• Non ci sono risultati.

IL SISTEMA ITALIANO A TRE PILASTRI

2. Il secondo pilastro: la sanità integrativa ed i suoi enti

2.3. Il mutuo soccorso

2.3.1.1. Le teorie sulla natura giuridica

A seguito dell’emanazione della Legge n. 3818/1886 si sono avvicendate una serie di teorie circa la natura giuridica delle società di mutuo soccorso.

In base ad un primo filone dottrinale, le società di mutuo soccorso previste dalla Legge del 1886 sarebbero enti di natura associativa (non societaria), riconducibili alla categoria degli enti mutualistici diversi dalle società, contemplata dall’art. 2517 (già art. 2512) del codice civile133

. Ove si accogliesse questa impostazione, ne deriverebbe l’inapplicabilità alle società di mutuo soccorso della disciplina dettata dal codice civile per le cooperative. Gli enti in esame sarebbero quindi soggetti, oltre che alla regolamentazione contenuta nella Legge n. 3818/1886, alla disciplina dettata dal libro primo del codice civile per le associazioni. Sotto il profilo tributario, una tale qualificazione determinerebbe l’attrazione delle società di mutuo soccorso nell’area degli enti non commerciali. Dovrebbe applicarsi, inoltre, la disciplina contenuta nella Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 21, comma 7), ivi compresi gli obblighi di devoluzione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione134

.

L’argomento principale, di cui si avvalgono i sostenitori della tesi esposta, è l’assenza di attività d’impresa nelle società in oggetto, le quali possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla Legge. Ciò però significherebbe che non può sussistere società senza impresa e che le società di mutuo soccorso non svolgano in ogni caso attività d’impresa. Quanto al primo aspetto, è oramai invece pacifico che l’attività economica, che costituisce elemento integrante della nozione di società contenuta nell’art. 2247 c.c., non si identifichi con l’attività di impresa descritta dall’art. 2082 c.c.; quest’ultima nozione infatti implica anche i presupposti dell’organizzazione e della professionalità,

                                                                                                               

133 A.BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, Giuffrè, 1988

134 G.PETRELLI, Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso in Studi e materiali in tema

che possono senza dubbio mancare nella società135

. In relazione, invece, all’attività svolta dalle società di mutuo soccorso si è riscontrato che in queste ultime si realizza un fenomeno di scambio di beni e servizi tra la società e i soci: la società presta beni o servizi ai soci, e questi contribuiscono - secondo le modalità determinate dallo statuto o dagli organi sociali - a dotare la società stessa dei mezzi finanziari necessari per poter svolgere la sua attività. La modalità di esecuzione della prestazione del socio (conferimento iniziale, corrispettivo specifico della prestazione o contributo periodico) non può certamente incidere sulla qualifica (in termini di sostanziale onerosità) dell’attività svolta né influisce su tale connotazione il fatto che la prestazione della società nei confronti del socio è meramente eventuale, e collegata al verificarsi di determinati eventi che potrebbero anche non realizzarsi: infatti, anche nelle mutue assicuratrici il conseguimento del vantaggio assicurativo è aleatorio, ma nessuno più dubita sulla natura societaria di dette mutue 136

. Inoltre, le caratteristiche dell’attività esercitata non sono da sole decisive, al fine di determinare l’inquadramento di un ente nella categoria delle associazioni, piuttosto che in quella delle società, come dimostra, all’opposto, la circostanza che enti non societari possono, pacificamente, esercitare un’attività d’impresa137

In base ad una ulteriore tesi, la società di mutuo soccorso parrebbe assimilabile, a tutti gli effetti, ad una società cooperativa138

. Diversi argomenti sono stati addotti a favore di questa tesi. Innanzitutto, la circostanza che anche le società di mutuo soccorso fanno parte del movimento cooperativo e la relativa disciplina dovrebbe quindi condividerne i motivi ispiratori. Le mutue sarebbero pertantodelle particolari cooperative a mutualità pura, che non possono distribuire utili tra i soci. Anche questa tesi presenta, tuttavia, dei punti deboli. Il riferimento all’argomento storico non appare probante, anzi depone in senso contrario, poiché le due forme mutualistiche hanno un’origine storica differente e                                                                                                                

135 F.DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè Editore, 2003 136 N.DE LUCA, Le assicurazioni mutue in Italia, 2011, pagg. 54 ss.

137 G.F.CAMPOBASSO, Associazioni e attività di impresa in Riv. dir. civ., II, 1994, pag. 581; P.RESCIGNO,

Fondazione e impresa in Riv. soc., 1967, pagg. 834 ss.

