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I provvedimenti di Antonino, proconsole d’Asia

Nel documento Antonino Pio e la provincia d'Asia (pagine 57-60)

I. I NTRODUZIONE

I.2 Status quaestionis e limiti della ricerca

2.2. Il proconsolato d’Asia

2.2.1. I provvedimenti di Antonino, proconsole d’Asia

Del governatorato di Antonino in Asia si hanno diverse notizie, dalle quali è possibile cogliere in nuce un orientamento, che sarà mantenuto all’indomani dell’assunzione della porpora imperiale.

Fra le testimonianze, si può citare in prima battuta un rescritto di Antonino, in cui si accordava una richiesta del popolo degli Arhillenoi, una comunità del territorio di Sardi, di

187 HA, Pius 3, 4: Cyzici de simulacro dei ad statuam eius corona translata est. È noto, e lo tramanda anche Servio

nel commento all’Eneide (Serv., Aen. 1. 276), che la corona, insieme alla sella, curule erano i simboli del potere monarchico, proprio del fondatore di Roma.

188 M.REQUEÑA, El emperador Predestinado, los presagios en época imperial romana, Madrid 2001, p. 98.

189 Riguardo al tempio di Adriano a Cizico cfr. L.CERFAUX,J.TONDRIAU, Un concurrent du christianisme. Les

culte des souverains dans la civilisation gréco-romaine, Tournai 1956, pp. 360-363, n. 7; F. TEAGER, Charisma.

Studien zur Geschichte des antiken Hercherkultes, Stuttgard 1960, vol. II, pp. 370 ss.; S.PRICE, Rituals and Power.

The Roman imperial cult in Asia Minor, Cambridge 1984, pp. 153-154; 251-252; F.JODIN, Portraits impériaux et

poter tenere un mercato annuale190. È probabile che Sardi, all’interno dei cui territori Arhilla ricadeva, avesse mostrato opposizione per lo svolgimento della fiera, per motivi legati ai cospicui proventi derivanti dall’ospitare un simile evento. Antonino si rivolse dunque in un secondo momento ad Asinius Rufus, e ai magistrati locali affinché questa piccola comunità potesse godere degli introiti e dei vantaggi economici.

Di diversa natura è l’editto sull’irenarcato191, il cui testo si può leggere nel Digesto192:

Dig., XLVIII, 3, 6, 1: Sed et caput mandatorum exstat, quod Divus Pius, cum provinciae Asiae

praeerat sub edicto proposuit ut irenarchae cum adprehenderint latrones interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsigntas ad cognitionem magistatus mittant.

L’eirenarchos, definito da Aristide φύλαξ τῆς εἰρήνης193, “guardiano della pace”, era scelto con cadenza annuale dal proconsole d’Asia in un elenco di dieci nomi di andres protoi, individuati fra i buleuti di ciascuna città d’Asia194. Gli irenarchi erano il personale addetto alla fase istruttoria nelle cause che prevedevano come pena l’arresto di chi si macchiava di determinati crimini195. La maggior parte delle testimonianze relative agli irenarchi, provenienti perlopiù dall’Asia (Caria, Pisidia, Frigia, Panfilia Cilicia) in un periodo compreso fra l’età di Traiano e di Marco Aurelio, non forniscono informazioni utili sul momento dell’istituzione o sul funzionamento della liturgia196.

190 AE 1994, 1645, ll. 16-17 (Manisa Museum, 523; T68): mercatum instituere et habere; L.DE LIGHT, Fairs and

Markets in the Roman Empire, Amsterdam 1993, p. 67; H.MALAY, Greek and Latin inscriptions in the Manisa

Museum (Denkschr. Öst. Akad. Wien, 237), Wien 1994, 152-156, n. 523; cfr. J.NOLLÈ,W.ECK, Der Brief des

Asinius Rufus an die Magistrate von Sardeis. Zum Marktrechtsprivileg für die Gemeinde der Arillenoi, Chiron 26

(1996), pp. 267-273. Il testo dell’epigrafe proviene dalla località di Arhilla, vicino Sardi, (probabilmente un villaggio demaniale). Il mercato, una fiera per la precisione, si svolgeva con ogni probabilità dal 19 al 26 settembre.

191 Liturgia esistente dal tempo di Traiano, che aveva il compito non solo di cattura e trattenimento dei

criminali ma anche il diritto a procedere con un primo giudizio e il successivo intervento al processo.

192 Dig., XLVIII, 3, 6, 1. 193 Aristid., Or. 50, 145.

194 Quanto appena detto si evince da una costituzione di Onorio e Teodosio II in CI X 77.1 (del 409 d.C.):

Irenarchae, qui ad provinciarum tutelam quietis ac pacis per singula territoria faciunt stare concordiam, a decurionibus iudicio praesidum provinciarum idonei nominentur [...]. Sull’espressione andres protoi si è a lungo soffermato O.

