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ed inoltre, nel giugno 2002, proponevano al mercato la ristrutturazione dell’operazione, attraverso l’intervento di un asserito nuovo equity sponsor, individuato

in GKB, per evitare di comunicare al mercato l’impossibilità di effettuare l’I.P.O. e l’esigenza di BOFA di eliminare i veicoli che altrimenti avrebbe dovuto consolidare;

6) fallita l’operazione sub 5), nell’ottobre del 2002, rifinanziavano il gruppo Parmalat (importo accordato 265.898.143 US$, importo erogato 90.000.000 US$), mediante un’operazione off balance, utilizzando un veicolo, CUR Holding, costituito e capitalizzato direttamente da Sala (e classificato dalla banca “come un puro rischio Parmalat”) per non evidenziare in bilancio e nelle altre comunicazioni al mercato l'aumento dell'esposizione del gruppo ed, allo stesso fine, non comunicavano alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (e conseguentemente al mercato bancario) la posizione di garante della PARMALAT spa così ostacolando, anche, le funzioni di vigilanza.

In tal modo consentivano sia di sostenere il corso del titolo PARMALAT e degli strumenti finanziari ad esso collegati sia di mantenere il valore delle notes in possesso dei sottoscrittori degli USPP collegati.

Operazione che, il 17 ed il 21.12.2003, andava in default per 400 milioni di euro mentre Sala, Luzi, Moncada e Giuralarocca guadagnavano, in nero circa 21 mln di US $ (erogati dal gruppo Parmalat per chiudere l’operazione CUR).

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero superiore a cinque persone e cagionando un danno di rilevante entità ai risparmiatori ed abusando, Sala, Luzi e Moncada, del rapporto professionale con la BofA; SALA, altresì,in qualità di organizzatore.

In Milano ed all’estero fino al 31.12.2003.

Responsabili ex d.lvo n. 231/01

ITALAUDIT s.p.a. (già Grant Thornton s.p.a.) con sede in Milano, largo Augusto n. 7, responsabile ex art. 25ter comma 1 lett. g), r), s), 2 d.lgs n. 231/01 in relazione ai delitti di cui agli artt. 2624, 2637c.c. (ora 185TUF), 2638c.c. perché, non avendo adottato alcun modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione di reati, rendeva possibile a:

- PENCA Lorenzo, presidente del consiglio di amministrazione della società di revisione Grant Thornton s.p.a;

- BIANCHI Maurizio, consigliere di amministrazione della società Grant Thornton s.p.a;

la consumazione dei reati indicati ai capi a), b), c), d), reati commessi nell’interesse della Grant Thornton s.p.a. che, nel corso degli anni, manteneva, prima, il mandato di revisore del gruppo Parmalat, poi – quando si era reso necessario per legge l’avvicendamento – il mandato di revisore secondario (con Deloitte & Touche revisore primario).

Con la circostanza aggravante del rilevante profitto a favore dell’ente In Milano, dal 16.4.2002 al dicembre 2003

Persona offesa:

. CONSOB, con sede in Roma, via Martini 3, in persona del legale rappresentante pro tempore (costituita anche parte civile);

. Parmalat Finanziaria s.p.a., in persona dell’amministratore straordinario

Parti civili:

. CONSOB, con sede in Roma, via Martini 3, in persona del legale rappresentante pro tempore (costituita anche parte civile), difesa dall’avvocato Emanuela Di Lazzaro;

. Parmalat Finanziaria s.p.a., in persona dell’amministratore straordinario, difesa dall’avvocato, difesa dall’avvocato Marco De Luca, del foro di Milano;

. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato Renato Palmieri, del foro di Milano;

. Via Advisor Corporate Finance s.r.l. e Dubini Alberto, difesi dall’avvocato Benedetta Guzzoni, del foro di Milano

. Farmland Dairies LLC, difesa dall’avvocato Enrica Maria Ghia, del foro di Milano . Eurorevision s.r.l., difesa dall’avvocato Enrico Faragona, del foro di Novara

. Bank of America n.a., difesa dall’avvocato Ernesto Gregorio Valenti, del foro di Roma . azionisti ed obbligazionisti come da allegato elenco

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Conclusioni delle parti:

PM: per Tanzi Calisto, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse sotto il vincolo della continuazione, escluse le circostanze attenuanti generiche, condanna ad anni tredici di reclusione; per Bonici Giovanni, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione; per Silingardi Luciano, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ad anni cinque di reclusione; per Sciumè Paolo, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ad anni cinque di reclusione; per Barachini Enrico, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ad anni quattro di reclusione; per Sala Luca, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, non concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna ad anni sei di reclusione; per Moncada Luis, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate le stesse dal vincolo della continuazione, non concesse le circostanze attenuanti generiche, condanna ad anni cinque di reclusione; per Luzi Antonio, ritenuta la responsabilità per tutte le imputazioni, unificate

le stesse dal vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione; per Italaudit s.p.a, sanzione pecuniaria di euro 300.000,00 e confisca per equivalente nella misura di euro 600.000,00;

Parti civili: condanna degli imputati alla pena di giustizia, nonché condanna degli stessi e del responsabile civile al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura quantificata nelle note depositate (da intendersi integralmente richiamate) o nella diversa misura rimessa al separato giudizio, con rifusione delle spese di costituzione e giudizio;

Difesa Barachini: assoluzione per non avere commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;

Difesa Bonici: assoluzione dell’imputato con la migliore formula;

Difesa Silingardi: assoluzione per non avere commesso il fatto;

Difesa Sciumè: assoluzione per non avere commesso il fatto o perché lo stesso non costituisce reato;

Difesa Luzi: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto;

Difesa Moncada: assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato; in subordine sentenza ex articolo 529 c.p.p. perché l’azione penale non poteva essere iniziata; in estremo subordine applicazione della prescrizione e generiche;

Difesa Sala: in prinicipalità reiterazione delle questioni di nullità processuale già sollvate nel corso del giudizio; in subordine assoluzione dell’imputato da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso e comunque non costituisce reato; in ulteriore subordine declaratoria di prescrizione e rigetto delle domande delle parti civili;

Difesa Tanzi: in principalità declaratoria di incompetenza territoriale; in subordine assoluzione dell’imputato per insistenza dei fatti o per estraneità dell’imputato ai medesimi;

in ulteriore sbubordine applicazione della pena già proposta con istanza ex articolo 444c.p.p. non acconsentita dal PM ;

Difesa responsabile civile BofA: in principalità rigetto delle domande di risarcimento in conseguenza della insussistenza del fatto addebitato agli imputati; in subordine applicazione della prescrizione per il capo E, n. 1; in ulteriore subordine rigetto delle domande civili anche in caso di condanna degli imputati, ovvero rinvio al giudice civile per l’intregrale determinazione del danno; in estremo subordine incompetenza o difetto di giurisdizione della A.G. di Milano, in favore della A.G. di Parma;

Difesa Italaudit s.p.a.: in principalità eccezione di incostituzionalità relativa al capo del d.lgs n. 231/2001 che regola la disciplina dell’accertamento dell’illecito; in subordine esclusione della responsabilità di Italaudit s.p.a. per difetto della prova dei reati presupposti; in ulteriore subordine esclusione della responsabilità per avere agito Penca e Bianchi non quali amministratori di GT, ma quali revisori; in estremo subordine rideterminazione della confisca e quantificazione della sanzione pecuniaria in linea con i criteri adotttati per le persone fisiche.