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Impedimenti, nullità dell’atto e vizi del consenso

Nel documento Matrimonio e unione civile a confronto. (pagine 92-98)

Le Unioni Civil

2.3 Impedimenti, nullità dell’atto e vizi del consenso

Al pari del regime matrimoniale, la legge 76/2016 prevede una pluralità di cause impeditive che ricalcano quelle codicistiche, in presenza delle quali non è possibile procedere alla costituzione dell’unione civile.

Nello specifico, si può procedere ad una differenziazione in due categorie, a seconda che l’impedimento determini la nullità o l’annullabilità dell’atto.

Dalle ipotesi che la legge enuclea al comma 4 art.1 si evince che il regime delle cause impeditive che determinano la nullità dell’atto ricalca gli artt. 85,86,87,88 c.c. relativi al matrimonio. Si intende alludere, in primo luogo, all’ipotesi di sussistenza, per una delle parti costituente l’unione, di un matrimonio o di altra unione civile83. La previsione in esame

sottolinea l’esigenza di porre in essere un legame di coppia, configurandosi, in caso contrario, gli estremi del reato di

83 La pronuncia deve leggersi in combinato disposto del comma 32, il quale modifica l’art.86 c.c.

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bigamia. Si tratta di una disciplina più importante di quello che sembra, laddove si consideri che l’individuazione della coppia omosessuale viene configurata alla stregua di quella eterosessuale, superando le risalenti concezioni sociali che guardavano al rapporto omosessuali in termini di disimpegno delle parti.

Il secondo caso configurato è quello di interdizione per infermità di mente. La ratio della previsione è comune a quella matrimoniale riferendosi alla necessità che la parte presti un consenso valido e consapevole dell’assunzione degli obblighi derivanti dalla costituzione del vincolo84. Non

rileva come impedimento, invece, l’incapacità naturale, l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione o la sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

Ancora, è causa impeditiva la sussistenza, tra le parti, di uno dei rapporti di cui all’art. 87 c.c. Si tratta dei casi relativi all’esistenza tra le parti di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione. Peculiare la scelta di escludere dal rapporto l’instaurazione di ogni vincolo di affinità, confermata anche dal mancato richiamo della norma nell’ambito del comma 20. Si tratta di una deroga rilevante, in quanto, in questo modo, il rapporto è limitato alle sole parti costituenti la coppia, mentre l’instaurazione del vincolo

84 . Si specifica, però, che se l’istanza è solo promossa, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della costituzione dell’unione.

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in questione ha lo scopo di cristallizzare e rendere più solido il legame tra le parti poiché coinvolge i legami con altri membri della famiglia. Come può facilmente desumersi, questa criticabile scelta contribuisce a confermare che l’unione civile non corrisponde al matrimonio. La questione, però, non si esaurisce così. Va sottolineato, infatti, come la mancata configurazione di un vincolo di affinità può comportare dei problemi di compatibilità con la clausola di equivalenza, la quale consente l’estensione alle unioni civili di alcuni dei diritti che sono riconosciuti ai coniugi. In questo contesto, allora, potrebbe sorgere un problema di coordinamento laddove si configurano alcuni diritti che attengono al rapporto di affinità. Problemi, questi, che non possono che trovare soluzione nell’eventuale intervento della Corte Costituzionale85.

In ragione della natura del rapporto, che è costituito da persone dello stesso sesso, il legislatore ha, poi, proceduto a sottolineare l’impossibilità di costituire l’unione civile anche per lo zio e il nipote e la zia e la nipote. I divieti di cui alla previsione in esame rientrano in quello che è il principio che

85 Si pensi all’art. 6, legge n. 392/78, il quale attribuisce il diritto di succedere nella locazione agli affini abitualmente conviventi col conduttore deceduto: posto che il genitore (o il figlio) dell’altra parte dell’unione civile non è affine, quest’ultimo non potrebbe pretendere di succedere nella locazione. Paladini M., Brevi note sui rapporti personali e patrimoniali nell’unione civile, Avvocati di famiglia, N.3, 2016, p.38.

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punisce l’incesto e che è fatto valere per ogni tipologia di unione familiare.

Infine, viene ripresa integralmente dalla disciplina matrimoniale l’ipotesi di impedimento per delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla persona unita civilmente con l’altra parte86.

