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I progetti di legge (Dico , Didore…)

Nel documento Matrimonio e unione civile a confronto. (pagine 39-42)

In seguito alle sanzioni provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo l’Italia non ha potuto più restare inerte, ma è venuta ad emergere la necessità di un intervento parlamentare in materia. Diverse le iniziative susseguitesi a partire dal 1986, molte delle quali plasmate sull’esempio di istituti adottati in altri Paesi della comunità. E’, infatti, del 1986 la prima proposta di legge sulle unioni civili. Due anni più tardi, nel 1988, è stata la volta di una proposta di legge, mai calendarizzata, volta al riconoscimento delle convivenze, pur non specificandosi nel testo il riferimento al genere. A partire dagli anni ’90 le proposte di legge in materia sono moltiplicate, così come le sollecitazioni provenienti dal Parlamento europeo ad intervenire. Tra le più rilevanti va ricordato il ddl “Soda” del 1998 il quale ha adottato una disciplina specifica per le unioni omosessuali; il disegno si componeva di due parti, l’una prevedeva una normativa antidiscriminatoria, l’altra si concentrava sulla disciplina matrimoniale prendendo come modello di riferimento quello danese. Va preso atto del fatto che il progetto, pur non avendo avuto alcuna attuazione, è stato successivamente riproposto. Più incisive le proposte elaborate nel corso del nuovo millennio; nel 2002 il deputato Grillini elaborò una proposta peculiare, nella quale introduceva l’istituto dell’unione domestica registrata la

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quale consisteva nel dare la possibilità alle coppie omosessuali conviventi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti giuridici e patrimoniali.

Ancora, nel 2005 la senatrice Anna Finocchiaro propose di introdurre i Pacs(patti civili di solidarietà) sul modello francese, ma il progetto naufragò a causa della fine della legislatura del governo Berlusconi nel 2006; successivamente il disegno di legge del governo Prodi nel 2007 che introduceva i DICO "Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi"; questa disciplina era finalizzata al riconoscimento dei diritti e doveri delle coppie same sex conseguenti ai rapporti di convivenza registrati all’anagrafe34; Nel ddl vengono regolamentati i diritti dei

conviventi in materia di alloggi e locazioni; trattamenti previdenziali e pensionistici; successione; decisioni in materia di salute e in caso di morte; agevolazioni in materia di lavoro; permessi di soggiorno e utili d’impresa. Si tratta di una soluzione certamente meno tutelante rispetto a quella matrimoniale per diverse ragioni. In primo luogo, il riconoscimento dei diritti ivi riconosciuti è strettamente dipendente dal perdurare della convivenza per un

34 Il nuovo istituto intendeva rivolgersi a “due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno” art.1 d.d.l n.1399/2007.

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determinato periodo di tempo35, mentre, con la celebrazione

del matrimonio questi effetti si producono automaticamente; in secondo luogo, i DICO non attribuiscono alle parti alcuno status civile. Con il disegno di legge si è disciplinata la situazione di fatto che esiste tra due soggetti e non la previsione di un accordo finalizzato ad usufruire della previsione di legge, ciò fa sì che l’attribuzione di diritti e doveri alle parti non può essere parificato al modello costituzionale di famiglia36. L’iter legislativo, però, si

è interrotto a causa della caduta del governo. È del 2007 il disegno di legge presentato dal senatore Cesare Salvi che introduce i CUS (contratti di unione solidale). Pochi i cambiamenti rispetto ai DICO, inerenti soprattutto alla modifica delle quote successorie e la stipulazione davanti al giudice di pace; questo istituto contrattuale poteva essere scelto da coloro che avessero inteso attribuire alla propria unione un carattere giuridicamente vincolante. Anche in questo caso, il governo Prodi cadde e l’iter legislativo si interruppe. Nel 2008, nel corso del governo Berlusconi, vengono proposti i DI.DO.RE (diritti e doveri di reciprocità dei

35 A titolo esemplificativo, si faccia riferimento alla successione nel contratto di locazione o al diritto agli alimenti che sono previsti decorsi 3 anni di convivenza o ancora ai diritti successori che possono farsi valere se la convivenza ha avuto corso per almeno 9 anni.

36 Nella relazione introduttiva si legge, infatti, che “la chiarezza con cui il disegno di legge sottolinea che il presupposto delle rilevanza giuridica è la situazione di fatto, e non un patto tra i conviventi o altro elemento consensuale, vale a differenziare nettamente il modello prescelto da soluzioni presenti in altri ordinamenti.”, Rossi E., La difficoltà di una regolazione normativa delle convivenze, Problemi attuali delle libertà costituzionali, 2011, p. 240

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conviventi), un testo unico redatto in modo da non prevedere alcuna spesa per lo Stato, di conseguenza niente pensioni di reversibilità, niente assegni, niente agevolazioni fiscali; inoltre, questi prevedevano solo diritti individuali e non il riconoscimento delle coppie. Il progetto, però, non trova consenso neppure nella maggioranza di centrodestra. Questo è stato l’ultimo timido tentativo di parificare l’Italia agli altri Paesi europei in tema di unioni omosessuali. Certamente il fallimento di questi progetti, è da ascrivere soprattutto all’opposizione dei cattolici, contrari ad una regolamentazione delle unioni tra soggetti di sesso diverso. Sarà sufficiente ricordare la posizione del Cardinale Camillo Ruini il quale definì «inaccettabile» il disegno di legge del governo sui Dico invitando i parlamentari cattolici a opporsi alla legalizzazione delle coppie di fatto. Questi molteplici esempi testimoniano una mancata occasione per l’Italia di intervenire in una materia caratterizzata da un vistoso vuoto normativo.

Nel documento Matrimonio e unione civile a confronto. (pagine 39-42)