CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
Rientra, tra i compiti della DCSA, la ricerca, l’analisi e lo studio di documenti di varia tipologia e fonte, prodotti da organismi specializzati, anche internazionali, che operano a vario titolo nella lotta al traffico illecito di stupefacenti e, più in generale, delle dipendenze, compreso il risultato dell’attività parlamentare. Il patrimonio documentario acquisito viene gestito e conservato dal Centro Documentazione inserito all’interno del II Servizio e viene condiviso con le altre articolazioni della Direzione. Lo stesso Centro si occupa della gestione del Sito internet della Direzione, uno spazio nel web destinato a coloro che sono interessati ad approfondire tematiche in materia di droga ed il ruolo, i compiti e le iniziative portate avanti dalla DCSA.
ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE E ALTRE PIATTAFORME PER IL CONTROLLO DEI PRECURSORI
In risposta al crescente consumo delle nuove sostanze psicoattive (NSP), dal 2009, recependo la decisione del Consiglio Europeo 2005/387/JHA, è stato istituito, presso il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), finalizzato ad individuare tempestivamente fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, correlati alla comparsa di NPS sul territorio nazionale ed a nuove modalità di consumo delle droghe classiche, quali eroina, cocaina, amfetamine e cannabis.
La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga collabora attivamente, attraverso la Sezione Nuove Sostanze Psicoattive, con tale piattaforma, gestita con l'ausilio scientifico ed il coordinamento operativo dell’Istituto Superiore di Sanità. Più nello specifico, lo SNAP è il risultato di un lavoro sinergico e di collaborazione di diversi enti ed amministrazioni dello Stato, fra cui il Ministero della Salute, l’Unità di Ricerca di Tossicologia Forense di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'Apparato Locomotore dell’Università La Sapienza di Roma, il Centro Antiveleni di Pavia presso la Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, i laboratori scientifici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, i laboratori delle Dogane e dei Monopoli, nonché numerosi altri centri collaborativi presenti sul territorio.
Lo scopo dello SNAP è di fornire tempestivamente informazioni di natura tossicologica agli attori principali della prevenzione e del contrasto, quali, ad esempio, i Ser.D. (Servizi per le Dipendenze), i Dipartimenti per l’emergenza, le comunità terapeutiche, le FF.PP., il Ministero della Salute, attraverso informative e segnalazioni di allerta, in stretta connessione con l’Osservatorio Europeo delle Droghe
4° Workshop dedicato all’azione di contrasto al narcotraffico, organizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e sviluppato in modalità didattica a distanza. – dicembre 2021
e delle Tossicodipendenze, con sede in Lisbona (P) (EMCDDA). Si tratta di un lavoro complesso che, nel 2021, ha prodotto 52 documenti informativi.
In tale contesto, su 62 NPS circolanti e identificate su territorio nazionale nell’anno di riferimento, 32 sono state segnalate dalle Forze di Polizia e 30 dai centri collaborativi.
Altro aspetto correlato alle Nuove Sostanze Psicoattive è lo scambio informativo internazionale che opera la DCSA, quale referente nazionale, per l’I.N.C.B. (International Narcotics Control Board) delle Nazioni Unite nell’ambito del progetto I.O.N. (International Operations on NPS). Queste ulteriori attività sono finalizzate al coordinamento, alla raccolta ed alla comunicazione di informazioni strategiche e operative relative a spedizioni sospette, traffico o produzione di NPS. Le comunicazioni avvengono tramite una piattaforma elettronica denominata I.O.N.I.C.S. (International Operation on NPS Incident Comunication System), deputata alla ricezione/trasmissione di notizie relative ai sequestri, con carattere transazionale, operati dalle Forze di Polizia nazionali di Nuove Sostanze Psicoattive. A ciò si aggiunge lo scambio di informazioni riservate di intelligence concernenti il traffico internazionale di droghe di sintesi (es. nuove modalità di occultamento, nuove rotte ecc.) mediante alert diramati da I.N.C.B., che vengono veicolati alle strutture centrali delle Forze di Polizia e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nel corso del 2021, la DCSA ha comunicato 92 operazioni relative ad attività antidroga transazionali, che hanno comportato il sequestro di NPS, prevalentemente: oppioidi sintetici, catinoni sintetici, cannabinoidi sintetici, ketamine, triptamine, GBL e GHB.
Nell’ambito delle sostanze chimiche controllate, il II Servizio, svolge una costante attività di monitoraggio delle transazioni di precursori tra gli operatori autorizzati, che sono tenuti a comunicare alla DCSA ogni spostamento di sostanze chimiche, a mente dell’art. 70, comma 15, del D.P.R.
