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IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LE RICADUTE SULLO STATO DEL MAGISTRATO DONNA

Magistratura al femminile

IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LE RICADUTE SULLO STATO DEL MAGISTRATO DONNA

Dott.ssa Luisa NAPOLITANO Componente C.S.M. e del CPOM

L’evento attuale costituirà anche per il futuro una iniziativa da ri-cordare, perché per la prima volta viene sperimentato questo nuovo metodo, cioè quello del confronto tra la Magistratura, l’Avvocatura e le altre Magistrature; e già i risultati della giornata indicano che que-sto sarà un metodo sicuramente utile per conseguire obiettivi che sono spesso anche molto comuni alle donne oggi presenti. Un’altra iniziativa, importante, che voglio ricordare, è quella del seminario organizzato dal CSM nel 2004: mi riferisco al progetto con un finan-ziamento Europeo sul tema “la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale”. Quello che voglio ri-cordare di quell’incontro è il documento finale. Il libro contiene al-cuni punti scritti non solo dalle Magistrate italiane, ma anche dalle Magistrate francesi, spagnole e forse anche da qualche Magistrato rumeno. Credo che questi punti fermi ce li dobbiamo sempre ricor-dare, perché è giustissimo quello che ha detto Maria Antonietta Fio-rillo, cioè: di quale riforma dell’ordinamento giudiziario stiamo par-lando? Di questo poi proverò a dire qualcosa. Però va anzitutto ri-chiamato quanto abbiamo detto noi quella volta. Voglio ricordare al-meno due punti fermi che possono rappresentare una risposta sia alla riforma Castelli, sia al decreto Mastella. Mi riferisco, cioè, al punto in cui si parla della conciliazione della vita professionale e della vita familiare, laddove si dice “premesso che l’organizzazione del lavoro è essenziale ai fini del miglioramento complessivo del ser-vizio giustizia e che la tematica dell’uguaglianza uomo e donna deve essere oggi modernamente pensata soprattutto nell’ottica di una mi-gliore gestione delle Risorse Umane e della valorizzazione del ruolo e della specificità delle donne ai fini del buon andamento della giu-risdizione, bisognerà darsi carico di questa esigenza, prevedere ri-medi diretti a neutralizzare gli effetti negativi del periodo di asten-sione ed a consentire un rientro in servizio senza penalizzazioni sulla carriera e sulla professionalità”. Al punto n. 7) si rinviene l’invito ad

“approntare valutazioni di professionalità ancorate soprattutto all’e-sperienza e all’impegno sul campo al fine di evitare che le donne,

at-traverso la valorizzazione di titoli e concorsi, vengano fortemente li-mitate, penalizzate per l’intera durata della loro carriera con inevita-bili conseguenze sulla assunzione di incarichi di vertice”. Ecco, que-sto si diceva allora, eravamo nel 2004: “Sotto queque-sto profilo nella realtà italiana la recente riforma dell’ordinamento giudiziario enfa-tizza ai fini della carriera dei Magistrati i momenti della competizio-ne concorsuale e riduce la formaziocompetizio-ne al mero presupposto funzio-nale di questa, e dunque, rappresenta per le donne Magistrato un og-gettivo ostacolo al raggiungimento di posizione di responsabilità, ag-gravando le condizioni di compatibilità tra lavoro professionale e vita familiare”. Ecco, anche perchè partecipai a questo lavoro, trovo questo punto ancora fondamentale e credo che sia stato utile richia-marlo.

Questa è quindi un’ occasione gradita per riflettere ancora una volta appunto nella prospettiva del futuro prossimo, della prospetti-va Europea sul tema della Magistratura al femminile. E’ stato inevi-tabile un po’ per tutti oggi guardare indietro, per celebrare i risulta-ti del Comitato Pari Opportunità ed il ruolo avuto dal Consiglio Su-periore della Magistratura. Dobbiamo ricordare che l’ordinamento giudiziario del 1942 prevedeva all’articolo 8, quale requisito per l’am-missione alle funzioni giudiziarie, l’appartenenza al sesso maschile.

Ecco, sappiamo che con il primo concorso in Magistratura (oggi è già stato detto), nel 1965 furono nominate le prime otto donne che rappresentavano lo 0,14 % dei Magistrati in servizio allora, che erano 5647. Alla fine degli anni Settanta le donne Magistrato erano 101; alla fine degli anni Ottanta avevano raggiunto la percentuale del 23 %. Oggi le donne in Magistratura sono circa il 40 % rispetto agli uomini, e quindi possiamo dire che la crescita della presenza femminile in Magistratura è stata costante negli anni, ed appare ormai inarrestabile, tanto che (e questo è un altro dato che forse oggi non è stato ricordato) attualmente tra i Magistrati avente età non superiore ai quaranta anni le donne sono numericamente più degli uomini.

