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Motivi della decisione

9. I segnali di allarme evidenziati dall’accusa

9.2 L’intervento di controllo della Consob

Come si è già detto in altra parte motiva, la Consob nel 2003 è intervenuta ripetutamente svolgendo attività di controllo sulla Parfin anche – va detto chiaro – puntando a verificare la strategia economica, vantata da Parfin, – già oggetto di comunicazioni agli analisti, di interviste da parte di Tonna e del noto road show di Ferraris – di mantenimento di un alto livello di liquidità pur in presenza di un elevato indebitamento.

Consob è intervenuta nel marzo 2003, rivolgendosi per le vie brevi al management di Parfin ed alla società di revisione D & T ricevendo motivazioni di siffatta strategia aziendale, evidentemente convincenti, visto che non ha svolto contestazioni di sorta. La commissione è, poi, tornata ad intervenire dopo l’articolo di Milano Finanza del 7 luglio – che informava della discrepanza (differenza di 1,2 mld di euro) del dato relativo ai prestiti obbligazionari emessi dal gruppo Parmalat indicato nel bilancio consolidato al 31.12.02, rispetto a quello

evincibile da Bloomberg – evidenziando in quella occasione la necessità di chiarire, tramite comunicato stampa, la genesi della differenza tra i dati contabili e i dati di mercato al 31.12.02 e poi invitando a fornire informazione aggiornate al 30.6.03.

A partire infatti dal 9 luglio Consob indirizzava una prima serie di richieste – come già dettagliate – a cui Parfin rispondeva il 10 luglio, emettendo contemporaneamente un comunicato stampa come richiestole dalla Commissione. Contestualmente Consob avviava attività istruttoria a fini di vigilanza attraverso una serie di richieste formulate a date ravvicinate nei confronti del consiglio di amministrazione, oltre che al collegio sindacale e alle società di revisione. Istruttoria finalizzata a chiarire, con verifica attraverso le società di revisione stesse, la situazione finanziaria del gruppo, le modalità di gestione della liquidità, la composizione dell’attivo non immobilizzato e l’entità delle emissioni obbligazionarie.

Curiosità che Consob non aveva nutrito in precedenza pur visionando i bilanci che esponevano le voci in questione.

L’accusa ha prospettato che questa serie continua di richieste, letta come necessitata dalle reticenze per incompletezza delle risposte fornite, innanzi tutto dagli esecutivi, costituirebbe un segnale “poderoso” della complicità ( in versione concorso attivo) nonché della volontaria omissione informativa, consapevole della falsa realtà sottostante (in versione concorso omissivo), di Barachini, Silingardi e Sciumè.

Gli stessi come ripetutamente richiesto loro in sede di esame, non avevano fatto domande incalzanti, non avevano chiesto spiegazioni agli esecutivi in consiglio, non avevano preso iniziative di sorta, non avevano mostrato anzi alcuna reazione preoccupata di questa istruttoria Consob, pur iniziata il 16 luglio con richieste di dati sempre più in profondità e quanto alla liquidità e quanto all’indebitamento.

Secondo i PM, i tre avrebbero invece dovuto balzare dalla sedia, inchiodare Tanzi e Tonna, costringendoli a rivelare come stavano le cose e se non l’hanno fatto – come in effetti è successo – si sono astenuti dall’informarsi perché complici; par di capire perché chiunque altro non complice si sarebbe comportato diversamente da loro.

Si è già detto che, come loro, anche Consob aveva fin lì non ritenuto di chiedere alcun approfondimento: giacchè viene spontanea la considerazione che se Consob avesse attivato gli stessi poteri utilizzati nel luglio 2003 (il Testo unico della Finanza è del 1998 ) avrebbe potuto superare il ricorrente lamento del mercato relativamente alla mancata comunicazione di Tonna. Anche se è ragionevole valutazione che l’unico effetto sarebbero stati ulteriori comunicati falsi, vista la pervicace determinazione criminosa dimostrata dai protagonisti di questa vicenda.

Il piano argomentativo dell’accusa mostra in ciò i suoi limiti: perché, beninteso, nessuno dubita della correttezza di Consob (e poi vale sempre il principio che meglio tardi che mai):

è indubbio che l’iniziativa di Consob (che peraltro ha rassicurato oltre agli imputati, anche il mercato che ha ritenuto di doversi fidare ancora) alla fine ha messo la “banda di Collecchio “ alle strette.