138 E.SIMONETTO, Società di mutuo soccorso come cooperativa. Esclusione del socius rixosus in Foro

sono state sempre oggetto di distinta disciplina (a partire dall’elemento più evidente, quello della denominazione sociale; inoltre, quando il legislatore ha voluto accomunare le società di mutuo soccorso alle cooperative lo ha fatto espressamente (si vedano, ad esempio, le norme tributarie in materia di imposte di bollo e di registro, e le norme in tema di vigilanza, o di iscrizione nei registri prefettizi)139

. Lo stesso scopo mutualistico, nelle società di mutuo soccorso, si atteggia in modo completamente diverso rispetto a quanto avviene nella disciplina delle cooperative: vi è una stretta connessione, se non compenetrazione, tra rapporto sociale e rapporto mutualistico, sicché il primo non può esistere in assenza del secondo, ed il socio, entrando in società, acquista automaticamente i diritti caratteristici della gestione mutualistica, essendo nel contempo assoggettato ai relativi obblighi (anche contributivi)140

. Il socio della mutua non può, in altri termini, essere esonerato dall’obbligo contributivo se manifesta la volontà di non partecipare allo scambio mutualistico, e non è necessario proporre domanda alla società per usufruire di detto scambio.

In sostanza, quindi le società di mutuo soccorso appartengono al genus delle società mutualistiche ma non sono inquadrabili nella species delle società cooperative essendo invece società speciali e tipiche la cui disciplina si ritrova nella Legge n. 3818/1886. 2.3.1.2. La riforma del 2012

La Legge n. 3818/1886 non è stata riformata sino all’avvento del D. Lgs. n. 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo bis), convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale è intervenuto sulla originaria disciplina in virtù di garantire una coerenza tra le rinnovate esigenze sociali e il supporto fornito dalle società di mutuo soccorso, specialmente in ambito sanitario.

                                                                                                                139 G.PETRELLI,op. cit., pag. 28

La novella legislativa ha radicalmente modificato l’articolo 1141

della Legge ampliando gli ambiti di operatività delle società di mutuo soccorso che sono oggi così definiti: a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Non solo, la missione sociale delle società di mutuo soccorso e la loro preclusione all’esercizio di attività commerciali trova ulteriore legittimazione e conferma nell’articolo 2 della Legge allorquando si stabilisce che:

“Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente Legge, né possono svolgere attività di impresa (…)”.

Il Decreto Sviluppo bis ha poi ritenuto di dover specificare due ulteriori concetti che sono alla base dell’attività delle società di mutuo soccorso. Innanzitutto viene chiarito che esse non hanno scopo di lucro bensì perseguono finalità142

di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà143

cosicché si pone definitivamente,                                                                                                                

141 Il legislatore ha chiarito, al secondo comma dell’articolo 1 Legge 3818/1886, che “le attività previste

dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.

142 Per una più ampia disamina si veda I.MASSA PINTO, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e

costituzionali, Jovene, 2003

anche sotto il profilo legislativo, una netta distinzione tra gli enti commerciali appartenenti al terzo pilastro della sanità e gli operatori – non lucrativi – del secondo pilastro. Un simile aspetto era, peraltro, già stato affrontato in sede giurisprudenziale laddove la Suprema Corte era giunta ad affermare che: “Le società operaie di mutuo

soccorso, cui è connaturato lo scopo mutualistico e da cui esula ogni fine di lucro, devono essere ricomprese tra le associazioni legalmente riconosciute (…)”144

. L’altro elemento che la norma si premura di inserire nel primo articolo è il fatto che ogni attività della società di mutuo soccorso deve essere esercitata esclusivamente in favore dei soci e dei loro famigliari. Infatti, è l’adesione alla società di mutuo soccorso che pone il socio nella condizione di poter ricevere le tutele offerte.

In merito, il principio è parzialmente superato da una delle altre principali novità della riforma che si riassume nel concetto di mutualità mediata. Infatti, il perimetro di copertura a livello di soggetti viene ampliato145

, superando la concezione del socio “diretto”, includendo anche i soci di altre società di mutuo soccorso che a loro volta sono membri della società di mutuo soccorso che eroga le prestazioni. La norma consente quindi la creazioni di partnership tra le società di mutuo soccorso in modo da agevolare le realtà di modeste dimensioni e dotate di ridotte capacità economiche alla diffusione della mutualità ed allo sviluppo - di concerto con una società di mutuo soccorso più grande e maggiormente strutturata - di prestazioni socio sanitarie in favore dei propri soci e famigliari.

Ultima modifica apportata dalla norma concerne il caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso per cui si stabilisce (articolo 8) che il patrimonio venga devoluto “ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi

                                                                                                               

144 Sentenza Cassazione Civile sez. trib., n. 12992 del 02 ottobre 2000 in www.dejure.it

145 Articolo 3 Legge 3818/1886: “Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le

persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.”

mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59”.