• Non ci sono risultati.

Le modalità di adempimento: l’adempimento “una

tantum”

Sebbene le modalità di adempimento possano, eventualmente, essere in- dicate dal giudice nella sentenza che determina l’assegno di divorzio, come regola generale, l’art. 5 comma 6 prevede, che l’obbligato debba somministrare periodicamente l’assegno a favore dell’altro, attraverso il versamento di somme di denaro, fatta salva l’eventualità che il giudice possa includervi ulteriori voci di spesa, come il canone di locazione o gli oneri condominiali della casa familiare235.

Il legislatore, tuttavia, ammette che, laddove le parti abbiano interesse a derogare alla regola del versamento periodico, vengano messi nelle con- dizioni di accordarsi affinché la somministrazione dell’assegno post- ma- trimoniale avvenga in una unica soluzione. Tale meccanismo è previsto espressamente dalla legge sul divorzio (già nella versione originaria, poi confermata dalla novella), secondo quanto sancito dall’art. 5 comma 8: “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere pro- posta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.

Come presupposto indefettibile la norma richiede l’accordo tra le parti, soluzione non sempre facile a raggiungersi, considerando che gli interessi in gioco possono divergere nettamente: in effetti, può ben darsi che il co- niuge richiedente sia disposto a ricevere la somma nella sua interezza in modo da evitare spiacevoli sorprese in occasione di uno qualsiasi degli adempimenti periodici ma, al contrario, il coniuge obbligato non abbia immediata possibilità di devolvere l’intero ammontare, preferendo fra- zionare l’entità dell’assegno; non si può escludere la soluzione opposta, laddove sia proprio quest’ultimo a privilegiare un definitivo adempi-

mento in modo da esaurire qualsiasi impegno nei confronti dell’altro co- niuge e interrompere una volta per tutte quella necessitata serie di rapporti che ancora legano gli ex coniugi236.

Senza alcun dubbio, tale modalità di corresponsione si caratterizza per una forte aleatorietà, considerando che può ben darsi che o il coniuge ob- bligato, successivamente, si accorga di aver elargito di più di quanto do- vuto, o che il coniuge beneficiario si trovi a subire una improvvisa svalu- tazione monetaria237.

Nonostante la frequente difficoltà di trovare una concorde soluzione tra le parti, si tratta di un’ipotesi largamente favorita, in quanto ha il pregio non soltanto di potenziare il profilo di autonomia negoziale tra gli ex part-

ner, ma altresì di alleggerire il carico processuale e abbreviare le tempi-

stiche volte a ottenere lo scioglimento del matrimonio238.

La convenzione può riguardare sia l’an sia il quantum dell’assegno, te- nendo conto di tutti o parte dei criteri indicati all’art. 5 comma 6 l. div. (senza che sia necessaria un’attenta e minuziosa indicazione); in partico- lare può ben darsi, sia che i coniugi si limitino a concordare sul versa- mento una tantum, ma attribuiscano al giudice il compito di fissarne l’en- tità, sia che gli stessi non riescano ad accordarsi sul quantum, anche se in tal caso si dubita che si tratti di un vero e proprio accordo, come richiesto dalla lettera della norma239.

Il dettato normativo esige che, una volta raggiunto l’accordo tra gli ex coniugi, escludendo l’intervento del giudice, quest’ultimo torni a giocare un ruolo fondamentale attraverso la valutazione di equità della conven- zione.

236 Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio, Milano,

2004, p. 611.

237 Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio, Milano,

2004, p.612.

238 Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio, Milano,

2004, p.607.

239 . Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio, Milano,

Risultando cruciale la funzione di suddetto controllo, consistente nell’evitare che il coniuge più debole venga costretto ad accettare il con- tenuto dell’accordo non conforme alle sue esigenze, il giudice avrà il compito di vagliare sia la misura della liquidazione sia le modalità attra- verso le quali sarà soddisfatta240, la quale potrà consistere o nel versa- mento di una somma di denaro, mediante una compiuta capitalizzazione dell’assegno che il coniuge obbligato avrebbe dovuto versare periodica- mente, nonché, in alcuni casi, o nel trasferimento al coniuge beneficiario della proprietà o di altro diritto reale su un bene, come corresponsione unica241.

