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Gli scopi e i principi delle Nazioni Unite

Nel documento Atti di terrorismo e status di rifugiato (pagine 54-57)

4 Le persone escluse dall’articolo 1 lett F (c): gli autori di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite

4.4 Le linee guida per individuare gli atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite

4.4.1 Gli scopi e i principi delle Nazioni Unite

L’art. 1F (c) prevede l’esclusione se vi sono serie ragioni per ritenere che l’individuo in questione “si sia reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite”.

Gli scopi dell’Onu sono definiti nella Carta delle Nazioni Unite come: “mantenere la pace e la sicurezza internazionali; sviluppare relazioni amichevoli e reciprocamente rispettose tra le nazioni; realizzare una cooperazione internazionale per risolvere problemi socio-economici e culturali; costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni”.115

Allo stesso modo, anche i principi dell’ONU si trovano nella Carta e sono: ”l’uguaglianza sovrana degli Stati membri; l’adempimento degli obblighi della Carta; la soluzione pacifica delle controversie internazionali; il divieto della minaccia o l’uso della forza; e non intervento nella giurisdizione nazionale degli Stati”.116

114 Ibid. 115 Art. 1 116 Art. 2

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Data l’ampiezza dell’elenco, non ogni atto contrario a uno di questi scopi o principi può portare all’esclusione dallo status di rifugiato. Come ha osservato dalla Corte Suprema canadese in Pushpanathan, le parole “scopi e principi delle Nazioni Unite” nell’art. 1F (c) hanno “un significato più ristretto e più mirato di quello che sarebbe naturalmente dedotto leggendo la Carta delle Nazioni Unite”.117

La Corte canadese ha determinato questo significato “più ristretto e mirato” ritenendo che atti contrari agli scopi e ai principi dell’ONU siano quelli che sono “esplicitamente riconosciuti” come tali “in un accordo internazionale ampiamente accettato”, in una risoluzione dell’ONU, o dalla Corte internazionale di giustizia”, oppure “violazioni gravi e prolungate dei diritti umani fondamentali come le persecuzioni”.118

Gli atti, però, sono raramente caratterizzati come tali, infatti i redattori di trattati, i negoziatori di risoluzioni e i giudici della Corte internazionale di giustizia non hanno in mente l’esclusione dello status di rifugiato quando preparano il linguaggio degli atti in questione quando non sono collegati alla materia dei rifugiati. Dunque, dovrebbe essere l’autorità che considera l’esclusione a decidere autonomamente se l’atto rilevante fosse o meno un atto contrario agli scopi e ai principi dell’ONU. Nel fare ciò, dovrà identificare il “significato autonomo” dell’art. 1F (c) sebbene questo possa essere influenzato dalla caratterizzazione preliminare fatta da un’autorità diversa.119 Di conseguenza, sebbene la caratterizzazione di un atto contrario agli scopi e ai principi dell’ONU sia il punto di partenza per la considerazione, è solo il punto di partenza. Un atto che non è stato caratterizzato come contrario agli scopi e ai principi dell’ONU in una risoluzione o in un accordo internazionale potrebbe ancora rendere un individuo escludibile. Viceversa, un atto che è stato così caratterizzato potrebbe non rendere un individuo escludibile. La caratterizzazione preliminare dell’atto è un fattore importante da considerare, ma non è più di questo. Dunque, la prima fase della valutazione dell’art. 1F (c) è una soglia bassa da soddisfare.120

117 Corte Suprema canadese, caso Pushpanatan, cit., §62. 118

Ibis., §§65-70. 119

Sivakumaran, op. cit., p.372. 120 Ibid.

