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Integrazione socio-sanitaria: teorie di riferimento e iter normativo

PRESTAZIONI COMPETENZA ONERI INTENSITÀ E DURATA INTERVENTO

2.4 L’iter legislativo dell’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana

2.4.1 La Regione Toscana e il nuovo statuto del

In linea con quanto delineato nel paragrafo precedente, la Regione Toscana, dotata di autonomia in materia sociale, l’11 febbraio del 2005, ha approvato un nuovo statuto regionale, sostituendo quello precedente approvato nel 1971. Significativo è l’art.3 del nuovo statuto, che riecheggia i Principi generali sui quali la Regione Toscana si regge. Tra questi compare: “il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani; attuazione dei principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all’estero alle scelte politiche regionali”42

. Inoltre, la Regione, all’art.4 enuncia le finalità che intende perseguire:

- Il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

- La promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione, dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

- Il diritto alla salute;

- Il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;

- Il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;

- Il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;

- La tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio; - Il riconoscimento delle altre forme di convivenza;

- La promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;

- Il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;

- La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

42 Per il testo del nuovo Statuto della Regione Toscana si rimanda al seguente link:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/71374/Statuto+Regione+Toscana+in+vigore+dal+11++f ebbraio+2005.pdf/1e85276f-307e-4fe0-bc66-

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- La promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente; - La valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del

ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

- La promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;

- La tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato;

- La promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

- Il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale; - L’accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo

delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione sociale;

- La promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;

- Il riconoscimento dell’autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

- La semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità43.

Possiamo sintetizzare tutti questi punti in diverse parole chiave per l’azione politica e programmatoria della Regione Toscana: centralità della persona nel rispetto della sua dignità e nella tutela dei suoi diritti, principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale) e principio dell’integrazione, articolandolo a più livelli, istituzionale, gestionale e professionale. Il 2005 rappresenta un anno molto importante per la Regione Toscana, poiché provvede a ridisciplinare tanto il settore sanitario quanto quello sociale. È del 2005 la revisione normativa in materia dell’assistenza, legge regionale 24 febbraio del 2005 n.41, dal titolo Sistema integrato d’interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, ed è nello stesso giorno che la lungimirante Consulta approva anche la normativa in materia sanitaria, legge regionale 24 febbraio del 2005 n.40, Disciplina del servizio sanitario regionale. Rispettivamente, gli elementi salienti che possiamo rintracciare nella legge 41/2005 sono: “definire con chiarezza la responsabilità dei soggetti istituzionali (regioni ed enti locali) nella programmazione e nell’organizzazione dei servizi ed il necessario coinvolgimento delle diverse espressioni del terzo settore (dal volontariato alla cooperazione sociale, dall’associazionismo agli

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altri soggetti privati senza scopo di lucro) sia nella fase della progettazione come in quella della erogazione, attraverso strumenti finalizzati a garantire la qualità della prestazione” (Campedelli, Carrozza, Rossi 2009, p. 28). In diverse sue parti, la legge reg. 41/2005 richiama, al suo interno, il concetto della qualità della prestazione estendendo il sistema di accreditamento al settore dei servizi sociali. Il sistema di accreditamento, integrando il sistema di autorizzazione, introduce degli elementi di funzionamento del sistema e di validazione dei requisiti per dare la possibilità ai soggetti privati o del Terzo Settore di entrare all’interno del sistema pubblico (ove per pubblico s’intende un sistema rivolto al pubblico) per erogare i servizi, vincolando l’utilizzo di risorse pubbliche all’accertamento di ulteriore qualità delle prestazioni.

L’accreditamento, rispetto al sistema di autorizzazione, richiede l’osservanza di standard qualitativi ulteriori. Infatti, possiamo considerarlo un modo di regolazione del sistema, nel senso di introdurre delle regole, degli strumenti che siano in grado di regolare tutti i processi di produzione, erogazione e acquisto di prestazioni e servizi. Un aspetto che fa riferimento a una specie d’idea di mercato, come se all’interno della produzione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sociali s’introducessero delle nuove regole che hanno la finalità di rendere più flessibile il mercato. La flessibilità è un elemento che viene introdotto con il sistema di autorizzazione e accreditamento, cioè introdurre delle regole che rendano il sistema diversificato e, quindi, un sistema che sia in grado di offrire delle prestazioni e servizi in forma diversa nei confronti dei quali i cittadini possono scegliere. Infatti, il sistema di accreditamento può essere utilizzato anche come strumento di tutela dei diritti dei cittadini. D’altronde, è vero che il sistema di accreditamento ha come effetto quello di introdurre diversi soggetti all’interno del sistema e quindi per questo è necessario che siano precisate delle regole sulla base delle quali un soggetto può o non può entrare e a quali condizioni può entrare. Allo stesso tempo, però è riduttivo parlare di sistema di accreditamento soltanto come se fosse un sistema che introduce delle regole per rendere più flessibile l’offerta dei servizi. In realtà in maniera più impegnativa, il sistema di accreditamento risponde ad altri due requisiti: il primo è preliminare e fa riferimento ai principi sui quali il sistema deve continuare a funzionare cioè il riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini; il secondo è che il sistema di autorizzazione serve per essere autorizzati a funzionare; il sistema di accreditamento, invece, delinea un modello

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organizzativo all’interno del quale vengono implementati i risultati in termini di qualità. Quali sono i diritti dei cittadini che dovranno essere tutelati? Si fa riferimento, in quest’ambito, al diritto per l’accesso alle prestazioni, diritto all’informazione, diritto alla privacy, diritto alla personalizzazione delle cure e diritto all’efficienza dei servizi. In sostanza, si auspica a un sistema che delinei i diritti di cittadinanza. Inoltre, la legge 41/2005 recepisce l’approccio universalistico delle prestazioni, dettato dalla normativa statale 328/00, ma presta attenzione particolare ad alcuni soggetti privilegiati:

«minori, anziani, disabili, immigrati e le persone a rischio di disagio sociale. La famiglia è valorizzata come risorsa e insieme viene tutelata quale soggetto destinatario di apposite politiche» (Campedelli, Carrozza, Rossi 2009, p. 29).

La Regione Toscana, con la legge 40/2005, disciplina il Servizio sanitario regionale, abrogando la legge n. 22/2000, che era stata approvata prima della riforma costituzionale del Titolo V. L’art. 3 detta i principi costitutivi e tra questi oltre a ribadire la centralità del cittadino, l’universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari vi è anche la garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza (Campedelli, Carrozza, Rossi 2009, p. 364). Parallelamente all’approvazione delle leggi 40 e 41 del 2005, la Regione Toscana ha avviato un percorso che ha portato alla costituzione di un nuovo soggetto organizzativo a livello territoriale chiamato Società della Salute, quale consorzio pubblico senza scopo di lucro, i cui soggetti titolari sono le Aziende sanitarie locali e i Comuni. Al fine di costituire il modello toscano della Società della salute, l’integrazione sociosanitaria e la prevenzione sono i due riferimenti fondamentali.