IL SISTEMA ITALIANO A TRE PILASTRI
3. Il terzo pilastro: la sanità privata
3.1. Una figura ibrida: la mutua assicurazione
3.1.2. Le mutue assicuratrici nel panorama europeo
L’istituto della mutua assicuratrice ha sollecitato non pochi interessi anche a livello europeo. Con una Proposta di Regolamento167
(CEE) è stata avanzata l’idea di istituire una mutua europea accennandone i principali aspetti statutari e con l’obbiettivo di dare piena realizzazione alla unificazione del mercato interno.
La Proposta ha poi subito numerose modifiche tra cui, specialmente, la Proposta di Regolamento (CEE)168
presentata dalla Commissione Europea il 6 marzo 1999 e, sebbene mai approvata, riveste comunque un discreto interesse ai fini della presente analisi.
L’ambito di attività pareva circoscritto a quanto indicato all’articolo 1 e, precisamente, previdenza, assicurazione, assistenza sanitaria e il credito.
Quanto allo scopo della mutua europea, era quello di garantire ai soci, a fronte del versamento di un contributo, l’adempimento integrale delle obbligazioni contrattuali assunte nell’esercizio delle attività previste dallo statuto.
Doveva essere fondata da un minimo di due enti giuridici, costituiti secondo il diritto di uno Stato membro ed aventi la sede statutaria e l’amministrazione centrale in almeno due Stati membri e doveva dotarsi di un fondo comune e di riserve dirette a garantire le obbligazioni assunte.
Circa l’attribuzione della personalità giuridica, era soggetta agli obblighi di iscrizione presso il competente registro e di pubblicità per specifici atti.
Si poteva poi scegliere, a livello di modello di gestione, tra sistema monistico (organo di amministrazione) e dualistico (organo di direzione e di vigilanza) ed i singoli membri dell’organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione erano tenuti a rispondere
166 N.DE LUCA,op. cit., pag. 197
167 Pubblicata in GUCE n. L 199 del 31 luglio 1985
verso la mutua europea dei danni ad essi derivanti dall’ inosservanza degli obblighi inerenti alle loro funzioni. Qualora, poi, l’organo in violazione era formato da più membri, questi rispondevano solidalmente del danno cagionato alle mutua europea; tuttavia, detta responsabilità non si estendeva al membro dell’organo che era in grado di provare di non aver violato obblighi inerenti alle sue funzioni.
Sede dell’esercizio dei diritti sociali era l’assemblea generale da convocarsi almeno una volta all’anno e in merito alla quale veniva anche positivizzato uno specifico diritto di informazione del socio169
.
Ferma, infine, la sottoposizione della mutua europea, alle disposizioni in materia di insolvenza e di cessazione dei pagamenti vigenti nello Stato membro in cui essa avrebbe avuto la propria sede, qualora a seguito della delibera di scioglimento170
si fosse giunti alla liquidazione della mutua europea, soddisfatte le ragioni dei creditori e previa ripartizione di quanto dovuto agli aventi diritto, l’attivo residuo doveva essere riconosciuto o ad altre mutue europee o a mutue soggette al diritto di uno Stato membro ovvero a uno o più organismi aventi scopi d’assistenza e promozione delle mutue. 4. Società di mutuo soccorso e mutue assicurazioni: un (im)possibile punto di incontro
I sostenitori di una necessaria unificazione, legislativa e di vigilanza, tra gli enti del secondo pilastro e le società di assicurazione (tra cui, si ricorda, l’Unione Europea Assicuratori) hanno spesso insistito sulla presunta assimilazione tra le due figure già presente all’interno del codice delle assicurazioni private (D. Lgs n. 209/2005).
169 Articolo 19 Diritto all’informazione: “Tutti i soci hanno pari diritto di accesso alle informa zioni che
devono essere fornite loro prima o durante l’assemblea.
Le informazioni devono essere messe a disposizione dei soci presso la sede della ME almeno un mese prima dell’assemblea.
In particolare , prima dell’ assemblea successiva alla chiusura dell’ esercizio , i soci possono prendere visione dei documenti contabili redatti secondo le norme nazionali di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE”.
170 Da assumersi, ai sensi dell’articolo 49, per (i) per decorso del termine stabilito dallo statuto; (ii) riduzione del fondo comune sottoscritto al di sotto del minimo fissato dallo statuto; (iii) omessa pubblicità dei conti annuali negli ultimi tre esercizi; (iv) riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo previsto dal presente regolamento o dallo statuto; (v) le altre cause di scioglimento previste dalla Legge dello Stato della sede per gli enti fondatori, o dallo statuto.
Baluardo di simili tesi è stato infatti il dettato dell’articolo 345 del citato codice il quale, se da un lato, esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni del codice “le
società di mutuo soccorso costituite ai sensi della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo”, dall’altro prevede una deroga a siffatta esclusione nel caso in cui le
società di mutuo soccorso “contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di
capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio”;
in tal caso essere sarebbero soggette alle disposizioni del codice sulle mutue assicuratrici.
Ciò che emerge da una simile disposizione è una contraddittorietà tra il principio generale, ove si afferma l’esclusione tout court delle mutue dall’ambito assicurativo, proprio riferendo sia “qualsiasi importo” esse eroghino e il comma 3 che si aggancia, invece, al parametro finanziario degli impegni assunti per farle rientrare dalla finestra sotto il cappello assicurativo.
La contraddizione è ancora più stridente se si considera che una equiparazione tra le due figure sarebbe del tutto fuorviante dal momento che società di mutuo soccorso e mutue assicuratrici costituiscono fattispecie giuridica assolutamente differenziata.