Peraltro va considerato che non si evidenzia nessuna reticenza o difficoltà a rispondere da parte del consiglio Parfin quanto alla sostanza della questione, tant’è che la stessa Consob –che certamente non era complice di Tanzi – ha svolto appieno l’attività di vigilanza, avendo modo di identificare i punti e le situazioni di rischio potenziale. Ma neppure Consob ha il potere di dettare la strategia di gestione e modificare l’operatività del gruppo.

Alla fine di tale laboriosa indagine la Commissione ha effettuato solo una raccomandazione, convinta che tutto fosse regolare, ma che i dati della comunicazione periodica andavano più dettagliati: si direbbe per evitare i rumors che avevano pervaso il mercato, tramite la stampa specializzata, creando interrogativi che non avevano ragione sostanziale di esistere.

Questa è stata la posizione di Consob che, come tutti, ha potuto prendere atto, solo il 16 dicembre 2003 che non solo le informazioni fornite erano false ma che erano sostenute da altrettanti falsi materiali della documentazione relativa.

La cadenza delle date delle richieste: 16 luglio, 23 luglio dopo la risposta del 21 e a fronte delle ulteriori risposte ricevute da Parfin ancora il 6 agosto al collegio sindacale e alle società di revisione, e l’enfasi dialettica in taluni momenti dell’esame imputati, hanno avuto effetti di indubbia suggestione collettiva. In particolare anche alla luce della meticolosa istruttoria, che ha provato con certezza un livello inimmaginabile di falsità proprio puntato sulla liquidità fasulla e l’occultamento del ben maggiore indebitamento, con tutto il corredo di manipolazione relative, e che ha consentito di apprezzare le false informazioni veicolate al mercato nei comunicati stampa, che riproducevano esattamente il contenuto delle risposte fornite alla Commissione.

Fuor di suggestione tuttavia e fermo restando che la Consob ha fatto il suo dovere, è l’esito apprezzato in allora dalla medesima che impedisce di ravvisare nella sua incalzante (si era peraltro in prossimità delle ferie estive ed è improprio enfatizzare tale dato) attività ispettiva la valenza di segnale perspicuo e peculiare della conoscenza o percezione della illecita diffusione di informazioni e correlata volontaria inerzia, contro il dovere di agire informati e di tenere una condotta impeditiva dell’evento, da parte degli imputati non esecutivi.

Anzi, come rilevato dagli imputati stessi, proprio la immediatezza delle risposte fornite alle richieste, nonché la completezza e profondità della indagine della Commissione, unitamente alla nessuna iniziativa di censura da parte dell’organismo di vigilanza, ha funzionato come riprova della ritenuta regolarità e effettività sia dei dati di bilancio sia delle informazioni fornite in Consiglio.

Un conto è il dovere di vigilanza della Consob, puntualmente espletato con doverosa completezza e tutt’altro è ricavarne conseguenza di elemento di prova della penale responsabilità a carico degli amministratori non esecutivi in termini di dolosa inerzia perché hanno condiviso le risposte via via fornite da chi solo poteva fornirle; senza essere in grado, per i limiti intrinseci del loro ruolo, di verificare alcunché ed essendo di nessuna

utilità andare allora a chiedere perché non si era comunicato prima, né motivo per porre in dubbio l’effettività di quanto comunicato.

E valgano i fatti come in allora effettivamente accaduti e apprezzati da Consob per prima, ovvero dai suoi competenti funzionari, con tutto lo scetticismo professionale di una funzione terza di controllo, che non è degli amministratori non esecutivi:

- il 10 luglio Parfin risponde alla richiesta di Consob del 9 precedente, fornendo l’elenco dei prestiti obbligazionari emessi dal gruppo Parmalat, tramite collocamenti rivolti ad investitori professionali ed operatori qualificati, richiamando il rating BBB- assegnato da Standard &Poor’s dal novembre 2000;

- il 16 luglio Consob fa riferimento alla posizione finanziaria netta consolidata di cui al bilancio al 31.12.02 ed alla trimestrale 31.3.03 comparata con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente e chiede di evidenziare separatamente le diverse tipologie di debito e le attività finanziarie ripartite per scadenza con 15 sottoprecisazioni di dettaglio ; - il 21 Luglio Parfin risponde a tutti i punti della richiesta;

- il 23 luglio Consob, avute le risposte, invita la società a dare informazioni necessarie alla riconciliazione di dati desumibili da diverse tabelle di cui alla precedente risposta; a specificare per ciascun soggetto della tabella di risposta al punto v) - sempre della risposta in precedenza fornita - se le obbligazioni erano state sottoscritte da società del gruppo o da terzi. Chiede informazioni sulla natura di talune indicate tecnicalità ed una serie di specificazioni soggettive relativamente alle attività finanziarie non immobilizzate, ai partecipation agreement, alle società che gestiscono il circolante descritto ed anche l’ammontare aggiornato a data recente; nonché caratteristiche e importi delle operazioni di copertura dei rischi indicati in essere al 31.12.02; chiede informazioni specifiche sul prestito obbligazionario di 300 mln di euro .