309/1990.
NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NPS)
Da alcuni anni, le Nuove Sostanze Psicoattive sono diventate la frontiera dei traffici illeciti di stupefacenti, affiancandosi al vasto mercato illegale delle droghe di tipo tradizionale quale cannabis, cocaina ed eroina. Le NPS vengono prodotte in laboratori illegali e raggiungono i consumatori generalmente occultate in anonime spedizioni postali o tramite corrieri privati, dopo essere state ordinate via internet o attraverso i social media. Rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, a partire dalla loro produzione che non viene disciplinata dalle norme di sicurezza previste per la commercializzazione dei farmaci ed il consumatore, quasi sempre giovanissimo, è una inconsapevole cavia che ne testa gli effetti, che possono essere nefasti. A differenza delle classiche droghe d’abuso (oppiacei, cocaina, cannabis e amfetamine), i cui aspetti farmaco-tossicologici sono noti da tempo, le informazioni sul meccanismo d’azione, sulla tossicità e sugli effetti a lungo termine sugli assuntori sono molto limitate.
Le NPS vengono prodotte in laboratori clandestini, per eludere le normative antidroga internazionali e nazionali, poiché la loro specificità è quella di non essere ricomprese nell’elenco delle sostanze droganti vietate, sebbene ne replichino gli effetti.
La definizione di Nuova Sostanza Psicoattiva, offerta da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) e universalmente recepita, ci aiuta a capirne meglio il concetto: "... sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni ...". UNODC aggiunge che il termine "nuovo" non si riferisce necessariamente a sostanze completamente nuove — diverse NPS sono state sintetizzate per la prima volta decenni fa — ma a sostanze che solo recentemente sono diventate disponibili sul mercato. Mutuando il concetto per gli aspetti legali, le NPS sono, quindi, le sostanze con azione stupefacente non contemplate dalle normative antidroga di ciascuno Stato.
Le NPS sono un fenomeno globale e l’Italia si è saputa dotare da tempo degli strumenti normativi efficaci per affrontare la minaccia.
In tale contesto, nel 2021 il Ministro della Salute ha emanato 9 decreti che hanno permesso l’implementazione delle tabelle degli stupefacenti allegate al d.P.R. n.309 del 1990, con l’inserimento di 85 nuove sostanze di origine sintetica (nel 2020 i decreti sono stati sei, per oltre 50 sostanze) in Tabella I. Altro aspetto significativo è la previsione normativa dell’analogo di struttura. Tale istituto contempla che, allorquando viene rinvenuta una sostanza che non ha un riscontro puntuale nelle tabelle può, nella maggior parte dei casi, essere catalogata stupefacente vietato, quando la sua struttura chimica deriva o somiglia ad altra classificata.
Tale intervento normativo, utile ad impedire che la norma venga aggirata, risulta indispensabile al contrasto dei traffici illeciti di stupefacenti, perché consente alle Forze di Polizia di poter procedere con le operazioni speciali contemplate dalla legge 16 marzo 2006, n. 1461, ad esempio la consegna controllata.
Nell’anno in esame, le Forze di Polizia ne hanno intercettate 32 di cui 5 mai individuate prima in Italia, facendone oggetto di apposita segnalazione. Due di queste erano non ancora tabellate, mentre le altre tre molecole (tutte cannabinoidi sintetici), seppur normativamente riconosciute come analoghi di struttura nelle tabelle, sono state specificamente incluse negli elenchi delle sostanze vietate, con due decreti del Ministro della Salute, nei mesi di ottobre e dicembre 2021.
Ancora in materia di contrasto, nel mese di novembre 2021, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, a seguito di un accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato la fase operativa del progetto denominato HERMES, che vede l’attivo contributo dei reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Scopo del progetto è affrontare il diffondersi della droga attraverso il monitoraggio delle spedizioni operate da corrieri in ambito Unione Europea. Dopo una fase addestrativa sulle droghe sintetiche e sulle NPS (metodi di riconoscimento ed occultamento), condotta da personale della DCSA, unitamente a personale specializzato del Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato e del RACIS Carabinieri, i reparti operanti sono stati dotati di strumentazione tecnologica portatile, che sfruttando la spettrometria RAMAN, consente l’analisi della sostanza rinvenuta sul posto, senza dover ricorrere agli accertamenti di laboratorio per stabilirne la natura. Seppur alle primissime fasi, l’attività di contrasto, eseguita sotto la direzione delle locali Autorità Giudiziarie, ha consentito l’individuazione e il sequestro di oltre 430 spedizioni, rinvenendo occultati stupefacenti tipo amfetamine, LSD, cocaina, cannabis, ecstasy, funghi allucinogeni, GHB/GBL, provenienti da diversi Paesi europei.