Alle previsioni elencate il comma 5 aggiunge un ulteriore riferimento al combinato disposto degli artt.65 e 68 c.c.: si considera il caso in cui vi sia stata dichiarazione di morte presunta del coniuge87 con la conseguente applicazione della

normativa in tema matrimoniale.

Per quel che riguarda i soggetti legittimati a impugnare l’unione civile costituita in violazione della legge si richiama: ciascuna delle parti costituente l’unione civile, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che abbiano un interesse ad impugnare. Quest’ultima previsione è peculiare, poiché la genericità del riferimento lascia ampio spazio di azione a diversi soggetti purché abbiano un interesse che deve essere “legittimo e attuale”. Per quanto nessun problema si ponga in relazione alla attualità dell’interesse

86 Bisogna sottolineare come in caso di rinvio a giudizio, la sentenza di condanna di primo o secondo grado o la misura cautelare rilevano esclusivamente ai fini della sospensione dell’unione civile

87 Si precisa, però, che se il presunto morto fa ritorno, il matrimonio già contratto è nullo e, di conseguenza, è nulla anche l’unione civile. Viene, invece, fatto salvo il caso in cui la morte è datata in un momento temporale diverso rispetto a quello in cui la morte è presunta.

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che si concreta nel momento della proposizione dell’azione, difficoltà si pongono nello stabilire il riferimento alla legittimità della stessa. A riguardo si può dare una risposta richiamando le parole della Cassazione in riferimento ai casi in cui la medesima condizione si presenti in relazione al vincolo matrimoniale. La Corte ha affermato che “ tale interesse non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido secondo ampi criteri operanti per l’azione di nullità del contratto, ma è ravvisabile nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere e che traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso” 88.

Emerge una disciplina che, salvo alcune eccezioni, rispecchia quella matrimoniale89.

Il legislatore ha proceduto, poi, a considerare l’ulteriore ipotesi di consenso viziato da parte di uno dei due contraenti

88 Savi G., Impugnazione dell’atto costitutivo, in: Unioni civili e Convivenze. Guida commentata alla legge n.76/2016, M.A.Lupoi, C.Cecchella, V. Cianciolo, V.mazzotta (eds.), Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, Luglio 2016, pp. 70-71

89 Direttamente applicabili sono, inoltre, gli articoli del Codice civile relativi

all’impugnativa dell’interdetto (art.119 c.c.) , del matrimonio contratto dall’incapace naturale (art. 120 c.c.), del matrimonio simulato (art. 123 c.c.), dell’esclusione dell’esercizio dell’azione di nullità del PM (art. 125 c.c.), della separazione in pendenza del giudizio di nullità (art. 126 c.c.), dell’intrasmissibilità dell’azione di nullità( art.127 c.c.), del matrimonio putativo e dei diritti spettanti ai coniugi in buona fede (artt.128 e 129 c.c.) e, infine, le norma relativa alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (art. 129-bis c.c.).

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l’unione civile, suscettibile di rendere invalido l’atto ponendosi in linea con la disciplina codicistica ed enucleando, al comma 7, i diversi casi che configurano gli estremi del vizio in esame. Nella specie ci riferiamo alle ipotesi di consenso estorto con violenza, il riferimento è alla violenza morale; il consenso determinato da cause esterne alla parte; l’errore sull’identità della persona e infine, l’errore essenziale sulle qualità personali dell’altra parte.

In queste ipotesi l’errore deve essere “essenziale”90, ciò sta a

significare che l’unito civilmente non avrebbe proceduto a prestare il proprio consenso se fosse venuta a conoscenza del vizio. Il vizio, insomma, si presenta come elemento fondamentale per il soggetto contraente al fine della regolarizzazione del proprio rapporto.

Rispetto a questi casi, legge non parla espressamente di annullabilità, ma considerata la previsione annuale del termine di prescrizione e la conseguente possibilità di sanatoria del vizio, possiamo concludere nel ritenere che, nel caso di vizi del consenso, ci muoviamo nell’ambito delle ipotesi di annullabilità dell’atto.

90 A riguardo la legge precisa, in un elenco tassativo, quando un errore può considerarsi essenziale e cioè: a) Esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) Circostanze di cui all’art.122 numeri 2), 3), 4) c.c.90

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