Non appare scontato l’esito positivo della valutazione di equità: il giu- dice potrebbe considerare l’accordo iniquo in quanto non corrispondente alle reali necessità del coniuge più debole, al quale ben potrebbe essere più utile una prestazione periodica in concomitanza di prevedibili muta- menti di circostanze242.

In realtà si tratta di astratte supposizioni, giacché, frequentemente, il giudice non ha la piena e completa conoscenza di tutti gli elementi ido- nei ad operare un controllo minuzioso; da qui il dipanarsi delle più sva- riate soluzioni adottate dai giudici di merito: alcuni operano la valuta- zione senza motivare, altri dichiarano equo l’accordo laddove non ci siano elementi per arrivare ad una diversa conclusione e altri ancora per- vengono a dichiarare l’equità implicitamente243.

Appare superfluo sottolineare che nell’eventualità in cui i coniugi non riescano ad accordarsi sul contenuto dell’assegno, spetterà al giudice se- guire il regolare percorso e occuparsi della definizione dei rapporti pa- trimoniali244.

240 Autorino Stanzione, La separazione, Il divorzio, Torino, 2005, p.313.

241 Dogliotti, Separazione e divorzio: il dato normativo, i problemi interpretativi,

Torino, 1995, p.233.

242 Idem, cit.

243 Rimini, La crisi della famiglia, Il nuovo divorzio, Milano, 2015, p.154. 244 Rimini, La crisi della famiglia, Il nuovo divorzio, Milano, 2015, p.151.

Nel ribadire l’essenzialità dell’intervento del giudice in questa delicata fase, volta ad attribuire la definitiva validità all’accordo (l’imprescindibi- lità del vaglio giudiziale è stata confermata da parte della dottrina come requisito fondamentale per dotare l’accordo di piena efficacia)245, è op- portuno specificare che si tratta di un controllo puramente formale, in quanto il giudice dovrà evitare “pesanti interferenze e inopportuni pater- nalismi”246.

L’art. 5 comma 8 si preoccupa di precisare inoltre che in caso di corre- sponsione una tantum “non può essere proposta alcuna successiva do- manda di contenuto economico”.

È stato osservato che la scelta del soddisfacimento in una unica soluzione, consistendo in una opzione definitiva, esclude la permanenza in capo al beneficiario di qualsiasi diritto nei confronti dell’altro, interrompendo de- finitivamente i rapporti tra i due soggetti247, con la conseguenza che non soltanto il coniuge debole perderà definitivamente la possibilità di richie- dere un assegno periodico, ma altresì non potrà far valere eventuali peg- gioramenti delle condizioni economiche248 . Non potranno essere avan- zate eventuali domande né relative alla pensione di reversibilità né quelle inerenti all’ indennità di fine rapporto249.

Tuttavia, parte della dottrina sottolinea come tale conclusione abbia il di- fetto di contrastare con l’esigenza di assicurare comunque l’operatività della solidarietà post-coniugale, al fine di evitare di lasciare solo il co- niuge che si trovi in un deplorevole stato di bisogno250.

245 Bianca, Sub art 5 l. div., in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, Padova 1993, Vol. VI,

p.359.

246 Dogliotti, Separazione e divorzio: il dato normativo, i problemi interpretativi,

Torino, 2005, p.234.

247 Cass 5 gennaio 2001, n 126 con nota di Carbone, in Fam. Dir., 2001. 248 Rimini, La crisi della famiglia, Il nuovo divorzio, Milano, 2015, p. 154.

249 Bonilini, L’assegno post matrimoniale, in Lo scioglimento del matrimonio, Milano,

2004, p.623.