1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
LE SOSTANZE CHIMICHE CONTROLLATE - PRECURSORI DI DROGHE
Le sostanze chimiche controllate, genericamente indicate quali “Precursori di droghe”, sono materie chimiche necessarie alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Sono normalmente impiegate per usi legittimi, ampi e diversificati, ad esempio, nella produzione di materie plastiche, medicinali, cosmetici, detergenti e profumi. Volendo citarne alcune, l’Anidride Acetica o il Permanganato di Potassio, entrambi prodotti molto utilizzati nell’industria chimica di sbiancamento, sono sostanze indispensabili, rispettivamente, per la trasformazione della Morfina in Eroina e della Pasta di coca in Cocaina. Il commercio di precursori di droghe non può essere vietato, ma è necessario che il commercio lecito degli stessi venga attentamente monitorato, al fine di evitare il fenomeno del disvio. La prevenzione della diversione dei precursori di droghe è una strategia efficace per limitare la produzione e, quindi, l'offerta delle droghe illecite, ed è promossa dalle organizzazioni internazionali per cercare di contrastare il narcotraffico.
La legislazione mondiale di controllo si basa sull’art. 12 della “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope”, siglata a Vienna il 20 dicembre 1988, sulla cui attuazione vigila INCB (International Narcotics Control Board).
La legislazione UE sui precursori di droghe è incardinata su due regolamenti di base:
- Regolamento (CE) n. 111/2005, sul commercio di precursori di droghe tra UE e Paesi terzi;
- Regolamento (CE) n. 273/2004, relativo agli scambi di precursori di droghe all'interno dell'UE.
Entrambi gli impianti normativi sono basati su Tabelle/Categorie di sostanze chimiche controllate, i precursori appunto, per la cui produzione e commercio lecito, occorre adempiere a formalità, dirette a favorire il controllo delle Autorità.
A livello nazionale, l’art. 70 del d.P.R. n. 309 del 1990 definisce tutti gli obblighi delle imprese che intendono produrre o commercializzare precursori e le pene/sanzioni applicabili ai trasgressori.
Tale norma individua due attori principali, deputati a sovrintendere il sistema di controllo:
- il Ministero della Salute, tramite l’Ufficio Centrale Stupefacenti, come Autorità che rilascia le Licenze/Registrazioni e detiene il potere di controllo sugli “operatori”, cioè le imprese interessate;
- il Ministero dell’Interno, tramite la DCSA, che raccoglie i dati delle transazioni e coordina le Forze di Polizia per le attività di controllo / indagine da svolgere nel settore.
I precursori sono suddivisi, sia dalla Legge italiana, sia dall’impianto normativo Comunitario, in modo perfettamente sovrapponibile, in quattro Categorie, basate su valutazioni di pericolosità e sostituibilità, ognuna delle quali ha un diverso regime autorizzativo, di controllo e sanzionatorio.
Il citato art. 70 del Testo unico sugli stupefacenti, composto di 21 commi, delinea tutte le fattispecie illecite riferite ai precursori, con sanzioni amministrative e penali, con la previsione, tra l'altro, di ipotesi di associazione per delinquere equiparate a quelle previste per il traffico di stupefacenti.