E ancora, chiede informazioni utili alla riconciliazione di dati contenuti nella risposta precedente con quanto riportato nella risposta del 10 luglio relativamente alle differenze di cambio emerse al 31.12.02 su prestiti obbligazionari in dollari emesse dalle controllate.

Invita anche a fornire ogni utile informazione – ove nota – circa la diffusione in quel momento delle obbligazioni riportate nella voce “debiti verso banche” presso soggetti diversi dalle banche stesse192;

- il 25 luglio Parfin inoltra lettera di risposta con tutti i dettagli richiesti;

-il 30 luglio ad integrazione delle varie risposte del 10, del 16 e del 25 luglio Parfin trasmette altre risposte di dettaglio;

192 Confrontando il testo delle richieste di cui alla missiva Consob 23.7 e la precedente 21.7 – allegati 25 e 20 delle produzioni Consob- emerge come il 23 luglio si chiedano ulteriori dettagli per cui l’esigenza informativa è nata dalla risposte già fornite e necessarie nell’ottica di valutazione Consob per avere un quadro esaustivo in esito alla dell’attività ispettiva. In tal senso deve intendersi la premessa alla richiesta del 23 luglio “ nel rilevare che il grado di dettaglio delle informazioni rese complessivamente non è sufficiente a corrispondere totalmente alle richieste formulate”. Che è cosa diversa dalla enfatizzata reticenza di Parfin a rispondere.

- ad agosto l’interlocuzione di Consob continua con il collegio sindacale e a settembre con le società di revisione;

- il 22 settembre Consob trasmette un’altra richiesta di informazioni a Parfin ai sensi dell’art. 115 TUF e la società risponde con altra corposa nota in data 25.9;

Giova peraltro sottolineare che tale ulteriore richiesta non scaturisce da una valutazione di non esaustività dei precedenti dettagli forniti e non è affatto attestazione, come suggerito dall’accusa, di una società che ha problemi a rispondere all’Autorità di Vigilanza e

“nicchia” centellinando i dettagli perché potrebbe emergere chissà cosa.

Tale impostazione dell’accusa è smentita dal funzionario Consob Martinelli193 esaminato in dibattimento, il quale ha fornito non pochi chiarimenti contrastanti con la esasperata valorizzazione dell’intervento Consob nei confronti degli imputati non esecutivi.

Il teste ha precisato che quella del 22 settembre era semplicemente una richiesta di aggiornamento dei dati al 30 giugno perché nel frattempo ovviamente il tempo era passato e volevamo cercare di capire come erano variati i saldi …quindi avevamo riproposto la medesima richiesta che avevamo fatto nel mese di luglio… eravamo in conclusione dell’istruttoria e a quel punto, visto che sostanzialmente i dubbi erano svaniti perché sia la liquidità che i titoli erano stati dimostrati..sulla base delle carte di lavoro, quindi prima di concludere l’istruttoria è stato richiesto un aggiornamento al 30 giugno… volevamo comunque avere la conferma , già che c’eravamo, che i dati riportati nella relazione semestrale relativi alle posizioni finanziarie fossero supportati dalla stessa documentazione che avevamo riscontrato per i dati al 31/12.”

Altro chiarimento essenziale fornito dal teste Martinelli è la ipotesi di lavoro che Consob aveva voluto verificare e che precisa a domanda del P.M.” Diciamo le cose con le parole giuste, Bonlat… Fondo Epicurum perplessità.. pensavate che fossero poste fittizie?”

Risponde “no, che fossero poste fittizie assolutamente no; c’era la perplessità però che fossero, tenuto conto di una così elevata liquidità, che fossero importi vincolati, cioè che non fossero direttamente disponibili.”

