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La distrazione dei crediti dell’obbligato in favore del

L’art. 8 comma 3 l. div. prevede che “il coniuge cui spetta la correspon- sione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo di raccomandata con rivenuta di ricevimento del coniuge obbligato e ina- dempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il prov- vedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corri- spondere periodicamente le somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunica- zione al coniuge inadempiente”.

Esemplificando, il legislatore fa riferimento a un mezzo di tutela succes- sivo alla pronuncia di divorzio, a garanzia dell’adempimento delle obbli- gazioni da esso derivanti298, predisponendo che, laddove il coniuge ob-

bligato e inadempiente sia creditore di somme periodiche nei confronti di un terzo, è concesso attivare, al titolare dell’assegno, una particolare procedura stragiudiziale299. Tale scelta legislativa si pone l’obiettivo di

rafforzare l’autonomia del coniuge titolare dell’assegno, il quale ha la piena facoltà di ottenere tutela nei confronti del terzo, senza necessità di ricorrere al giudice300.

296 Bonilini, Trattato di diritto della famiglia, Volume terzo, Milano, 2016, pp. 3010-

3011.

297 Trib. Messina, 7 maggio 1993, in Foro It., 1993, I, 1989.

298 Dogliotti, Separazione e divorzio: il dato normativo, i problemi interpretativi,

Torino, 1995, p. 253.

299 Bonilini, Trattato di diritto di famiglia, Volume terzo, Milano,2016, p.3006. 300 Idem, cit.

Soggetti passivi, dell’iniziativa del titolare dell’assegno, sono i terzi te- nuti a corrispondere, a favore dell’obbligato, somme che possono consi- stere non solo in redditi di lavoro ma anche in qualsiasi altra entità pe- riodica, quali i canoni di locazione, le rate di una rendita o gli emolumenti pensionistici301 ; la giurisprudenza302 ha specificato, inoltre, che, tra

i terzi debitori dell'obbligato, contro cui può essere esperita la procedura in esame, deve essere annoverata anche l'INPS, in relazione all'eroga- zione di trattamenti pensionistici.

In merito alla natura del rapporto trilaterale, la dottrina più recente303 ha

aderito alla tesi dell’esistenza, in capo al coniuge beneficiario dell’asse- gno, di un diritto potestativo nei confronti del terzo debitore, con il quale viene ad instaurarsi un rapporto obbligatorio in funzione di garanzia, in modo da aggiungere la responsabilità del debitor debitoris a quella dell’ex coniuge.

Soffermandoci sulla procedura indicata dalla disposizione, essa richiede che il titolare del diritto all’assegno post- matrimoniale debba costituire in mora il debitore attraverso l’invio di una lettera raccomandata con ri- cevuta di ritorno da inviarsi al coniuge obbligato, rimasto inadempiente per un periodo di trenta giorni (si specifica che, secondo l'orientamento dominante in dottrina 304 , tale inadempimento deve precedere, non già

seguire, la costituzione in mora dell'obbligato); dopodiché, il coniuge be- neficiario deve notificare, al terzo debitore, il provvedimento con cui è stabilita la somma dovuta, previa comunicazione al coniuge inadem- piente.

301 Zatti, Trattato di diritto della famiglia, Volume primo, Tomo secondo, Milano, 2002,

p.1267-1268.

302 Cass. 11 aprile 1991, n.3817, in Foro It., 1991, I, 3119.

303 Vecchi, in Comm. Oppo, Cian, Trabucchi, VI, 1, Padova,1993, pp.443 e ss; Totaro,

Gli Effetti del divorzio, in Tratt. Zatti I, Famiglia e matrimonio, II, Separazione e divorzio, Milano, p. 1267.

Occorre sottolineare che il terzo non si libera adempiendo nei confronti del coniuge obbligato, ma versando le somme direttamente al titolare dell’assegno305.

Nell’ipotesi in cui il soggetto tenuto a corrispondere le somme al coniuge obbligato resti inadempiente, il coniuge beneficiario ha la possibilità di esperire, nei suoi confronti, l’azione esecutiva diretta. Il titolo esecutivo è costituito complessivamente dal provvedimento che dispone l’assegno, dall’atto di costituzione in mora dell’obbligato e dall’invito ad adempiere al terzo306.

Al riguardo, nel timore che tale situazione possa provocare un’eccessiva compressione del diritto di difesa del terzo, in quanto egli avrebbe la fa- coltà di accedere soltanto alla forma di opposizione prevista dall’art. 615 c.p.c., parte della dottrina ha prospettato qualche dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost.307; una differente imposta-

zione ritiene invece che il terzo non solo potrebbe attendere la fase ese- cutiva per esercitare la sua difesa, ma anche iniziare un ordinario giudizio di cognizione, con l’obiettivo di ottenere un accertamento negativo ri- guardo alla sussistenza dell’obbligo, potendo proporre una serie di ecce- zioni (come ad esempio, quelle riguardanti i rapporti personali tra lo stesso terzo e l’ex coniuge creditore oppure quelle inerenti ai rapporti tra il terzo e l’ex coniuge inadempiente)308.

Pare opportuno aggiungere che, ove il credito vantato dal coniuge obbli- gato nei confronti dei terzi debitori sia stato già pignorato al momento della notifica del provvedimento in cui è indicata la somma da versare, spetterà al giudice dell’esecuzione provvedere alla ripartizione delle

305 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino, 2005, p. 322. 306 Bonilini, Trattato di diritto di famiglia, Volume terzo, Milano, 2016, p. 3008. 307 Acone, Sub art 12, L. n. 898/1970, in Nuove leggi civ. comm., 1987, p.996. 308 Vecchi, Sub art 8. L. n. 898/1970, in Commentario al diritto italiano della famiglia,

somme tra il coniuge beneficiario, il creditore precedente e i creditori in- tervenuti nell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 l. div. 309.

Il comma 6 precisa, altresì, che in caso di crediti retributivi o previden- ziali, il terzo obbligato a versare le somme al coniuge onerato non possa versare più della metà di quanto dovuto.

2.11 Tutela penale del diritto all’assegno di divorzio