• Non ci sono risultati.

PARI OPPORTUNITA’ E MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA Dott.ssa Solveig COGLIANI

Contributi dai CPO delle professioni legali

PARI OPPORTUNITA’ E MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA Dott.ssa Solveig COGLIANI

Consigliere TAR Lazio e Componente CPO della magistratura amministrativa

La magistratura: nel 2000 il 33.3 per cento dei magistrati di ogni ordine e grado è donna.

Tuttavia la presenza non supera il 15 per cento del totale dei ma-gistrato alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato/TAR, nella Magi-stratura Militare.

I numeri e le percentuali peggiorano ulteriormente quando si con-siderino gli incarichi direttivi e nessuna donna Presidente della Corte di Cassazione, ed inoltre, nella Cassazione, e in Tribunale, solo il 7.6 per cento delle cariche è rivestito da donne.

*1

A fronte di tale dato generale è necessario soffermarsi specifica-mente sulla giustizia amministrativa, che riveste un carattere di parti-colarità, a causa della circostanza oggettiva della trasformazione di tale settore della magistratura, a seguito della istituzione dei Tribuna-li amministrativi regionaTribuna-li (giudici di primo grado) a fianco del Con-siglio di Stato, solo nel 1971.

La situazione fotografata allo stato attuale è la seguente:

I Magistrati in servizio alla data del 7 maggio 2007 sono:

- Presidente del Consiglio di Stato n. 1 (uomo),

- Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 1 (uomo),

- Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato n. 23 (di cui solo 1 donna),

- Presidenti di TAR n. 20 (tutti uomini),

(1) Questo intervento è pubblicato a distanza di qualche mese dal Convegno. Solo di qualche mese fa è la notizia della nomina della collega Gabriella Luccioli, tra le prime donne ad entrare in magistratura, nel 1963, a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Non si può che segnalare positivamente questo nuovo dato, rivolgendo i più cari auguri alla collega, con l’auspicio che sia il segno di un nuovo percorso di ef-fettiva parità.

- Consiglieri di Stato n. 98 (7 donne e 91 uomini),

- Consiglieri – Primi referendari e Referendari TAR n. 297 (di cui 62 donne e 235 uomini),

- Magistrati della Sezione Speciale di Bolzano n. 8 (3 donne e 5 uo-mini).

Le rilevazioni numeriche sono di ancor maggiore impatto se si guardano i dati che riguardano i concorsi. Dinnanzi al fattore che concerne l’ultimo concorso di accesso al TAR (d.P.C.M. 25.11.2004), in cui hanno presentato la domanda di partecipazione n. 2369 (di cui 1197 donne e 1172 uomini) ed hanno completato le prove scritte solo 377 candidati (di cui 170 donne e 207 uomini), con ammissione agli orali di 38 concorrenti (11 donne e 27 uomini), la situazione è ben di-versa per gli esami al Consigli di Stato:

- nel concorso a due posti di consigliere di Stato, indetto con de-creto del Presidente del Consiglio di Stato del 2.1.2002, i candida-ti che hanno presentato domanda di partecipazione erano 63, di cui solo 10 donne – hanno vinto 2 uomini;

- nel concorso a due posti di consigliere di Stato, indetto con de-creto del Presidente del Consiglio di Stato del 2.1.2003, i candida-ti che hanno presentato domanda di partecipazione erano 85 (7 esclusi), di cui solo 13 donne – hanno vinto 2 uomini ed è stato dichiarato idoneo 1 uomo;

- nel concorso a due posti di consigliere di Stato indetto con de-creto del Presidente del Consiglio di Stato del 30.3.2006, i candi-dati che hanno presentato domanda di partecipazione sono 93 (7 esclusi), di cui solo 13 donne.

Sovviene, peraltro, un altro fattore da considerare, ovvero la cir-costanza che, per lo più le poche donne, che decidono di partecipare, non hanno figli.

Nella storia della nostra magistratura, solo due donne hanno su-perato il concorso al Consiglio di Stato.