Due elementi vanno sottolineati ad avviso del Tribunale a proposito dell’intervento Consob in sé oggettivamente considerato e cioè la finalità del suo intervento, nonché il fatto che abbia avuto sotto gli occhi – in virtù proprio della esperita istruttoria che ha coinvolto le società di revisione – delle “criticità” ( per usare un termine ricorrente in dibattimento) a proposito degli ambiti operativi utilizzati – come si è verificato poi – per perpetrare le falsificazioni; e l’unica iniziativa presa dalla medesima è stata quella di esigere una riclassificazione dei prestiti obbligazionari nell’apposita voce, prevista dal raggruppamento D del passivo dell’art. 2424 del Codice Civile. Tale voce ricomprende

193 Vedasi trascrizione ud. 16.5.06

attualmente solo i prestiti obbligazionari emessi dalla Parmalat Finanziaria per euro/mln 258194

Scorrendo la molto approfondita relazione 31.10.03 si legge nella Sezione Terza “ dalle note trasmesse dalla Parmalat e dagli organi di controllo era stata rilevata la presenza di importi significativi afferenti le attività finanziarie , queste ultime caratterizzate da potenziali elementi di rischio : notevoli investimenti in titoli senza rating, concentrazione di rilevante liquidità in società controllate estere e off shore..Si rendeva quindi necessario effettuare ulteriori approfondimenti per accertare la effettiva disponibilità e la qualità dell’attivo finanziario circolante in quanto di vitale importanza per la copertura dell’indebitamento a breve, per il rispetto delle scadenze previste per i rimborsi dei bonds e per il finanziamento dell’attività operativa. Le richieste avevano inoltre l’obiettivo di valutare la rispondenza degli investimenti effettuati con le politiche finanziarie adottate dal gruppo nonché il lavoro svolto dagli organi di controllo per la verifica di tali attività ,,posto che dalle precedenti note trasmesse dai medesimi non erano ricavabili”

Quello che si vuole dire, in altri termini, è che vano è il discorso recriminatorio sulla strategia aziendale del gruppo di mantenere una elevata liquidità in paesi off shore a fronte di un indebitamento così consistente. Lo sanno tutti che c’è un rischio in tale strategia, ma intanto a quanto emerso da tutte le consulenze di accademici esibite nel dibattimento “così fan tutti” per ottimizzare l’aspetto fiscale.

Anche a Consob ciò non è sfuggito; la quale Consob doverosamente e correttamente – avendone il potere e gli strumenti – è andata a verificare tramite le società di revisione elementi oggettivi (essa stessa non ovviamente ipotizzando una falsa revisione) rassicuranti sulla effettività e la convenienza di tale modus operandi. E l’autorità di vigilanza non ha trovato niente da ridire sulla strategia aziendale di Parfin, corrispondente tra l’altro a quella delle sue concorrenti multinazionali come Danone e Nestle195

Consob ha anche verificato, tramite il collegio sindacale, l’adeguatezza delle procedure di controllo interno definite nell’area finanza e il loro corretto funzionamento – e sapevano tutti, anche Consob chi componeva il comitato di controllo interno, comunicato ampiamente al mercato in occasione dell’adozione del Codice di Autodisciplina nel 1999 e poi riattenzionato nel 2002 (come si vedrà oltre) e che in pratica utilizzava la stessa struttura di controllo operativa in Parmalat s.p.a., ovvero l’omnipresente Tonna (che comunicava male ma era all’epoca molto competente e bravo ed affidabile) e Viotto dipendente della stessa Parmalat s.p.a., e non ha avuto niente da ridire.

Cioè la strategia del gruppo, persino la compatibilità economica (contestata invece agli amministratori non esecutivi, come se solo loro, per vie occulte e misteriose dovessero essere a conoscenza di cosa era il gruppo e come aveva operato) di un ammontare così

194 V. Relazione per la Commissione 23.10.03 , tra l’altro in allegato sub 11 alle note d’udienza 27.10.08 della difesa Silingardi

195 Cf. oltre alla relazione scritta esame consulente Poggiali in verb. Trasc. Ud. 2.4.07

rilevante di liquidità rispetto alla incalzante politica di acquisizioni di centinaia di società estere e l’elevato indebitamento, era ritenuta verosimile da tutti.

Dalla Consob per prima che ha avuto contezza della rapida e consistente politica espansionistica, del gruppo e nulla ha avuto a che dire, rilevando semplicemente come fosse un fattore di rischio, l’utilizzo della caymanense Bonlat quale “cassaforte del gruppo”. Nulla da dire neanche sulle procedure di controllo dei flussi delle società controllate e sulla procedura adottata per la comunicazione societaria, con delega al di là della comunicazione periodica; oggetto di tanto attenzionamento e polemica da parte del PM.

