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Gli interventi nella legge finanziaria

Donna e lavoro in Europa

LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI E FAMILIARI: IN- IN-TERVENTI NELL’ANNO EUROPE DELLE PARI

5. Gli interventi nella legge finanziaria

Dal comma 1250 al comma 1263 dell’art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 sono contenuti interventi di diversa natura riconducibili al tema della solidarietà sociale che risultano di competenza di diversi ministeri, vista la ripartizione delle deleghe del Ministro del lavoro tra Solidarietà sociale e Politiche familiari, cui occorre aggiungere la competenza del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, che – in base al comma 1259 - concorre alla determinazione e al finanziamen-to, ad esempio, del “piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido5, i servizi integrativi, diversificati per modalità struttura-li, di accesso, di frequenza e di funzionamento e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di fa-vorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della co-pertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Li-sbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese”.

Le disposizioni omogenee cui ci si riferisce nell’apposito titolo

(5) nella Strategia di Lisbona dell’Unione europea, oltre a ricerca, innovazione, tassi di occupazione, imprenditorialità ecc., si parla anche di asili nido, fissando ai 27 stati membri l’obiettivo di raggiungere entro il 2010 la quota del 33% di posti disponi-bili per 100 bambini in età 0-3 anni. L ‘Italia si trova al livello 9,9%.

sono, appunto, quelle riconducibili alla finalità di favorire la concilia-zione tra tempi di vita e di lavoro e sono comprese nel campo di ope-ratività del c.d. Fondo per le politiche della famiglia regolato nel comma 1250 chiamato a istituire e finanziare l’Osservatorio naziona-le sulla famiglia e per finanziare naziona-le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (oltre ad altre finalità espressamente indicate nella norma).

Nel successivo comma 1254 viene riscritto l’art. 9 della l. 53/2000 che non risulta più finanziato dal Fondo per l’occupazione, ma – ap-punto – dal diverso Fondo per le politiche della famiglia.

In particolare il nuovo testo dedicato alle Misure a sostegno della flessibilità di orario (uno dei principali strumenti innovativi volti a fa-vorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro in Italia) allarga il campo di applicazione oggettivo e soggettivo della precedente versio-ne dell’articolo, dispoversio-nendo il finanziamento in favore di aziende (non più solo private) anche sanitarie locali e aziende ospedaliere “che ap-plichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le fi-nalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavo-ratore padre, anche quando uno dei due sia lavolavo-ratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’or-ganizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a do-micilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, fles-sibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o la-voratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la for-mazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico”.

A ciò il legislatore aggiunge che le risorse possono “essere in parte

destinate alle attività di promozione delle misure in favore della con-ciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di se-lezione e valutazione dei progetti” (comma 1255) e che spetta ad un decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i di-ritti e le pari opportunità, definire i criteri per la concessione dei rela-tivi contributi. Il legislatore fissa una graduatoria: le richieste dei con-tributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concor-renza della somma che residua una volta esaurite le richieste di con-tributi delle imprese private.

A tali disposizioni occorre aggiungere il comma 1266 che modifi-ca nuovamente il testo dell’art. 42, comma 5, del dlg.vo 151/2001 de-dicato al congedo straordinario per la cura delle persone disabili af-fermando che “I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al pre-sente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”.

Permettetemi di ringraziare al termine di questa esposizione il Consiglio Superiore della Magistratura, che è la mia casa madre, il Presidente del Comitato pari opportunità e il Comitato tutto, nonchè il gruppo di lavoro tecnico scientifico, che coordino e che opera pres-so il Dipartimento di cui ho la responsabilità, composto da esperti e giuristi di grande sensibilità e competenza e, in particolare, la profes-soressa Laura Calafà dell’ Università degli studi di Verona. Desidero ringraziare, infine, i colleghi magistrati e i dirigenti della Presidenza del Consiglio, che supportano quotidianamente il mio lavoro e, non ultimi, i dirigenti dell’ ISFOL e dell’ ISTAT, che curano il monitorag-gio delle politiche di competenza del Dipartimento.

LA PROFESSIONE DI AVVOCATA NELLA PROSPETTIVA

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