• Non ci sono risultati.

La CIVIT e l'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

La trasparenza nella riforma Brunetta

4. La CIVIT e l'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

Per rendere effettivi gli obblighi di trasparenza esposti e, quindi, per realizzare il ciclo della performance, è necessario potenziare i controlli. A tal fine, il decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 13, istituisce e disciplina la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Nella pratica è un'autorità e, infatti, il testo iniziale la prevedeva come tale. Oggi, poi, ciò riceve ulteriore conferma visto che la Commissione è stata sostituita dall'Autorità nazionale anticorruzione. E' un organo collegiale formato da cinque membri, scelti tra esperti con elevata professionalità anche al di fuori della pubblica amministrazione. Questi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi, delle Commissioni parlamentari competenti. I componenti, inoltre, non possono svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né devono averli svolti nei tre anni precedenti rispetto alla nomina. Il loro incarico dura per sei anni e possono essere confermati solo una volta. Durante la prima seduta viene nominato il presidente dagli stessi componenti della CIVIT. Questa nomina anche il

60 Cfr. P. Mastrogiuseppe e R. Ruffini, La riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione, IPSOA, Milano, 2010, p. 237-240, 245-246.

direttore generale che ha funzione di vertice organizzativo. L'organizzazione della Commissione è autonoma: questa ha dei regolamenti propri, che vengono approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e si occupa anche della propria gestione finanziaria. Può, poi, avvalersi di un personale massimo di 30 unità e può anche ricorrere a non più di dieci collaboratori esterni, esperti in misurazione e valutazione della performance e in prevenzione e lotta alla corruzione. La CIVIT, inoltre, collabora con l'Ispettorato per la funzione pubblica a cui può richiedere indagini, accertamenti e relazioni. Le funzioni svolte dalla Commissione riguardano il processo di valutazione e il controllo interno. Coordina, infatti, le funzioni di valutazione degli Organismi indipendenti. Deve, poi, assicurare livelli minimi essenziali e standard secondo cui gestire il ciclo della performance, valutazione e trasparenza: deve, cioè, rendere nazionalmente uniformi gli strumenti come il Piano e la Relazione sulla performance o i misuratori per la valutazione. Questo è un obiettivo molto difficile da realizzare visto che ci sono tante realtà amministrative diverse. La Commissione fornisce, poi, un supporto tecnico alle fasi del ciclo di gestione della performance e ne sostiene il suo miglioramento. Ancora, tra le competenze della CIVIT, risultano la diffusione della legalità e della trasparenza attraverso un'apposita Sezione che predispone le linee guida per l'adozione del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza. La Sezione si serve anche di altri strumenti come i codici etici, i sistemi di rotazione degli incarichi, le modalità di rendicontazione e il controllo dei dipendenti. Il principio di trasparenza vale anche per l'attività svolta dalla Commissione: questa deve rendere pubblici i suoi risultati e deve metterli a disposizione dei centri di ricerca e delle associazioni di utenti; deve, poi, inviare una relazione annuale al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. In realtà già nel 2011 la Commissione ha mostrato i primi segni di inefficacia. A

tal proposito, i suoi difetti vengono elencati nella lettera con cui Pietro Micheli, membro della CIVIT, dà le sue dimissioni: secondo quest'ultimo, l'organo in questione ha creato ulteriori appesantimenti burocratici e non ha risolto i problemi organizzativi e di sistema, ma si è concentrato solo sulle performance individuali, deprimendo il senso di appartenenza dei dipendenti pubblici. Anche la Commissione europea, sempre nel 2011, ha formulato delle richieste all'Italia per verificare la concreta utilità della CIVIT, ma non ha ricevuto risposte adeguate.

Oltre che dalla CIVIT, le funzioni di controllo vengono svolte anche dall'Organismo indipendente di valutazione della performance. Quest'ultimo è regolato dall'articolo 14: è previsto per ogni amministrazione statale e sostituisce i servizi di controllo interno, disciplinati dal decreto legislativo n. 286 del 1999. Svolge numerose funzioni: monitora il sistema della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e ne redige una relazione annuale che invia alla CIVIT. Comunica, poi, le disfunzioni degli organi di governo alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla stessa CIVIT. Inoltre, valida la Relazione sulla performance, cioè ne attesta la correttezza, la completezza e l'idoneità, altrimenti la Relazione non sarebbe efficace, e ne assicura la pubblicazione sul sito istituzionale. Garantisce anche i processi di misurazione e valutazione e l'uso dei premi: non si limita, quindi, ad un semplice controllo interno, ma entra nel merito delle modalità concrete di valutazione. Propone, poi, all'organo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi. Risponde delle linee guida fissate dalla CIVIT. Promuove e controlla l'adempimento degli obblighi di trasparenza e integrità, quindi interviene nel merito. Verifica anche il rispetto delle politiche delle pari opportunità. Ne risulta, dunque, che spesso le funzioni dell'Organismo si sovrappongono a quelle della Civit. L'Organismo

prende in considerazione anche le valutazioni del personale nei confronti dei dirigenti: non le utilizza, però, come strumento per l'assegnazione dei premi ai dirigenti stessi, ma li reputa necessari per rilevare eventuali disfunzioni organizzative. L'organismo, poi, interseca le sue competenze anche con i dirigenti quando si occupa della valutazione dei dipendenti. Riguardo alla composizione, è un organo monocratico o collegiale, nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e formato da tre membri con elevate competenze di management: i suoi membri non possono essere, perciò, scelti con discrezionalità, ma bisogna tener conto dei loro curriculum, che vengono comunicati anche alla CIVIT. Sono, inoltre, previste incompatibilità per coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali oppure che li abbiano rivestiti nei tre anni precedenti. In ogni Organismo è presente una struttura tecnica, cioè un ufficio interno diretto da un responsabile: tale ufficio svolge le attività pratiche come le indagini o le istruttorie.

Secondo l'articolo 15, anche l'organo di indirizzo politico- amministrativo contribuisce a garantire la produttività, promuovendo la cultura della responsabilità. I programmi politici perseguono il merito, la trasparenza e l'integrità.61