Come sopra accennato, INCB è uno degli attori principali nella strategia globale contro i traffici di droga e di precursori, che vigilano nel rispetto della Convenzione di Vienna del 1988. In quest'ambito, l'organizzazione delle Nazioni Unite gestisce i progetti / piattaforme informatiche:
- PRISM - per il monitoraggio delle sostanze chimiche legali che possono essere utilizzate come precursori di ATS (Amphetamine-type stimulants), nel campo delle droghe sintetiche, in funzione dal 2003;
- COHESION - per il monitoraggio delle sostanze chimiche legali che possono essere utilizzate come precursori di eroina e cocaina, attivo dal 2006;
- GRIDS - (Global Rapid Interdiction of Dangerous Substances) che mira a ridurre in modo
misurabile il traffico di sostanze pericolose a livello globale, con un'attenzione particolare sulle nuove sostanze psicoattive (NPS) emergenti, compresi gli oppioidi sintetici non medici e le sostanze chimiche ed apparecchiature pertinenti per limitare l'offerta sui mercati;
- PEN-Online (Pre-Export Notification) - strumento fondamentale per prevenire la diversione dei precursori lecitamente commerciati tra gli Stati sottoscrittori della Convenzione. Al 1° novembre 2021, 116 Stati e Territori richiedono formalmente una notificazione pre-esportazione, ex art.12 sub. 10 (a) della Convenzione del 1988 e 166 Stati o Territori hanno già aderito al sistema dell’ONU, mentre i restanti 31 sono costantemente incoraggiati ad entrarvi. Ogni mese, nel mondo, vengono redatte circa 2.800 PEN on-line;
- PICS (Precursors Incident Notification System) - per permettere e promuovere la condivisione tra gli Stati delle notizie su disvii e sequestri di precursori. Nel 2021, le Agenzie internazionali di Polizia e Dogane partecipanti al sistema sono oltre 300, con 127 Paesi aderenti e oltre 600 utenti iscritti. Gli incidents sui precursori comunicati dagli Stati aderenti, dal 2012 all’ottobre 2021, hanno superato i 3.400, con una media di oltre 370 l’anno1.
Gli strumenti elencati permettono di avere una panoramica mondiale sugli scambi leciti e sugli eventi illeciti, che riguardano i precursori, utilissimi per elaborare strategie di contrasto ed analisi mirate.
In questo particolare ambito operativo la DCSA, sulla base delle previsioni del T.U. in materia di stupefacenti (d.P.R. n.309 del 1990), svolge le seguenti funzioni:
- controllo (art. 70), in virtù dell’obbligo di comunicazione, da parte degli operatori commerciali, di tutte le transazioni relative alle sostanze in argomento, ricomprendendo anche quelle da e per l’estero;
- coordinamento (art. 97 e art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n.146), essendo prevista la possibilità, da parte delle Forze di Polizia, di svolgere attività investigative, con operazioni speciali sotto copertura e consegne controllate, anche con riguardo ai precursori di droghe.
Per l’espletamento delle funzioni di controllo, la DCSA collabora con il Ministero della Salute e con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, servendosi del proprio archivio informatico sulle transazioni dei precursori denominato G.A.Do.P. (Gestione Archivio Documentale Precursori) e coordinando le Forze di Polizia, che, sul territorio, eseguono materialmente i controlli presso le imprese interessate.
La DCSA, in campo internazionale, mantiene i contatti con gli altri Stati e partecipa, tramite propri rappresentanti, ai lavori della Commissione e del Consiglio Europeo, nonché di altri organismi delle Nazioni Unite, espletando anche le funzioni di focal point nazionale per i progetti e le piattaforme informatiche sopra citate.
Nuovi Precursori nell’Unione europea
L’Europa ha una lunga tradizione nella produzione clandestina di droghe sintetiche quali amfetamine, metamfetamine e MDMA (ecstasy). Le tecniche produttive si evolvono continuamente, con l'uso di sostanze alternative ai precursori tabellati, per la produzione di droghe sintetiche e loro ulteriori precursori ed eludere così la normativa e le sanzioni.
1 “Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances 2021” (pubblicazione edita da UN INCB).
Questo fenomeno genera la necessità di individuare repentinamente le nuove droghe e i relativi precursori, inserendoli nelle tabelle delle sostanze soggette a controllo. Il fenomeno delle designer drugs e, in parallelo, dei "designer precursors", impone un’accelerazione nei processi istituzionali, volti ad aggiornare le “Tabelle delle Sostanze Stupefacenti e dei Precursori”, per consentire di svolgere un'adeguata azione di contrasto, altrimenti non possibile.
I dati europei sui sequestri delle sostanze chimiche trovate nei laboratori clandestini confermano l’uso di precursori classici "tabellati", accanto a nuove sostanze chimiche sostitutive o coadiuvanti, non ancora comprese tra quelle soggette a controllo.
Nel caso delle amfetamine e metamfetamine, la "catalogazione" del precursore legato al BMK (benzil-metil-chetone), ovvero l’APAAN (alfa-fenilacetoacetonitrile), ha indotto la produzione clandestina a spostarsi sull’uso di sostanze alternative non ancora tabellate. La risposta della comunità internazionale nei confronti del fenomeno dei designer precursors si è sviluppata nell’U.E., con l'inserimento in tabella, nel 2018, in Categoria 1 (cioè con massima codifica di attenzione) di ANPP e NPP, quali precursori del Fentanil, mentre, nel dicembre 2020, con l’inserimento sempre in Categoria 1, di ulteriori sei sostanze chimiche. Successivamente, dal 13 gennaio 2021, è stato inserito in categoria 2A (ovvero con limitazioni al commercio) anche il Fosforo Rosso, [P]
catalizzatore nella produzione di metamfetamine. In questo primo anno di commercio controllato di Fosforo rosso, si sono distinte con la qualifica di “operatore” ben tre ditte italiane, che hanno segnalato alla DCSA (ex art. 70 comma 15 del d.P.R. n.309 del 1990) un totale di 280 transazioni commerciali lecite, con movimentazione di precursore sia a livello nazionale che dentro lo spazio europeo.
