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Introduzione

Nel documento Antonino Pio e la provincia d'Asia (pagine 108-110)

I. I NTRODUZIONE

I.2 Status quaestionis e limiti della ricerca

3.1 Introduzione

Scopo di questo capitolo è tentare di ricostruire una cronologia aggiornata dei governatori della provincia d’Asia, utile per delineare un quadro più chiaro della politica amministrativa del potere imperiale nei confronti della provincia asiana durante il regno di Antonino Pio (138-161 d.C.).

Le fonti fanno risalire la formalizzazione del potere romano sui territori provinciali e la graduale introduzione di un sistema amministrativo gerarchizzato, sempre più connotato da elementi burocratici, al principato di Augusto, momento in cui il princeps divenne protagonista assoluto nel panorama politico. Grazie alla riforma del gennaio del 27 a.C., che accordò ad Augusto un potere di dieci anni sulle provincie fortemente militarizzate (le Spagne, le Gallie, la Siria e l’Egitto), e alle riforme del 23 a.C., 19 a.C., 12 a.C. e 2 a.C., che conferirono all’amministrazione provinciale un assetto destinato a durare per i successivi tre secoli, si diede origine ad una distinzione ben precisa sulla natura delle province: da un lato le province il cui comando era affidato ad Augusto vennero definite “province imperiali”, dall’altro le “province del popolo” o anche dette “province proconsolari” 402 . Se nelle province imperiali i governatori erano scelti ed eletti

402 Oggi la critica propende per la nomenclatura di provincia “proconsolare” o “pubblica” e non più

“senatoriale”, quest’ultimo appellativo non trova riscontro nelle fonti antiche. Ampio è il panorama bibliografico, del quale ci limitiamo a segnalare solo alcune delle voci più recenti e significative rimandando ad esse per ulteriore bibliografia: F.MILLAR, The Emperor, the Senate and the Provinces, JRS 56 (1966), pp. 156- 166; F. FABBRINI, L’impero di Augusto come ordinamento sovranazionale, Milano 1974, pp. 253-256; F.MILLAR,

State and subject: the impact of monarchy, in F.MILLAR-E.SEGAL (eds.), Caesar Augustus. Seven Aspects, Oxford 1984, pp. 37-70; F.MILLAR, Imperial Ideology in the tabula Siarensis, inJ.GONZALEZ-J.ARCE (eds.), Estudios de

sobre la tabula Siarensis, Madrid 1988, pp. 11-19 e F.MILLAR, Senatorial Provinces. An Institutionalized Ghost, AncW 20 (1989), pp. 93-97; A. DALLA ROSA, Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province

proconsolari, Stuttgart 2014, pp. 13-62. Le attestazioni delle fonti antiche riguardano Gaius, Inst. 16; 2.7; 21: provinciae populi Romani; Tac., Ann. 13.4.2: provinciae pubblicae e ancora sul versante greco Strab., 17.3.25;

3.4.20: ἐπαρχίαι τοῦ δήµου; Dio Cass., 53.15.1-3; 54.7.5: ἔθνη τοῦ δήµου; e in vario modo sempre Dio Cass., 54.4.1; 56.4.2.

direttamente dall’imperatore fra i senatori ed i cavalieri per una durata a discrezione del princeps, nelle province pubbliche – come nel caso dell’Asia e dell’Africa – i governatori rimanevano in carica per un solo anno, secondo le antiche usanze repubblicane, ed erano estratti a sorte fra i consolari; questi ultimi godevano di maggiori privilegi e autonomia rispetto ai governatori delle province imperiali e portavano da sei a dodici fasci littori403.

Governare una provincia pubblica in qualità di proconsole significava essere a capo di territori di estremo interesse economico e confrontarsi continuamente con le città locali e con le loro élite: il proconsole era ovviamente coinvolto frequentemente nella politica locale, soprattutto in campo giuridico, amministrativo e finanziario404.