Di rilievo decisivo il fatto che Consob ha visto, in esito ad un’attività di indagine di tale ampiezza e attraverso fonti cognitive minimamente a disposizione degli imputati - non esecutivi e a cui non competono obblighi di vigilanza e controllo dell’andamento della gestione e che non ne hanno i poteri adeguati - le carenze informative contestate agli imputati ed ha concluso, intanto, che rispetto a quanto riportato nel bilancio consolidato al 31.12.02 la situazione al 30.6.03 evidenzia la presenza di un maggior dettaglio descrittivo sia nella relazione sulla gestione sia in nota integrativa”, ed in specifico che le carenze informative non hanno comportato alcun effetto sui saldi di bilancio ( utile e patrimonio netto) ma si sostanziano unicamente in una incompletezza della disclosure.

“ In tali casi, in cui - si ribadisce - le carenze non producono effetti sui saldi di bilancio, la Commissione ha sempre ritenuto di intervenire utilizzando i propri poteri specifici in materia di trasparenza societaria piuttosto che attivare i poteri di impugnativa (del bilancio) di cui all’art. 157 comma secondo del TUF”196.

Conclusivamente dalla disamina dell’intervento Consob a partire dal luglio 2003 ricava il Collegio le seguenti considerazioni:

- Consob ha ritenuto la comunicazione periodica il punto di approdo e concentrazione rilevante della comunicazione societaria, ed in specifico ha verificato l’effettività dei valori dell’indebitamento e della liquidità appostati in bilancio;

- ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio Parfin tutte le informazioni in tempi brevi, considerato quelli necessari a estrapolare e redigere i dettagli richiesti, e la verifica con le società di revisione, anche tramite i bilanci delle controllate, e queste informazioni hanno convinto Consob che il bilancio 31.12.02 così come la semestrale, già soddisfacentemente dettagliata, non evidenziavano profili di dubbi in punto di effettività.

196 Sempre nella relazione per la Commissione 23.10.03 Consob spiega anche le condivisibili ed apprezzabili motivazioni , considerato che anche una impugnativa del bilancio da parte di Consob potrebbe avere effetti devastanti sul prezzo di un titolo quotato, attestando che al di là della tutela della trasparenza c’è un aspetto di falsità del bilancio “ciò tra l’altro in ragione del fatto che a differenza dell’impugnativa l’utilizzo dei poteri di cui all’art. 114 consente un immediato ed efficiente ripristino delle condizioni di trasparenza per gli investitori.”

E tutto ha considerato Consob: i riacquisti di bonds 197; i bonds emessi successivamente, in linea con la riserva di Ferraris di non escludere altre possibili acquisizioni convenienti per la società; l’investimento nel Fondo Epicurum ( e neppure Consob ha consultato Internet e non si è resa conto che doveva essere falso perché sarebbe stato, pur sconosciuto, uno dei dieci fondi più consistenti al al mondo) ponendosi semmai il problema di valutarne il valore e quindi di verificarne la convenienza, preso atto – ma è solo ovvio – che il Fondo doveva ancora presentare il suo bilancio annuale.

E questo hanno saputo gli imputati e potuto riscontrare: che innanzi tutto i dati di bilancio consolidato 2002 corrispondevano al vero, come del resto già attestato dalla società di revisione; che la Consob svolgeva il suo doveroso ed essenziale compito di vigilanza e controllo, dando istruzioni su come meglio garantire il maggior dettaglio conoscitivo della comunicazione societaria, messo subito in atto ed esigendo altresì la riclassificazione della voce relativa ai prestiti obbligazionari con i dettagli ritenuti opportuni, anche questo prontamente attuato; che non sanzionava la società a nessun livello.

Ragionevolmente gli imputati potevano trarre la conclusione che gli esecutivi avevano tutto sotto controllo, tant’è che tranquillamente ed immediatamente avevano fornito a Consob le informazioni richieste; che sempre Consob, che era in grado di andare a verificare, non contestava la strategia del gruppo e riteneva compatibile il rapporto tra liquidità e indebitamento (che fosse tanto elevato e sarebbe stato preferibile, appena possibile, ridurlo è di assoluta ovvietà, ma è altra questione ): anzi lo riteneva sostenibile come aveva verificato con una indagine a tappeto.

Ed allora non si vede come possa negarsi credito agli imputati quando dichiarano, in sostanza, che loro erano tranquilli perché constatavano, con soddisfazione, che le richieste venivano prontamente evase pur nei brevissimi termini concessi da Consob, a riprova che i conti erano ben tenuti, che il controllo sui flussi delle controllate era effettivo e che solo era opportuno distinguere le categorie di debiti che componevano la voce riassunta come indebitamento verso banche.

Del resto, fino a che qualcuno non è andato a leggere i dati di Bloomberg, era andato bene

Del resto, fino a che qualcuno non è andato a leggere i dati di Bloomberg, era andato bene