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Il sequestro conservativo: finalità e presupposti applicat

LE MISURE CAUTELARI REAL

6. Il sequestro conservativo: finalità e presupposti applicat

La cautela reale introdotta dall’art.54 non si discosta dall’omologo istituto codicistico disciplinato dall’art.316 comma 1 c.p.p., riproducendone fedelmente il testo, ma con l’unica differenza rappresentata dalla presenza del termine “ente” che sostituisce quello di “imputato” come destinatario della norma. L’iniziativa per la richiesta da proporre al giudice è prerogativa esclusiva del pubblico ministero e il mancato richiamo dell’art.316 comma 2 c.p.p. induce a ritenere che non sussista nessuno spazio per la richiesta di sequestro conservativo ad opera di un soggetto privato danneggiato, allo scopo di veder tutelata l’esigenza di garantire le obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto non pare che sia consentita la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. La richiesta può essere avanzata in ogni stato e grado del processo di merito, dopo l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’imputato e dopo la contestazione dell’illecito dell’ente, con esclusione della fase delle indagini preliminari. L’ oggetto del sequestro conservativo sono i beni immobili, mobili dell’ente, le somme o le cose allo stesso dovute, e alla base del sequestro sta la “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”. Lo strumento in parola si pone come idoneo a immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato a presidio dell’interesse pubblico alla percezione degli importi dovuti dall’ente all’erario dello stato in ragione della pendenza di un procedimento di

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accertamento dell’illecito amministrativo. Destinatario del

provvedimento di sequestro conservativo è l’ente sottoposto ad accertamento. Pare potersi configurare anche la possibilità di vincolare le somme dovute alla persona giuridica a seguito di eventuali finanziamenti o sovvenzioni. In questo caso la misura reale comporterà l’effetto concreto dello spossessamento della somma da percepire analogamente alla misura cautelare interdittiva della revoca dei finanziamenti, contemplata nell’art.9 comma 2, dalla quale si distinguerà in ragione della differente finalità che la ispira: evitare il pericolo di dispersione del patrimonio in luogo del rischio di reiterazione dell’illecito. Con riferimento ai presupposti applicativi, l’art.54 si limita ad esplicitare il periculum in mora, prescrivendo quale unico presupposto per l’applicabilità di questo sequestro la sussistenza del pericolo che manchino o si disperdano le garanzie del credito dell’erario dello Stato, pericolo che dovrà essere ricavato da concreti e specifici elementi quali lo stato di insolvenza dell’ente ovvero il riscontrato compimento di atti di disposizione patrimoniale preordinati a svuotare la capienza economica della società. Nessun riferimento è fatto sulla necessità di rinvenire anche il fumus commissi delicti. Tuttavia, l’omissione pare certamente meno problematica che per il sequestro preventivo. Infatti la norma impone che il pubblico ministero possa avanzare la richiesta di sequestro conservativo solo a seguito dell’esercizio dell’azione penale, dopo la contestazione precisa e circoscritta dell’illecito all’ente e quindi in una fase nella quale si sia già superato il vaglio dell’astratta configurabilità dell’illecito solo ipotizzato nella fase delle indagini preliminari.

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7.Il procedimento applicativo, l’esecuzione e la cessazione degli effetti

Per quanto riguarda il procedimento applicativo relativo al sequestro in parola, l’art.54 prevede che si osservino le disposizioni codicistiche degli art. 316 comma 4, art.317, 318,319 e 320, dove compatibili. Quindi in primo luogo si deve ritenere che per effetto del sequestro, i crediti originati dal pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato si considerano privilegiati, rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi in ogni caso i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi (art. 316 comma 4 c.p.p.). In virtù del richiamo operato all’art.317 c.p.p., il provvedimento che dispone il sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero assume la forma dell’ordinanza, con competenza del giudice che procede, ovvero al giudice delle indagini preliminari dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio; al giudice che ha pronunciato la sentenza, prima che siano trasmessi gli atti al giudice dell’impugnazione e a quest’ultimo spetterà dopo questo adempimento. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e poi dal giudice che deve decidere sull’impugnazione. Analogamente alle conclusioni raggiunte per il sequestro preventivo, si deve ritenere non applicabile il contraddittorio camerale anticipato previsto all’art.47 per l’applicazione delle misure interdittive. Anche in questo caso la ragione della decisione assunta inaudita altera parte, risiede nell’opportunità di evitare che la conoscenza anticipata

