del beneficiario) all’interno dei “giustificati motivi” richiesti dalla norma, ha suscitato qualche perplessità: se la giurispru- denza richiede un’attenta valutazione del grado di incidenza delle circo- stanze sopravvenute, per evitare abusi nell’accedere al procedimento di

261 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino, 2005, p.308.

262 Frassinetti, La pronunzia sulla revisione dell’assegno di divorzio e i poteri del

giudice del merito, in Fam. Dir.,1997, pp. 49 e ss.

263 Cass. 4 novembre 2010, n. 22505, in Famiglia e minori, 2001.

264 Magli, Acquisti ereditari pervenuti successivamente allo scioglimento del

revisione265, parte della dottrina ammette che le variazioni delle condi-

zioni economiche degli ex coniugi debbano essere funzionalmente col- legate al livello di prevedibilità e alla causa di tali variazioni nonché al comportamento della parte, mentre altra parte, prescindendo dall’origine delle modifiche, le considera rilevanti oggettivamente266.

Le modifiche economiche possono essere sia in melius sia in peius: nel primo gruppo possono essere ricompresi, sicuramente, quei migliora- menti economici dell’onerato che costituiscano sviluppo prevedibile e ragionevole dell’attività svolta durante il matrimonio, purché non auto- nomamente rilevanti ai fini della revisione ( il giudice dovrà comunque valutare se possono essere considerati alla stregua dei giustificati mo- tivi)267; saranno incluse, altresì, le entrate consistenti in beni acquisiti

per successione ereditaria, ma con il necessario distinguo tra quelli spet- tanti al coniuge più debole, che comportano sicuramente un migliora- mento economico ai fini della revisione, e quelli percepiti dal coniuge obbligato, considerati irrilevanti in quanto non collegati ai sacrifici ef- fettuati durante la vita coniugale268 .

Nel secondo gruppo possono rientrare le sopravvenienze derivanti dalla creazione di una nuova famiglia, sia da parte del coniuge beneficiario sia da parte del coniuge obbligato, a seguito di sentenza di divorzio. Di- fatti, nulla vieta che l’instaurazione di una nuova convivenza possa es- sere compresa nei “giustificati motivi” indicati dalla norma, purché do- tati del requisito della novità269.

E’ stato pacificamente ammesso, dalla giurisprudenza di legittimità, che anche la convivenza instaurata dal coniuge obbligato può comportare la riduzione dell’assegno, in modo da permettergli di far fronte ai nuovi

265 Cass. 16 novembre 1993, n.11326 in Foro.it 1995, I, 631.

266 Frassinetti, La pronunzia sulla revisione dell’assegno di divorzio e i poteri del

giudice di merito, in Fam. Dir., 1997, pp. 49 e ss.

267 Cass. 15 gennaio 2010 n.553 in Fam Dir., 2010, 7, 674.

268 Magli, Acquisti ereditari pervenuti successivamente allo scioglimento del

matrimonio e revisione dell’assegno di divorzio, in Fam. Dir., 2014, pp. 772 e ss.

269 P. Meloni, La convivenza more uxorio e la revisione dell’assegno di divorzio, in

oneri, idonei a ridurre le sue capacità economiche270. Esemplificando, il

coniuge obbligato, al momento della creazione di una nuova famiglia di fatto, al fine di assicurare un equilibrato apporto ad entrambi i nuclei familiari, se da una parte non può accantonare le esigenze della “vec- chia” famiglia, a cui comunque deve far fronte in virtù dell’obbligo nor- mativo che grava su di lui, dall’altra, stante la riconosciuta libertà di dar vita ad una nuova realtà familiare, non può essere privato del desiderio di coltivare il nuovo progetto di vita.

Merita osservazione l’eventualità, ex art. 9 comma 1, della proposizione

ex novo della domanda di assegno, non avanzata o rigettata durante il

giudizio di divorzio: questa possibilità è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha specificato che il meccanismo di revisione trova ap- plicazione anche laddove l’istanza iniziale sia stata negata, senza che assuma rilievo il decorso del tempo, in considerazione della imprescrit- tibilità e irrinunciabilità del diritto all’assegno271 .

Tuttavia, anche in tal caso, il giudice del divorzio non potrà compiere una nuova valutazione, in quanto potrà riconoscere il diritto all’assegno, in precedenza non previsto, laddove vi sia stata una sensibile variazione patrimoniale delle condizioni di entrambi gli ex coniugi272.

In sintesi, in sede di procedimento di revisione, il giudice dovrà sotto- porre al vaglio l’entità dei fatti sopravvenuti attraverso una valutazione comparativa delle situazioni economiche di entrambi gli ex coniugi273,

richiedendo che sia lo stesso proponente la revisione a provare l’esi- stenza di situazioni che hanno alterato le capacità economiche delle parti274.

270 Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, in CED Cassazione, 2014; Cass. 30 novembre 2007,

n. 25010 in CED Cassazione ,2007; Cass. 23 agosto 2006, n. 18367, in Mass. Giur..

It., 2006.

271 Cass. 25 agosto 1998, n. 8427, in Mass. Giur. It., 1998. 272 Cass. 2 febbraio 2006, n. 2339, in Mass. Giur. It ,2006. 273 Cass. 25 agosto 1998, n. 8427, in Mass. Giur. It., 1998.

Ciò che viene considerato incontestabile dalla giurisprudenza è la nul- lità di ogni rinuncia preventiva a richiedere la modifica del capo della sentenza relativo all’assegno di divorzio, in quanto vi osta la consolidata natura assistenziale dell’assegno275.

2.9 Tutela civile dell’assegno di divorzio: le garanzie per