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IL SISTEMA ITALIANO A TRE PILASTRI

2. Il secondo pilastro: la sanità integrativa ed i suoi enti

2.3. Il mutuo soccorso

2.3.4. Il promotore mutualistico

Una figura che nel campo della sanità integrativa ha nel tempo acquisito sicuramente importanza è quella del socio promotore mutualistico. Tipologia di socio che la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance ha avuto il pregio, per prima, di “istituzionalizzare” nei propri documenti societari identificandolo nel soggetto, già socio

                                                                                                               

149 Si cita l’esempio della regione Lazio che ha istituito il Registro con DGR n. 86/2017.

ordinario, a cui è demandata la maggiore divulgazione degli scopi e dell’attività mutualistica e la ricerca di nuovi soci nell’ottica di ampliamento della base sociale151. Esso pare dunque essere quel soggetto che realizza in concreto gli scopi sociali affidati dalla Legge alle società di mutuo soccorso oltre a consentire una equilibrata erogazione delle prestazioni influendo sulla crescita della società di mutuo soccorso e rafforzando lo scambio mutualistico, permettendo infine la diffusione dei valori identitari e di una cultura della mutualità a beneficio dei cittadini.

Sin da subito sono emerse le perplessità dell’Unione Europea Assicuratori la quale, utilizzando il promotore mutualistico quale strumento per aggredire più in generale il mondo delle società di mutuo soccorso ha ritenuto di denunciare i seguenti aspetti:

− le società di mutuo soccorso agiscono al pari delle compagnie di assicurazione ma senza rispettare gli obblighi, i requisiti ed essere soggette ai controlli previsti dal Codice delle Assicurazioni;

− le società di mutuo soccorso erogano polizze sanitarie nonostante per Legge queste ultime non possano svolgere attività di impresa e non possono assumere impegni superiori ai limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

− i soci promotori mutualistici e gli agenti di assicurazione svolgono la medesima attività seppure gli agenti di assicurazione sono soggetti ad un impianto normativo e sanzionatorio mentre i promotori mutualistici sono figure non tipizzate.

Simili osservazioni non risulterebbero però centrate in quanto, circa i primi due punti, la tradizione storica e la volontà legislativa già analizzate depongano in senso contrario a quanto affermato, mentre con precipuo riferimento alla figura del socio promotore mutualistico, la visione dell’Unione Europea Assicuratori soffre di un errore di fondo. Infatti, l’attività del socio promotore mutualistico è, in primis, protetta dal dettato costituzionale e, nella specie, dalla libertà di diritto di impresa ai sensi dell’articolo 41152

.                                                                                                                

151 Articolo 7 Statuto Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance reperibile al sito www.mbamutua.org

La società di mutuo soccorso è quindi libera di impostare secondo proprie modalità le nuove adesioni da parte dei soci laddove l’allargamento della base sociale è finalità funzionale alla stessa esistenza ed efficienza della società di mutuo soccorso. Per tale motivo, incaricare, su basi volontaristiche, alcuni soci affinché coinvolgano nell’organizzazione assistenziale altri soggetti, ricade inesorabilmente sotto la sfera di applicazione art. 1322 c.c. in quanto frutto di una scelta di autonomia privata di per sé meritevole di tutela poiché finalizzata ad attuare e concretizzare i principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà. Si consideri, peraltro, che è insito nella legislazione e nella prassi statutaria delle società di mutuo soccorso, distinguere diverse categorie di soci in funzione del loro maggiore o minore grado di coinvolgimento nella vita sociale (si ricordano, ad esempio, i soci sostenitori richiamati dalla Legge n. 3818/1886).

In aggiunta, il socio promotore mutualistico agevola la conclusione di un rapporto associativo e non di un contratto individuale di scambio quale quello assicurativo153

. Peraltro, il socio promotore mutualistico agisce in una dimensione rigorosamente limitata dalle disposizioni legislative che direzionano la sua attività nel solo campo della sanità integrativa ed essendo pertanto privato della libertà operativa che contraddistingue l’agente di assicurazione.

Nel confronto tra una polizza assicurativa destinata a fornire coperture sanitarie ed un contratto associativo con una società di mutuo soccorso che offra ai suoi soci specifici benefici relativi a forme di sanità integrativa, seppure il bisogno soddisfatto può essere in entrambi i casi quello di poter accedere a servizi sanitari e di assistenza, bisogna però ammettere che concludendo un contratto di assicurazione, l’assicurato assume obblighi ed oneri con riferimento ai doveri di informazione, alla forma delle comunicazioni, alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       152 Articolo 41 Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

153 Articolo 1882 Codice Civile: “L’assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il

pagamento di un corrispettivo, detto premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

modificazioni del rischio, alla denuncia di sinistro, al pagamento del premio; inoltre ineriscono naturalmente a detto contratto le problematiche relative alla esatta individuazione del rischio trasferito, alla decorrenza e durata dei termini di prescrizione, al risarcimento dovuto in caso di inadempimento. Nessuno di questi effetti del contratto assicurativo coincide con quelli che si producono concludendo un contratto associativo con una società di mutuo soccorso poiché l’ente erogatore di partenza è inequivocabilmente differente e soggiace a logiche e impostazioni non accumunabili, una tra tutte l’assenza di trasferimento del rischio.

Difettano, quindi, tutti gli elementi costitutivi dell’intermediazione assicurativa sia sotto il profilo dell’attività (disseminazione di informazioni ai fini di mero proselitismo) che anche in relazione ai compensi (semmai previsti in favore del promotore mutualistico essi non maturano in modalità provigionale).

In definitiva, quindi, il socio promotore mutualistico non può che qualificarsi come un soggetto (non intermediario) che svolge un attività volta a far aderire potenziali soci alla società di mutuo soccorso per ottenere prestazioni di assistenza sanitaria.