Ora, a fronte di questa crescente femminilizzazione della Magi-stratura, questo dato importante e fondamentale, a mio avviso, non è stato sufficientemente considerato nell’affrontare la Riforma dell’Or-dinamento Giudiziario. La Riforma Castelli in una battuta, riprenden-do un passo di quello che fu il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura sul disegno di legge di riforma dell’Ordinamento Giudiziario nel marzo del 2002 “ prevede modalità di progressione in carriera che appaiono tali da svantaggiare in modo

proporzionalmen-te maggiore i Magistrati donna piuttosto che i Magistrati uomini e questo è in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con il dispo-sto della legge 125 del 1991”.

Vista anche l’ora tarda, non ripercorrerò oltre tutte quelle che sono state le critiche specifiche alla riforma Castelli, perché in parte alcuni passaggi ci sono già stati ed in quanto è evidente che una pro-gressione in carriera fondata su plurimi concorsi per titoli e per esami è chiaramente penalizzante per tutti i Magistrati, ma ancora più per le donne Magistrato. E’ un meccanismo, l’abbiamo già detto tante volte, che lungi dal selezionare i migliori, incentiva, rende reale il pericolo di carrierismo, e ovviamente in queste condizioni le donne sono sem-pre svantaggiate per il doppio o triplo ruolo che la vita riserva loro.

Anche la rigidità nel passaggio delle funzioni, le incompatibilità di-strettuali nel passaggio dalle funzioni giudicanti a requirenti e vice-versa ovviamente rappresentano una penalizzazione particolare per le donne che normalmente sappiamo, nella scelta delle sedi, ed in occa-sione dei tramutamenti, sono indotte a privilegiare le esigenze fami-liari rispetto alle proprie vocazioni professionali.

Questi sono tutti temi sui quali bisognerà interrogarsi per cercare quel giusto equilibro che consenta, che garantisca, un apporto della componente femminile alla costituenda carriera del Giudice. Una cor-retta risposta in questo senso è indispensabile per evitare - appunto – l’esclusione delle donne dagli incarichi apicali della Magistratura, come sottolineava bene chi mi ha preceduto, ma anche l’accesso ai gradi di appello o di Cassazione.

Ci sarà un parere del Consiglio Superiore sul disegno di legge Ma-stella. In questi giorni la Sesta Commissione sta completando i suoi la-vori. Ecco, mi auguro che qualche riflessione anche in questa chiave sarà espressa alla luce di quanto oggi è emerso. Forse anche il Comi-tato Pari Opportunità riuscirà a dare velocemente un contributo utile.

A questo punto vorrei un attimo riprendere il discorso di Evelina Canale che giustamente ha sottolineato l’importanza della nota circo-lare del 1996. Dobbiamo dare atto che è stato anche conseguito il ri-sultato dell’inserimento delle regole introdotte nella stessa circolare in quella sulle tabelle degli Uffici Giudiziari 2006 – 2007. Personalmente ritengo anche importante il risultato dell’istituzione dei Magistrati Di-strettuali, e sostengo la necessità di andare a verificarne il funziona-mento, perché questa è un’altra questione importante che, sia pure un po’ fuori dal tema assegnatomi, volevo ricordare solo un momento.

Ecco, però, proprio partendo dalla sottolineatura di Evelina Ca-nale, io vorrei affidarvi questa riflessione, perché i risultati appena

ri-chiamati sono stati messi a rischio da alcune modifiche introdotte negli uffici di Procura dal decreto legislativo n. 106. Non so se tutti ne abbiamo la consapevolezza, ma ovviamente con l’abrogazione dell’art.

7 ter, oggi il Consiglio Superiore della Magistratura può approvare sol-tanto le tabelle degli uffici giudicanti ed al momento, sicuramente, non può porsi più in una logica di approvazione dei progetti organiz-zativi delle Procure. Il C.S.M. potrebbe essere limitato nel controllo.

Ecco, questo è un problema serio, è un problema del quale il Consi-glio dovrà darsi carico, a mio avviso, e correggere questo sistema al-meno fino a quando resterà in vigore, quanto al-meno intervenendo tra-mite la propria attività paranormativa. Questo per dire, - riprendendo sempre un passaggio di Evelina Canale - che quella finalità di “main-streaming“, cioè quell’affrontare, nuotare al centro della corrente per affrontare discriminazioni (che fu la finalità del Comitato Pari Oppor-tunità), è una necessità ancora oggi, perché tanti risultati che sembra-vano acquisiti in un momento storico in cui il legislatore si pone a riformare l’ordinamento giudiziario, potrebbero svanire, o comunque mi sembra importante difendere. Ecco, io credo che il Comitato Pari Opportunità e il Consiglio Superiore faranno ancora la loro parte come hanno fatto in fondo in questi anni. Non dimentichiamo che il C.S.M. ha operato modernizzando un Ordinamento Giudiziario pree-sistente alla Costituzione, adeguandolo ad una Costituzione che aveva indicato una nuova figura di Magistrato cioè non più un Magistrato funzionario.

Il Consiglio Superiore si è dato carico in tutti questi anni di mo-dernizzare ed adeguare l’Ordinamento Giudiziario ai tempi e anche alla presenza femminile delle donne. Si tratta di un percorso da ri-prendere.

CAPITOLO IV

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