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4.4.2 Atto illecito

Una volta stabilito che l’atto rientra nell’ambito degli scopi e dei principi delle NU, il problema successivo è capire se l’atto è illegale. Innanzitutto un atto illecito deve essere commesso, in caso contrario sarebbe difficile comprendere perché un individuo debba essere escluso dalle protezioni offerte dallo status di rifugiato. Ciò è implicito nel dettato dell’art. 1F (c), quando richiede che l’individuo sia “colpevole” di un atto contrario agli scopi e a i principi dell’ONU. Il riferimento alla colpevolezza deve, però, essere coordinato con i “seri motivi per considerare”, infatti non si può utilizzare una soglia più alta. L’idea che l’art. 1F (c) sia limitato agli atti illeciti trova il sostegno nell’idea che ad essere esclusi devono essere solo le persone che non meritano protezione. Questo è spesso menzionato come lo scopo alla base delle clausole di esclusione.121 Ad esempio, l’UNHCR ha osservato che: “la logica delle clausole di esclusione, che dovrebbero essere tenute presenti quando si considera la loro applicazione, è che alcuni atti sono così gravi da rendere i loro autori non meritevoli della protezione internazionale come rifugiati. Il loro scopo principale è quello di privare i colpevoli di atti atroci e gravi reati comuni, della protezione internazionale dei rifugiati e di garantire che tali persone non abusino dell’istituto di asilo e per evitare di essere legalmente responsabili dei propri atti”.122

Dunque un individuo che non ha commesso un atto illecito non può in alcun modo essere immeritevole della protezione offerta dallo status di rifugiato.

Se si accetta che l’atto in questione debba essere illegittimo, sorge la questione del corpo normativo in base al quale deve essere giudicata la legittimità dell’atto. In particolare, occorre considerare se il requisito di un atto illecito, e quindi l’art. 1F (c), sia limitato alle violazioni del diritto internazionale o se le violazioni del diritto interno siano sufficienti. Il punto di partenza, a questo riguardo, deve essere il dato testuale dell’art. 1F (c), che si riferisce agli scopi e ai principi dell’ONU. Poiché questi scopi e principi sono contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sono condivisi dagli Stati membri dell’ONU, essi si applicano tra Stati e operano a livello

121

HATHAWAY J., The Law of Refugee Status, Butterworths, 1991, pp. 189-214. 122 UNHCR, Guidelines, §2; Background Note, §3.

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internazionale, o tra Stati ma per la protezione degli individui a livello nazionale. Pertanto, la disposizione dovrebbe essere limitata alle violazioni del diritto internazionale e in alcuni casi, quando il diritto internazionale lo richiede, alle violazioni nazionali. Sebbene, le violazioni del diritto interno siano meglio contenute nell’art. 1F (b) anziché nell’art. 1F (c).123

Il requisito di legalità limita la gamma di atti che rientrano nell’art. 1F (c) in modo considerevole, perché non tutti gli atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite sono vincolanti per gli individui; anzi, molti di loro operano soltanto tra gli stati. Il requisito limita sostanzialmente gli atti agli obblighi che sono imposti agli individui direttamente dal diritto internazionale attraverso lo Stato. Solo in questo modo si può affermare che si tratta di una violazione da parte dell’individuo. Il diritto internazionale, tuttavia, regola occasionalmente la condotta delle persone direttamente, limitandosi a farlo, molto spesso, solo indirettamente, attraverso l’imposizione di obblighi agli Stati di regolare la condotta dei singoli individui. Questa categoria di imposizioni indirette comprende i c.d. “reati transnazionali”, vale a dire quei crimini che sono oggetto di convenzioni internazionali di soppressione ma per i quali non esiste ancora una giurisdizione penale internazionale. Non esiste, però, un elenco autorevole di reati transnazionali,e non tutti i reati transnazionali rendono un individuo escludibile ai sensi dell’art. 1F (c). Su tale base, diventa necessario considerare quali reati transnazionali rendono un individuo escludibile. Se prendiamo spunto dalla giurisprudenza del caso Pushpanathan, il crimine in questione dovrebbe essere esplicitamente etichettato come contrario agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, ma questo raramente avviene nelle convenzioni. Si rende dunque necessario esaminare i crimini in questione alla luce del terzo elemento del quadro, vale a dire la gravità della condotta.124

Nel documento Atti di terrorismo e status di rifugiato (pagine 54-57)