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dell’iniziativa del pubblico ministero possa incentivare l’adozione di condotte elusive da parte dell’ente dirette a spogliarsi proprio di quelle garanzie patrimoniali che il sequestro mira ad immobilizzare. Dal punto di vista esecutivo, il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario seguendo le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni immobili o mobili (art.317 comma 3 c.p.p.). L’ente però ha la possibilità di evitare il sequestro se offre una cauzione idonea a garantire in via preventiva, grazie al rinvio effettuato dall’art.54 nei confronti dell’art.319 c.p.p.: in questa disposizione si prevedono i casi in cui il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo, stabilendo le modalità con cui la cauzione debba essere prestata (art.319 comma 1c.p.p.); questo istituto ha una doppia ratio, in quanto punta a non compromettere l’attività economica della societas senza però perdere di vista la propria finalità cautelare. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate (art.319 comma 2 c.p.p.). In corso di esecuzione della misura l’offerta dell’ente di versare una cauzione può sortire l’effetto di ottenere la revoca del sequestro già disposto (art.319 comma 3 c.p.p.). Il giudice revocherà la cautela reale in questione solo se riconosca che la somma offerta in cauzione sia idonea, ovvero sufficiente a coprire per intero l’ammontare del credito garantito. Solo nel momento in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, il sequestro conservativo può essere convertito in pignoramento e l’eventuale esecuzione forzata sui beni sequestrati avrà luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Col prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e con le somme depositate a titolo di cauzione verranno pagate, nell’ordine, le spese processuali, le sanzioni pecuniarie, le spese del procedimento e ogni altra somma

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dovuta all’erario dello Stato (art.320 comma 2 c.p.p.). Gli effetti del sequestro conservativo, cessano, oltre che nel caso in cui la cauzione venga offerta quando la cautela reale sia già applicata (art.319 comma 2 c.p.p.), anche quando vengano pronunciate determinate sentenze quali: quella di proscioglimento ex art.66 o di non luogo a procedere per decadenza della contestazione ex art.67. In questi casi, la cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero e nel caso in cui ciò non avvenisse, è consentito all’interessato proporre incidente di esecuzione (art.317 comma 4 c.p.p.).

8.Impugnazioni

La disciplina delle impugnazioni del sequestro conservativo è analoga a quella prevista per il sequestro conservativo. Stando a quanto riportato all’art.54, che richiama espressamente la disciplina codicistica del sequestro conservativo, si ricava che l’unico ricorso di merito esperibile nei confronti dell’ordinanza che dispone la misura, è il riesame. Come per il sequestro preventivo, anche in questo caso, il ricorso al riesame serve a garantire un’efficace grado di difesa, cosa che altrimenti non risulterebbe a causa dell’assenza di un contraddittorio preventivo, come invece accade per le misure interdittive. Il rinvio all’art.318 determina la possibilità per chiunque abbia l’interesse, di proporre la richiesta di riesame contro l’ordinanza di sequestro, ma questa richiesta non sospende l’esecuzione del provvedimento. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e lo fa in composizione collegiale. Passando all’analisi del ricorso per cassazione, si riscontra come

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questo aspetto non venga preso in considerazione dall’art.54. La dottrina, pur essendo concorde nell’affermare l’esperibilità del suo ricorso, si trova ad avere posizioni discordanti nel ricostruire la disciplina che lo legittimi: c’è una parte di essa che, nel cercare una giustificazione all’uso di questo istituto, risale all’art 52, il quale viene considerato di applicazione generale per tutte le misure cautelari di qualsiasi tipo, e questo a sua volta rimanda espressamente all’art. 325 c.p.p. (“Ricorso per cassazione”). L’altra corrente dottrinaria invece si avvale di una lunga serie di rinvii che partendo dall’art.54, richiama prima l’art.318 c.p.p. che a sua volta rinvia all’art.324 c.p.p. che al suo sesto comma fa risalire all’art.127 comma 7 c.p.p. legittima appunto la proposizione di questo mezzo d’impugnazione.

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