La trasparenza nella riforma Brunetta
3. Un nuovo concetto di trasparenza: “accessibilità totale”.
Come visto, la riforma Brunetta è prevalentemente concentrata sull'ottimizzazione della performance e, quindi, dedica poco spazio
56 L. Oliveri, op. cit. , p. 45- 52.
57 I. Luchi, P. Reali e S. Chiarelli, op. cit. , p. 38. 58 L. Oliveri, op. cit. , p.53.
alla trasparenza. Quest'ultima, però, costituisce uno dei presupposti necessari per la realizzazione della riforma stessa. Nel decreto legislativo n. 150 del 2009 il concetto di trasparenza cambia notevolmente. L'articolo 11 la definisce come “accessibilità totale” e, in questo caso, “totale” va inteso come “automatica”, cioè come un'acquisizione di dati, documenti e informazioni senza instaurare un procedimento. Tali informazioni, infatti, devono essere messe a disposizione dalle amministrazioni attraverso appositi strumenti come la pubblicazione sui portali istituzionali. I dati minimi da rendere noti riguardano: le informazioni sull'organizzazione, cioè sedi, numeri di telefono e indirizzi, ma anche competenze e direttive; gli indicatori mediante cui misurare l'uso delle risorse in rapporto ai risultati ; i risultati finali.
Secondo il comma 1 dell'articolo 11, la trasparenza ha la funzione di “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”: i cittadini, cioè, devono avere la possibilità di conoscere la gestione e la produttività delle pubbliche amministrazioni. Questa disponibilità di informazioni a cui può attingere chiunque risulta innovativa rispetto alla legge n. 241 laddove, invece, la conoscibilità dei documenti amministrativi viene limitata agli interessati e ai controinteressati, cioè a coloro che abbiano una posizione soggettiva da difendere. Tale ampliamento della trasparenza si spiega con il fine ultimo della riforma: migliorare la qualità dei servizi erogati. Per ottenere tale risultato, è necessario dare agli utenti la possibilità di controllare l'attività svolta da chi gestisce gli stessi servizi. Gli utenti sono gli unici in grado di valutarne l'efficienza in base al loro soddisfacimento.
Sempre in base al comma 1 dell'articolo 11, la trasparenza “costituisce livello essenziale delle prestazioni” ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione: la competenza normativa spetta, dunque, al legislatore statale in via esclusiva. Le
regioni e gli enti locali possono solo garantire livelli maggiori di tutela, ma non possono disciplinare la materia né derogarla. Individuare la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni significa, inoltre, che la stessa è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche ad ogni livello di governo.
Oltre che con i portali internet istituzionali, la trasparenza si attua attraverso l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: è un documento redatto dagli organi di indirizzo politico- amministrativo di ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e secondo gli indirizzi generali forniti dalla Commissione, prevista dall'articolo 13. Tale programma, aggiornato annualmente, assicura la trasparenza della gestione della performance e deve contenere modalità e tempi di attuazione, risorse utilizzate e strumenti di verifica di efficacia della trasparenza e delle misure che garantiscono l'integrità. In particolare, ogni amministrazione deve inserire nel Programma le iniziative volte a garantire la legalità nei settori dove è più elevata la corruzione. Nel caso in cui il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non venga adottato o realizzato oppure nel caso in cui non vengano pubblicati i dati sui siti istituzionali, la sanzione consiste nel divieto di retribuzione di risultato ai rispettivi dirigenti. L'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità è controllato dall'Organismo indipendente di valutazione.
Sempre in attuazione della trasparenza, ogni amministrazione deve presentare il Piano e la Relazione della performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore mediante la pubblicazione sui portali e mediante le “giornate della trasparenza”, cioè giornate seminariali.
E' previsto, poi, l'obbligo di pubblicare una serie di dati sui siti istituzionali nell'apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”: oltre al Programma triennale, al Piano e alla Relazione,
anche informazioni riguardanti i premi, i curricula e le retribuzioni dei dipendenti.
Per facilitare la comunicazione con ogni singolo cittadino si fa anche riferimento alla posta elettronica certificata.
Al comma 4 dell'articolo 11, infine, è stabilito che le pubbliche amministrazioni indichino i servizi erogati e i loro costi: in particolare, tale contabilizzazione deve essere riportata sui propri siti. Lo stesso comma vuole incitare le amministrazioni a ridurre i costi dei servizi attraverso le tecnologie dell'informazione e, soprattutto, attraverso la maggior produttività dei dipendenti: ciò comporterebbe un risparmio sul costo del lavoro.59
Oltre agli adempimenti da parte della pubblica amministrazione, la trasparenza comprende anche il rapporto con i cittadini, inteso come partecipazione. A tal proposito, erano state predisposte le carte dei servizi, ma queste nella pratica non hanno mai trovato attuazione. La trasparenza, nell'accezione di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione pubblica, ad un primo livello, basato sulla comunicazione, crea relazioni fiduciarie tra cittadini ed amministratori. Ad un secondo livello, invece, contribuisce a migliorare la performance perché si rendono note, non solo le attività svolte, ma anche i risultati ottenuti. Una modalità di partecipazione è costituita dall'opzione voice: i cittadini esprimono il proprio parere sui servizi pubblici al fine di incrementarne la qualità. Sono previste, perciò, le interviste di customer satisfaction mediante cui gli utenti possono valutare i programmi attuati. Possono, poi, essere create anche delle piattaforme informative che consentano l'ascolto e l'interazione dei cittadini. Questi, attraverso le loro opinioni, orientano le scelte e la programmazione dei servizi. Nella pratica, però, ci sono molti ostacoli alla partecipazione. Per rendere effettiva quest'ultima, bisogna promuovere un'interazione collaborativa e non conflittuale e bisogna coinvolgere i cittadini, non al termine del
processo decisionale, ma prima che la decisione sia stata presa. In questo modo, i tempi sembrano più lunghi, ma, in realtà, si evitano molti blocchi, che sarebbero innescati dalle reazioni dei cittadini e si crea un rapporto di fiducia con questi ultimi.60