Nel contempo, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri maggiore attenzione su tutte le sostanze che non hanno usi leciti conosciuti, proponendo riflessioni su come migliorare l’adeguatezza e l’efficacia dell’attuale sistema di controllo, basato su Tabelle e Categorie, come consigliato da un apposito gruppo di lavoro costituito per studiare eventuali soluzioni alternative.
“L’individuazione di un maggior numero di strutture e la produzione di una gamma più ampia di droghe testimoniano il crescente impegno della criminalità nella produzione di droghe più vicino ai mercati di consumo al fine di eludere le misure contro il traffico di stupefacenti. Questo mutamento costituisce una minaccia per gli ambienti locali e comporta rischi sanitari per chi fa uso di droghe. La lotta alla produzione di stupefacenti pone ai legislatori la complessa sfida normativa di controllare i precursori chimici e alle autorità di contrasto un fenomeno pericoloso da fronteggiare.” Così si esprime la “Relazione europea sulla droga 2021”, edita da EMCDDA – OEDT (Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze) di Lisbona (P).
PEN (Pre-Export Notification) on-line
L’articolo 12 commi 10 e 11 della “Convenzione delle Nazioni Unite, contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope” del 19882, prevede, per gli Stati firmatari, l’obbligo di comunicazione, prima dell'esportazione di Precursori di droghe, delle informazioni sulla transazione e sulle ditte coinvolte, in modo che queste notizie siano fornite dalle Autorità competenti della Nazione di partenza a quelle del Paese di destinazione. Tale obbligo è ripreso dal Regolamento UE del Consiglio, n. 111/2005 del 22 dicembre 2004, che reca: “norme per il controllo del commercio
2 Adottata dalla Conferenza ONU nella sua 6^ seduta plenaria, in Vienna (A) il 20 dicembre 1988.
dei precursori di droghe tra la Comunità europea ed i Paesi terzi”, dove, all’art. 11 (notifica pre-esportazione), si richiamano i descritti obblighi imposti dalla Convenzione ONU del 1988. La legislazione nazionale sull’argomento, compendiata dall’art.70 del d.P.R. n.309 del 1990, stabilisce che “Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 … alle categorie 2 e 3 … sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n.
111/2005 e n. 1277/2005”.
I predetti obblighi vengono adempiuti, oggi, da 166 Stati firmatari della Convenzione ONU del 1988, attraverso lo strumento denominato PEN (Pre-Export Notification), gestito da INCB su piattaforma online. Lo strumento prevede che le Autorità del Paese a cui appartiene la ditta esportatrice preavvisino, attraverso il tool informatico messo a disposizione dall’ONU, le Autorità del Paese dove ha sede la ditta importatrice. Il Paese di destinazione può accettare la richiesta o chiedere un supplemento di istruttoria, ove carente della necessaria documentazione, oppure rigettare l’istanza bloccando la spedizione.
Con riferimento all’Unione Europea, il regime PEN si applica solamente per i commerci con gli Stati extra UE, ovvero quelli soggetti a regime doganale. La DCSA, attraverso la propria Sezione Precursori, del II Servizio, passa al vaglio le richieste autorizzative, comunicando tempestivamente al Ministero della Salute le eventuali notizie ostative al rilascio dell'autorizzazione all’importazione di sostanze chimiche controllate. Nel 2021, la Sezione si è occupata di 20 importazioni PEN con destinazione l’Italia, provenienti da: India (6), Svizzera (6), U. K. (4), U.S.A. (2), Turchia (1) e Corea (1), coinvolgenti sostanze come il Permanganato di potassio (t 90), la Pseudoefedrina cloridrato (606 kg), il Piperonale (11,1 t), l’Efedrina cloridrato (1 t), BMK (2,8 t), l’Acetone (72 t), la Pseudoefedrina (39 kg) e l’Acido solforico (6 t). Si tratta di sostanze utilizzate in campo farmaceutico, nei laboratori di ricerca ed in particolari lavorazioni industriali.