Non può che emergere con evidenza il fatto che, a fronte di un’af-fermata parità in ambito teorico tra uomini e donne e di una crescita notevole della partecipazione della componente femminile nei con-corsi pubblici ed in magistratura, l’accesso delle donne al Consiglio di Stato sconta ostacoli, costituiti da fattori socio-politici, che devono es-sere oggetto di riflessione:

- da un lato, sono presenti le generali difficoltà che le famiglie e le donne, in prima persona, affrontano nella composizione degli im-pegni professionali e familiari e dunque i profili di tipo ORGA-NIZZATIVO-SOCIALE;

- dall’altro, rileva la specificità del concorso al Consiglio di Stato (uno dei tre sistemi di accesso a tale organismo), cui si partecipa in ETA’ più avanzata (rispetto a quella immediatamente successi-va all’uscita dall’università per necessità di titoli ed anni di servizi ai fini dell’ammissione), quando sulle donne maggiormente grava l’assistenza ai figli ed ai genitori anziani;

- dall’altro ancora, incidono le modalità di svolgimento della sele-zione, che presuppone una PREPARAZIONE MANUALISTICA e non ‘primariamente’ di valorizzazione dell’esperienza professiona-le.

I tre elementi evidenziati comportano la conseguenza – oggettiva-mente verificata – della difficoltà della stessa partecipazione per le donne, che pur non si sottraggono a competizioni, che si fondino sul merito (come evidenzia la crescita della presenza femminile in tutti i concorsi pubblici ed in particolare nella magistratura ordinaria ed ora anche nel concorso per l’accesso ai TAR).

A fronte di tale situazione, solo con una delibera del 21 aprile de 2006 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è stato, finalmente, istituito il Comitato di pari opportunità della magistratu-ra amministmagistratu-rativa. Il ritardo emagistratu-ra forse dipeso dalla convinzione che nella magistratura amministrativa non vi fosse la necessità di dare at-tuazione alla disposizione normativa contenuta nella l. n. 125 del 10 aprile 1991.

Tale disciplina aveva per obiettivo il perseguimento dell’egua-glianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, mediante la rimo-zione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzarimo-zione di pari opportunità, ricorrendo, ove necessario all’adozione di azioni positive, ovvero di misure destinate a “rimuovere gli ostacoli che di fatto impe-discono la realizzazione delle pari opportunità” (art. 1).

Da quanto evidenziato non può che, al contrario, affermarsi, come anche per i magistrati amministrativi si ponga un problema di parità effettiva, che passa per un verso dalla necessità di creazione delle con-dizioni idonee a che anche le donne abbiano le stesse possibilità di ac-cesso ai superiori ordini decisionali, per altro verso dalla esigenza,

che, man mano che la presenza femminile si accresce, si assicuri una parità di condizioni lavorative e a tutela dei diritti riconosciuti dall’or-dinamento. Il Comitato pari opportunità per la giustizia amministra-tiva ha iniziato immediatamente ad operare con una prima azione di parità ottenendo che nella commissione di concorso al Consiglio di Stato sia garantita la presenza di un magistrato donna (peraltro, l’uni-co Presidente di Sezione in servizio).

Altresì, il Comitato si è dotato subito di un regolamento interno di funzionamento e ha attivato un sito internet di riferimento.

La funzione dei comitati di pari opportunità si è andata riem-piendo di nuovi significati a seguito dell’impulso della politica comu-nitaria e degli atti legislativi di recepimento a livello nazionale.

Per quanto riguarda l’Italia devono ricordarsi la legge comunitaria per il 1994, l. 6 febbraio 1996 n. 52 e la l. 17 maggio 1997 n. 144, re-canti delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi desti-nati a ridefinire le funzioni della l. n. 151 del 1991. La delega era eser-citata con il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 196, che ha innovato profonda-mente la disciplina in materia di azioni positive, nel senso della predi-sposizione di azioni positive che assicurino la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

L’Unione Europea ha contribuito e contribuisce al miglioramento di tale situazione.

La parità per i due sessi è, innanzitutto, principio sancito dal Trat-tato di Amsterdam (maggio 1999).

