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l’obbligo di fedeltà: assenza e polemiche

Nel documento Matrimonio e unione civile a confronto. (pagine 113-119)

Le Unioni Civil

2.6 l’obbligo di fedeltà: assenza e polemiche

Nell’ambito del dettato legislativo di cui stiamo trattando emerge la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà, che pure era stato previsto nella prima stesura della legge. Questa omissione, che rappresenta il più rilevante tentativo, insieme alla materia sull’adozione, di differenziare l’istituto dell’unione civile da quello matrimoniale, è stata oggetto di

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numerose critiche da parte dell’opinione pubblica, dovute all’inspiegabilità del mancato cenno ad un diritto che coinvolge la vita familiare, seppure di soggetti dello stesso sesso. Ciò tanto più in considerazione del fatto che con il tempo il contenuto dell’obbligo in esame è venuto modificandosi105. Si è, così, superata la concezione di fedeltà

legata esclusivamente all’ambito sessuale, considerazione appartenente ad una visione arcaica e correlata, soprattutto, al principio di presunzione di paternità. L’evoluzione dei rapporti sociali, infatti, ha relegato l’ambito delle relazioni sessuali alla sfera privata sottraendola al controllo del diritto. E’ necessario, invece, guardare al dovere in questione in un’ottica più ampia, comprendente ogni parte della vita di coppia, identificandolo come impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge e della vita familiare, tanto fisica quanto spirituale. Giurisprudenza e dottrina si sono mosse in questa direzione: “il dovere di fedeltà coniugale si riferisce principalmente all’obbligo di non tradire la fiducia reciproca ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi,

105 È utile effettuare una sommaria ricognizione del dovere di fedeltà così come concepito in passato. Si parlava di fedeltà esclusivamente in riferimento alla vita sessuale dei coniugi. A riguardo era previsto un esclusivo dovere della maglie nei confronti del marito che poteva essere anche suscettibile di sanzione penale. Solo nel 1968 la Corte Costituzionale è intervenuta per affermare l’incostituzionalità dell’art. 559 c.p. che configurava il reato di adulterio della moglie. Nella specie la Consulta ha fondato la sua decisione in base all’illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto sanciscono una deroga al principio di eguaglianza dei coniugi e contestualmente un infondato privilegio per il marito.

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così da non tradire la sensibilità e la dignità della persona che subisce gli effetti di siffatti comportamenti”106.

L’assenza della previsione di questo dovere in capo alle coppie omosessuali non può dirsi imputabile ad una svista del legislatore, considerato il rilevante ruolo che questo obbligo ricopre nei rapporti di coppia, bensì ancora una volta ha l’obiettivo di configurare la prevalenza dell’istituto matrimoniale. Ma non solo. Qualora si consideri l’obbligo di fedeltà in senso ampio, tale da comportare la nascita di un’unione consolidata e duratura connotata alla stabilità, si nota come questo non sia riferibile esclusivamente al rapporto di coppia, ma va oltre, estendendosi anche alla vita familiare, compresa la prole. E anche ove non vi sia la presenza di figli, bisognerebbe comunque guardare alla famiglia preordinata alla procreazione. Così interpretato, il dovere, secondo parte della dottrina, troverebbe applicazione esclusivamente in relazione alle coppie eterosessuali, ove quelle same sex ne sono naturalmente escluse. Procedendo in questa direzione e considerando il dovere di fedeltà quale ambito riferito non alla vita della sola coppia, ma esteso alla tutela degli interessi e della stabilità familiare che trascende la coppia stessa, si comprende come questa previsione non possa essere applicata ai rapporti omosessuali. Per questi la stabilità, concernendo

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esclusivamente la vita degli uniti civilmente, non costituisce più un valore da tutelare, tanto che il legislatore si è preoccupato di rimettere alle parti stesse la possibilità di sciogliere anche unilateralmente il rapporto107. A sostegno di

tale previsione, infatti, la novella legislativa non prevede l’eventualità di ricorrere alla separazione e conseguentemente all’addebito, considerato sanzione principe dell’infedeltà coniugale. Ciò comporta l’inutilità dell’obbligo di fedeltà nell’ambito dell’istituto dell’unione civile.

D’altra parte, però, c’è anche chi giustifica l’assenza dell’obbligo in termini diversi e meno gravosi, intendendo il dovere di fedeltà nei termini di lealtà nei confronti dell’altra parte del rapporto, come sostegno che coinvolge l’intera vita di coppia, potendosi far rientrare lo stesso nei richiami normativi previsti nell’ambito della legge 76/2016, ridimensionando, così, l’impatto che ha l’assenza dell’obbligo nella disciplina dell’unione civile108. Questa

marginalità si rinviene anche in considerazione del fatto che il legislatore non ha previsto l’applicabilità dell’istituto della separazione legale nel caso di unione civile. Anche in questo caso si ritrae una giustificazione dell’assenza nell’ambito dell’impossibilità di pronunciare l’addebito. Ciò fa sì che,

107 Fadda R., Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto, p.1394 108 Quadri E., Unioni civili: disciplina del rapporto,2016, p.1696

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almeno dal punto di vista dello scioglimento del vincolo, venga meno il rilievo affidato al dovere di fedeltà, inteso in termini di unione consolidata e duratura connotata alla stabilità familiare. Inoltre, la possibilità di scioglimento unilaterale contribuisce a fornire una giustificazione dell’assenza del dovere di fedeltà, poiché le parti non sono più vincolate al rispetto della vita di coppia o al sacrificio delle proprie esigenze rispetto alla vita familiare incompatibili con la permanenza del rapporto.

Quale che sia il rilievo attribuito all’omissione dell’obbligo in esame bisogna procedere ad alcune considerazioni. Guardando al dovere di fedeltà in relazione all’ambito sessuale, la mancata previsione dello stesso contrasta con la normativa in materia di divieto di bigamia. Inoltre, interpretandolo in termini di sostegno reciproco, si può certamente giungere ad affermare che questo può essere configurato alla stregua del dovere di assistenza morale espressamente previsto dalla legge e farlo rientrare nell’ambito di questa tutela. Infine, poiché l’obbligo in questione attiene alla vita matrimoniale intesa non solo in senso sessuale, ma anche in termini di sostegno reciproco comprendente ogni parte della vita di coppia, non si capisce come questo non possa essere esteso al rapporto tra omosessuali, posto che anche tra questi si instaura un rapporto di coppi definibile alla stregua di quello esistente

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tra gli eterosessuali. Questa esclusione si risolverebbe, così, in un ingiustificata disparità di trattamento rispetto al rapporto matrimoniale.

Si tratta di interpretazioni che tendono a dar una risposta a quello che sembrava essere uno dei punti critici della riforma rispetto alla disciplina matrimoniale. In realtà c’è chi ha ritenuto questa scelta non del tutto illogica, ove si consideri che il dibattito rispetto al dovere di fedeltà si è spinto fino a mettere in dubbio la valenza dello stesso in ambito matrimoniale, guardando alla fedeltà come una scelta della coppia e non come un obbligo. Si ricordi a riguardo che la stessa Cassazione ha statuito che "il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale" (Cass. n. 7998/2014).

In ogni caso, la configurazione dell’obbligo di fedeltà quale lealtà tra le parti può essere fatta rientrare in quello che è il dovere di assistenza morale che, invece, la legge individua espressamente. Si può, quindi, rilevare come a prescindere dalle intenzioni del legislatore il dovere di fedeltà entra, anche se in modo indiretto, nell’ambito delle unioni civili.

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Nel documento Matrimonio e unione civile a confronto. (pagine 113-119)