Investiti di imperium consolare, i proconsoli erano di fatto la massima autorità in ciascuna delle province loro attribuite; essi nella loro annuale tournée nei capoluoghi di conventus avevano accesso diretto alle questioni giudiziarie e finanziarie delle città visitate. In un quadro di collaborazione e mediazione fra il potere imperiale e il tessuto cittadino locale, essi erano incaricati precipuamente di amministrare la giustizia tramite i tribunali cittadini, coordinando di volta in volta e destinando i diversi soggetti giuridici alle giurisdizioni competenti, rispettivamente città, governatori locali e imperatore.

I proconsoli d’Asia e d’Africa, potevano scegliere, per la grande estensione territoriale, tre legati proconsulis, che li aiutassero nei loro numerosi e onerosi incarichi405: sembra che un legato affiancasse costantemente il proconsole nel suo viaggio attraverso i centri conventuali in qualità di “assistente”, un altro risiedesse costantemente nella capitale ad Efeso406 (a Cartagine per l’Africa), mentre il terzo legato pare che agisse

403 Cfr. V.MAROTTA, Liturgia del potere: documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero

romano, Napoli 1999: i segni esteriori dovevano creare forti suggestioni già in epoca romana. Il giurista Venuleius Saturninus, vissuto al tempo di Marco Aurelio, il cui testo è purtroppo sconosciuto, e Ulpiano (De officio proconsulis), in epoca severiana, sentirono l’esigenza di scrivere un manuale dedicato alle funzioni del

proconsole, indicandone per quanto possibile sfere di influenza e limiti. Il testo ulpianeo conobbe un grande successo e fu tenuto in grande considerazione almeno fino all’età tardoantica. Cfr. a tal proposito T.

SPAGNUOLO VIGORITA, Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria, Index 18 (1990), pp.

127-129; V.MAROTTA, Ulpiano e l’impero, Napoli 2000, pp. 184-198.

404 Il panorama bibliografico relativo alla sfera di competenze del proconsole e all’ingerenza nella politica

cittadina delle provincie imperiali è abbastanza ampio; ci si limita a segnalare solo alcune delle voci più significative rimandando ad esse per ulteriore bibliografia: G.P.BURTON, Powers and Functions of Proconsuls in

the Roman Empire, 70- 260 AD, Oxford 1973; HURLET, Le proconsul; F.HURLET, Tra giurisdizione cittadina e

giurisdizione imperiale: la sfera di competenza del proconsole, SCO LVI (2010), pp. 231-253; FOURNIER, Entre tutelle

romaine.

405 Cic., ad fam. 1.1.3; 1.2.1; ad Quintum 1.1.3.10; in Verr. 2. 1. 26. 67; Strab., 3.4.20; Liv., 29.9.4-5; Aristid., Or. 50,

96; Dio Cass., XLVIII.42.4; XLIX, 21.1; AE 1966, 428; Dig. 1.16.4.6; 1.16.6.1. Numerose testimonianze provengono anche dalla provincia d’Africa, cfr. ILAlg. I, 1230-31; IRT, 234, 534; ILT, 672; ILA, 506.

406 Antonino con un rescritto imponeva ai governatori di approdare a Efeso, secondo il desiderio di tutti gli

abitanti della provincia, Dig. 1.16.4-5: quaedam prouinciae etiam hoc habent, ut per mare in eam prouinciam

proconsul ueniat, ut Asia, scilicet usque adeo, ut imperator noster Antoninus Augustus ad desideria Asianorum rescripsit proconsuli necessitatem impositam per mare Asiam applicare καὶ τῶν µητροπόλεων ἔφεσον primam attingere.

liberamente in altre regioni della provincia, in base alle necessità. Sebbene il legato potesse fare le veci del proconsole in sua assenza, le funzioni erano limitate alla gestione di alcune cause in cui fosse prevista una piccola ammenda pecuniaria, senza poter presiedere cause che prevedessero la pena capitale o manomissioni, le emancipazioni e le adozioni.

La legazione era rivestita di solito agli esordi del cursus di un senatore; sono infatti noti legati di rango questorio e pretorio, più raramente legati di rango consolare.

Il personale amministrativo della provincia d’Asia annoverava fra le figure più importanti inoltre un questore provinciale, investito di un imperium pro praetore delegato dal proconsole, responsabile della riscossione delle imposte e all’amministrazione della cassa provinciale.

Nel documento Antonino Pio e la provincia d'Asia (pagine 108-110)