Le Società di Mutuo Soccorso in primis non hanno scopo di lucro, ma scopi di carattere assistenziale e previdenziale. Inoltre, e ciò costituisce elemento di distinzione assolutamente pregnante, la loro attività è caratterizzata dalla corresponsione ai soci di semplici sussidi previsti dallo statuto. Lo schema giuridico di una mutua non soddisfa certamente le esigenze della comunione tecnica dei rischi tipica delle assicurazioni. Solo l’impresa assicurativa è tenuta a tutti gli adempimenti di ordine tecnico e finanziario, che presuppongono l’adozione di un procedimento attuariale e la sottoposizione alle discipline assicurative. Questa esigenza non si pone per un’attività diretta alla semplice erogazione di sussidi variabili in relazione alle disponibilità del bilancio, il che esclude a priori una applicazione di normativa assicurativa alle società di mutuo soccorso.
Partendo da queste premesse giuridiche fondamentali, la conferma della non sovrapposizione dei due settori, si fonda anche sulle scelte legislative operate dal
legislatore assicurativo. Il legislatore ha infatti avvertito la necessità di precisare continuamente l’estraneità delle società di mutuo soccorso al contesto assicurativo e, di conseguenza, la non assoggettabilità quindi delle mutue all’organismo di vigilanza assicurativa (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private – IVASS). Si richiama in merito l’art.1 lettera d) della Legge n. 742/1886 che indicava tra i soggetti esclusi: “le società di mutuo soccorso costituite a norma della Legge 15 aprile 1886 n. 3818”. Tale Legge è stata poi abrogata dal D. Lgs n. 174/1995, il quale a sua volta prevedeva lo stesso principio, fino ad arrivare all’attuale formulazione art. 345 del codice delle assicurazioni private. L’esclusione delle società di mutuo soccorso dalle disposizioni assicurative è quindi principio ormai granitico e mai posto in discussione nel corso dell’avvicendarsi delle varie evoluzioni legislative.
Peraltro, la stessa l’Autorità di Vigilanza aveva espressamente osservato che: “è
necessario precisare che la Vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso è di competenza del Ministero del Lavoro e, in particolare, degli Uffici provinciali del lavoro, che la esercitano attraverso l’esame degli statuti, dell’atto costitutivo e dei bilanci annuali, come previsto dall’art. 15, comma 7, Legge 59/92 e chiarito dalla circolare n.117/92 dello stesso Ministero. Gli uffici provinciali del lavoro, a loro volta, tenuto conto dell’attività che le società di mutuo soccorso intendono svolgere, valuteranno l’opportunità di trasmettere gli atti alle Istituzioni preposte alla vigilanza sulla materia specifica, in tal modo realizzandosi un coordinamento con le Istituzioni medesime. Per quanto riguarda l’attività di Vigilanza istituzionalmente demandata all’Isvap è evidente che al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di un’eventuale attività assicurativa non autorizzata, con consequenziale adozione dei provvedimenti del caso, occorre che siano acquisiti gli elementi indispensabili a tale valutazione. E tuttavia, un controllo diretto tout court, in assenza di elementi indicativi di un possibile esercizio dell’attività in forma assicurativa sembrerebbe sconfinare dai limiti della competenza dell’Istituto”171
.
A ciò voglia poi aggiungersi una ulteriore precisazione proveniente sempre dall’Autorità di Vigilanza in materia di assicurazioni. Infatti, il Regolamento n. 29/2009 volendo approfondire il problema dei servizi di assistenza, all’articolo 5, ha stabilito che sono considerati servizi non assicurativi “Le prestazioni in natura di assistenza tecnica e
sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell’utente anche in assenza di fortuita dell’evento generatore del bisogno”. E le prestazioni di assistenza citate sono senz’altro quelle
erogate dalle società di mutuo soccorso.
A conferma di una simile tesi, da ultimo intervengono le modifiche apportate dalla riforma con il Decreto Sviluppo bis e la precisa identificazione dell’ambito di operatività delle società di mutuo soccorso e ne ha disposto l’iscrizione presso la Camera di Commercio territorialmente competente in un’apposita sezione delle società cooperative172
.
Orbene, secondo l’articolo 345 del codice delle assicurazioni private, il criterio dirimente per l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del codice sarebbe quello del pagamento diretto poiché, diversamente, l’assunzione di impegni od obbligazioni di pagamento comporterebbe l’applicazione della disciplina prevista per le mutue assicuratrici, in quanto compatibili173. Sennonché parrebbe che la locuzione “capitali o rendite” sia estranea al mondo delle società di mutuo soccorso considerando che le stesso possono esclusivamente erogare: (i) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonchè in presenza di inabilità temporanea o permanente; (ii) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; (iii) servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; (iv) contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a
172 Per una più ampia disamina si veda il commento all’articolo 345 in A.CANDIAN,G.CARRIERO (a cura di), Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209): annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, ESI, 2014.
173 L’inciso è fondamentale nella collocazione sussidiaria delle norme sulle quale prevalgono altre norme di Legge o di autoregolamentazione.
seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Il sussidio erogato dalla società di mutuo soccorso è quindi connesso ad uno stato di bisogno ed è slegato da ogni opportunità di investimento ed all’obbligo di restituzione, tipici invece dell’erogazione di capitali o rendite. In definitiva, il comma 3 dell’art. 345 non risulterebbe applicabile alle società di mutuo soccorso poiché incompatibile con la natura e l’attività svolta ed affidata dal legislatore alle società di mutuo soccorso.
CAPITOLO III
SOLIDARIETA’ E MUTUALITA’ QUALI CARATTERISTICHE DEL