HIRSCHFELD, Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich, SBAW 1891, 845-877, ora in O.HIRSCHFELD, Kleine

Schriften, Berlin 1913, p. 603, n. 4, e ancor prima R.CAGNAT,Irenarcha,inDA III.1,1900,pp.572-573.

195 CAGNAT, Irenarcha, pp. 572-573; CHAPOT, La province romaine proconsulaire d’Asie, pp. 260-263; MAGIE,

Roman Rule in Asia Minor, pp. 647, pp. 1514-1515, n. 46; HIRSCHFELD, Die Sicherheitspolizei im römischen

Kaiserreich, pp. 845-877; A.ZAMAI, Gli irenarchi d’Asia Minore, Patavium 17, (2001), pp. 53-73; C.WOLFF, Les

brigands en Orient sous le Haut-Empire romain, Rome 2003, pp. 177-184; N.YANNAKOPULOS, Preserving the Pax Romana: the peace functionaries in Roman East, MedAnt 6 (2003), pp. 825-905; C.BRÉLAZ, La sécurité publique en

Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l’Orient romain, Basel 2005, 145-157.

196 La menzione dell’irenarchia è inserita nelle iscrizioni onorarie in rapidi accenni al cursus di notabili locali:

Notizie più circostanziate provengono dalle fonti letterarie197 e giuridiche198, in particolare da un passo di Marciano contenuto nel Digesto, in cui si fa menzione della regolamentazione dell’irenarcato per mezzo di un editto proprio di Antonino proconsole: attraverso questo atto normativo, si imponevano nuove direttive sul modo di condurre le indagini preliminari sui latrones, prevedendo che si facesse riferimento, nelle fasi preliminari del processo, a un caput mandatorum, che si procedesse successivamente all’interrogatorio degli arrestati, investigando sui loro complici e sui loro covi, e che si redigesse solo in una fase finale un rapporto circostanziato da inviare al proconsole. Già Adriano lamentava con un rescritto199 la sovente superficialità e poca veridicità dei verbali degli interrogatori e le ricostruzioni a opera degli irenarchi, con il conseguente invito a una maggiore accuratezza e trasparenza.

L’editto di Antonino, quindi, recepiva le mancanze evidenziate dal rescritto del predecessore e sviluppava una normativa volta ad impedire che in sede di giudizio finale il proconsole fosse influenzato dalle informazioni tendenziose fornite dagli irenarchi; questi ultimi dovevano esser presenti durante il nuovo interrogatorio condotto dal proconsole e fornire le prove dei capi d’accusa contenuti nel loro rapporto. Nel caso in cui si fosse verificata la falsità dei fatti esposti nell’elogium, una sorta di report ante litteram, i funzionari sarebbero stati soggetti a sanzioni.

Sebbene il rescritto contenuto nel Digesto attribuisca la paternità del provvedimento ad Antonino e la linea normativa in questo caso sia coerente con la tendenza regolamentatrice del futuro imperatore, non è da escludere che egli fosse stato l’esecutore di una volontà di Adriano ed abbia avuto l’incarico di rendere pubblico, attraverso un editto, il contenuto di un mandatum dell’imperatore, di cui tuttavia non rimane traccia. Se così fosse, il cambiamento della prassi vigente sarebbe da attribuire ad Adriano, che si era appunto occupato della veridicità dei resoconti degli irenarchi, e non ad una iniziativa autonoma del proconsole.

(E. BOSCH, Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara in Altertum, Ankara 1967, n. 141); IGRR III, 208 (R.

D’ORBELLIANI, Inscriptions and Monuments from Galatia, JHS 46 (1924), pp. 26-27); CIG 4085 (IGR III, 226;

OGIS, 537; AE 1988, 1032 (H.D.SAUFFREY, Un noveau duovir à Antioche de Pisidie, AS 38 (1988), pp. 67-68);

IGRR III, 782.

197 Accenni all’irenarcato si trovano nel romanzo di Senofonte Efesio, cfr. Xen. Eph. Ephes., II, 13, 3-4; III, 9,5;

nel Martirio di Policarpo, cfr. MPol. 6-8; nel Martirio di Nestore, cfr. MNest. 6 e infine nel Quarto Discorso

Sacro di Elio Aristide, cfr. Aristid., Or. 50, 87 (T13).

198 Cod. Theod. VIII, 7, 21; Cod. Theod. X, 1, 17; Cod. Theod. XI, 24, 6, 7; Cod. Theod. XII, 14, 1; Dig. L, 4, 18, 7; Cod.

Iust. X, 75.

199 Dig. 6 Marcianus, lib. 2 de iudiciis publicis (T63): Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescripsit: Et alias

rescriptum est, non esse utique epistolis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est: quia non omnes ex fide bona elogia scribere copertum est.

Nel documento Antonino Pio e la provincia d'Asia (pagine 57-60)