SOLIDARIETA’ E MUTUALITA’ QUALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SANITARIO FRANCESE
2. La copertura complementare 1. Uno sguardo generale
2.3. Gli enti protagonisti
2.3.1. Les institutions de prévoyance (IP)
2.3.2.1. Mutuelles pratiquant des opérations d’assurance
Il codice distingue poi tra diverse tipologie di società di mutuo soccorso dettandone la disciplina specifica.
Tra di esse assumono particolare rilievo le mutuelles pratiquant des opérations
d’assurance poiché emblematiche della particolarità della disciplina francese. Pare
infatti esservi un ingerenza normata delle società di mutuo soccorso nel modo assicurativo, quasi che – idealmente – il settore della sanità integrativa fosse riservato alle compagnie di assicurazione.
Simili società di mutuo soccorso hanno una regolamentazione ad hoc (spesso con rimandi al codice delle assicurazioni) oltre ad essere sottoposte alla vigilanza della medesima autorità delle compagnie di assicurazione e, specificatamente, la Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles la quale è tenuta anche ad emettere la
necessaria autorizzazione affinché le mutuelles possano operare.
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l’article L. 212-7, sauf s’il s’agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d’un emprunteur, d’un client ou de leurs salariés;
f) Organismes de placements collectifs;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu’il s’agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents”.
Tali società sono tenute ad attuare una gestione “saine et prudente”237
della loro attività, il cui sistema di governance deve basarsi su di una distinzione chiara delle varie cariche e responsabilità.
Considerata la comunanza con le regole assicurative, le mutue che:
1. per gli ultimi tre esercizi hanno riportato una delle seguenti condizioni (i) incasso di contributi annui lordi per oltre cinque milioni di euro; (ii) riserve tecniche lorde238
superiori ai venticinque mila euro; (iii) l’appartenenza ad un gruppo come definito all’ articolo L. 356-1 del codice delle assicurazioni239
; (iv) l’attività della società comprende operazioni di riassicurazione che a) superano per euro 500.000 le entrate orde o di euro 2.500.000 milioni le riserve tecniche o b) rappresenta più del 10% della sua entrata lorda o delle riserve tecniche; 2. pur non soddisfacendo i requisiti sopra riportati, ottengano dall’Autorità
l’autorizzazione ad operare;
3. richiedono l’autorizzazione ad operare al fine di svolgere attività assicurative e/o di riassicurazione laddove la raccolta annua dei contributi lordi o l’importo lordo delle riserve tecniche non supererà gli importi di cui al precedente punto 1) nei successivi cinque anni;
237 Articolo 211-12 Code de la Mutualité
238 Come definite al Titolo IV del Libro III del Code des Assurances
239 Articolo L356-1 comma 5° Code des Assurances: “L’expression groupe désigne: a) Soit un ensemble
d’entreprises composé d’une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ; b) Soit un ensemble d’entreprises fondé sur l’établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition:
-qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;
-et que l’établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l’approbation préalable du contrôleur du groupe.
L’entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au b est considérée comme l’entreprise mère et es autres entreprises comme des filiales”.
4. pur non soddisfacendo i requisiti sopra riportati, esercitano la loro attività in libera prestazione di servizi sul territorio di un altro stato membro europeo; 5. sono riassicurate integralmente presso un’altra società di mutuo soccorso; sono assoggettate alla disciplina dettata dalla Direttiva 2009/138/CE nota come Solvency II240
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Non solo. Simili organizzazioni, ai fini della distribuzione e diffusione dei propri prodotti, possono ricorrere a degli intermediari di assicurazione241
secondo le regole dettate dal Code des Assurance.
Anche questa tipologia di società di mutuo soccorso può sciogliersi volontariamente con obbligo di informare l’Autorità di vigilanza la quale deve anche approvare il programma di liquidazione. Queste ultime possono inoltre essere soggette anche a procedure concorsuali per le quali si applica la disciplina dettata in ambito assicurativo242
.
240 Scopo della direttiva è quello rivedere il complesso di regole a presidio della stabilità delle imprese secondo una struttura a tre pilastri: 1. Valutazione delle attività, passività e capitale; 2. Regole di vigilanza e 3. Requisiti di informativa.
Il ripensamento dell’assetto prudenziale del settore assicurativo ha preso le mosse dalla constatata inefficienza del sistema regolamentare previgente (Solvency I) contraddistinto, nel suo insieme, dal criterio del margine di solvibilità, da criteri di quantificazione prudenziale degli impegni assunti e da limiti quantitativi e qualitativi agli attivi acquisiti a copertura delle passività. Il sistema così caratterizzato aveva portato gli operatori del settore a segnalare, a più riprese, i limiti del precedente quadro di vigilanza, individuati sinteticamente in: i) scarsa trasparenza del criterio del margine di solvibilità e nella sua inadeguatezza ad esprimere i rischi assunti dalle imprese; ii) assenza di incentivi per le imprese a svolgere un’efficiente attività di risk management; iii) ridotto riconoscimento della realtà economica dei gruppi di imprese transnazionali.
Considerate le criticità emerse, è quindi iniziato un processo di revisione volto a definire un nuovo sistema capace di giungere a una valutazione globale della solvibilità delle imprese, regolamentando, oltre agli aspetti per così dire quantitativi della gestione dei rischi assunti (calcolo delle riserve tecniche, delle attività di contropartita e, in generale, dei requisiti patrimoniali), anche profili più strettamente legati alla governance delle imprese di assicurazione (gestione e controllo interno dei rischi, organizzazione amministrativa e requisiti professionali dei dirigenti).
241 Articolo L116-2 Code de la Mutualitè