Ancor prima, la Commissione Europea aveva promosso una rete internazionale

di donne per favorire l’analisi della situazione in tutti i Paesi e la messa a punto di strumenti per affrontare tale distorsione del merca-to del lavoro e della vita pubblica.

Nel maggio del 1996 a Roma era sottoscritta la Carta in cui si con-statava che, nonostante l’ormai riconosciuta uguaglianza giuridica, permane “una ineguaglianza nelle istanze e negli organismi decisionali in campo politico, economico e sociale a livello locale, regionale, nazio-nale ed europeo…” e si lanciava un appello «per un rinnovamento po-litico e sociale», nonché si sottolineava che tale situazione denota

«una mancanza di democrazia cui occorre porre rimedio», ribadendo

l’impegno a “favorire l’accesso delle donne, in modo equivalente agli uo-mini, in tutti i luoghi di potere, di influenza e di decisione”.

Il Quarto Programma d’Azione a medio termine per le pari op-portunità per donne e uomini 1996/2000 ha incorporato, nella sua for-mulazione, tali principi ed ha promosso progetti ed azioni per l’em-powerment (cfr. sito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento diritti e pari opportunità).

Il nuovo art. 51 della nostra Costituzione sancisce “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Il principio, dunque, risulta nel nostro ordinamento, oltre che nel Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. n. 198 del 2006, ormai co-stituzionalizzato, divenendo imprescindibile operare interventi rivol-ti a creare per uomini e donne le medesime chances .

Deve, conseguentemente, salutarsi con interesse l’inizio dell’azio-ne del comitato pari opportunità per la magistratura amministrativa, che ha da subito affrontato talune questioni di rilevanza generale:

nella dimensione organizzativa, l’affiancamento di strutture per l’adempimento degli oneri familiari a sostegno dei colleghi uomini e donne;

sotto il profilo giuridico, lo studio delle regole dell’applicabilità alla magistratura dell’istituto dell’assegnazione temporanea, diretto alla tutela dell’unità familiare previsto dall’art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001, dopo la sentenza n. 1069 del 2007 del Consiglio di Stato, che, da ultimo, ha affermato, da un lato, la natura generale della norma in menzione e, dunque, la sua astratta applicabilità anche alla tura e dall’altro, la facoltà dell’organo di autogoverno della magistra-tura di provvedere ad integrare la normativa, tenendo conto sia delle particolari condizioni dei magistrati che la specificità delle funzioni svolte, nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia ed indi-pendenza di tale organo2.

(2) Al momento in cui questo articolo viene pubblicato, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha approvato, nella seduta di dicembre 2007, su

propo-Altresì, deve evidenziarsi l’importanza della partecipazione del neo-costituito

Comitato a questo convegno organizzato dal Consiglio superiore della magistratura sul tema “Il diritto alle pari opportunità fra attua-zione e negaattua-zione”, lo scorso 22 maggio, nell’anno europeo delle pari opportunità, in cui si è significativamente avviata l’istituzione della Rete dei comitati.

L’iniziativa costituisce occasione unica per il coordinato sviluppo degli strumenti politici e sociali idonei alla concreta realizzazione della pari partecipazione di tutte le componenti della nostra società alla vita del Paese.

sta del CPO, l’introduzione dell’art. 30 bis nel Regolamento del funzionamento interno del Consiglio di Presidenza in materia di “Assegnazioni temporanee a tutela della ge-nitorialità”, disciplinando per la magistratura amministrativa l’istituto previsto dall’art.

42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001. Inoltre, il Comitato pari opportunità per i magistrati am-ministrativi ha, negli ultimi mesi proposto un questionario per rilavare la situazione reale all’interno degli uffici; ha avviato un’indagine in ordine alla fattibilità di conven-zioni con asili nido per il personale amministrativo e della magistratura; ed ha allo stu-dio una proposta per l’organizzazione delle udienze a tutela della genitorialità.

PARI OPPORTUNITA’ E MAGISTRATURA CONTABILE

Outline

Documenti correlati