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La responsabilità nei confronti dei creditori sociali

L’art. 2394 c.c. stabilisce che «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia dell’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi».

È una norma introdotta per la prima volta nel codice del 1942, in quanto nel codice di commercio si affermava congiuntamente la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i terzi273, il che «aveva dato luogo a complesse e sottili disquisizioni che non potevano lasciarsi più oltre insolute»274.

La ratio della norma è di sottoporre l’operato degli amministratori non solo al controllo dell’assemblea degli azionisti, ma anche al controllo dei creditori e cioè di due categorie, relativamente alle quali sono sottesi interessi diversi e quindi diversamente tutelati dalla legge.

L’interesse meritevole di tutela dei creditori è quello che concerne la integrità del patrimonio della società, il quale costituisce quella garanzia generica alla obbligazioni assunte dalla società che è il presupposto in base al quale il creditore acconsente a fare credito alla stessa. “Se il patrimonio sociale risulta sufficiente, i creditori possono soddisfarsi su di esso e non hanno motivo- in una concezione privatistica e liberistica della S.p.A. – di rilevare illegittimità commesse dagli amministratori”275: è quindi un monitoraggio sulla gestione degli amministratori che si colloca su un piano diverso da quello degli azionisti. “La pretesa di

271 Ad es. Ferri, Le Società, in Tratt. dir. civ. , diretto da F. Vassalli, X, 3, Torino, 1971, p.626; Ferrara, Gli

imprenditori e le società, Milano, 1975, VI ed.; Galgano, Le società per azioni , in Tratt. Dir. civ. e dir. pubbl dell’economia, vol. XIX, Padova, 1994, p.2770; Bonelli, Natura giuridica delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, in Giur. Comm. , 1982, II, 770.

272 Cass. , 16 gennaio 1982, n. 280, in Giur. It., 1982, I, 1, 844; Cass, Sez. Un., 6 dicembre 1981, n. 5421, in

Giur. Comm., 1982 ,II, 768.

273 Alpa e Bessone, La responsabilità civile, aggiornamento 1988-1996, in Giur. sist. dir. civ. e comm., a cura di

W. Bigiavi, Torino, 1996, I.

274 Relazione al c.c,. n. 982. 275 Relazione al c.c. , n. 982

risarcimento riconosciuta ai creditori sociali è, soprattutto, destinata ad operare come stimolo ad una oculata amministrazione per quegli amministratori che, avendo il controllo azionario della società da essi amministrata, non hanno nulla da temere da una azione sociale di responsabilità»276.

L’interesse degli azionisti è quello a una bona gestio degli amministratori e ad un aumento della redditività della loro partecipazione alla società; quello dei creditori sociali è a che non venga depauperata la loro garanzia generica e da ciò consegue che lo strumento di tutela previsto dalla legge possa essere azionato solo nel momento in cui il patrimonio diventa insufficiente, il che di norma avviene in sede fallimentare, o, altrimenti, nei confronti degli amministratori di una S.p.A. con oggetto non commerciale.

Il problema che si è posto in dottrina e in giurisprudenza è quello della natura di tale responsabilità, ossia se essa è contrattuale o extracontrattuale.

Favorevole alla prima tesi è Bonelli, il quale rileva come tale responsabilità presenti le caratteristiche della responsabilità contrattuale perché:

1) deriva dall’inadempimento di una preesistente obbligazione( anche se posta dalla legge) e non dal mero compimento di un atto dannoso;

2) viene in considerazione, in quanto vi è la violazione di un precedente vincolo e come mezzo successivo per ristabilirne la forza effettuale, non già quale semplice mezzo di accollo di un danno.

Quindi “si imputa agli amministratori la violazione di obbligazioni preesistenti, obbligazioni che presuppongono l’esistenza di un rapporto tra gli amministratori e la società; e si è, quindi, nettamente fuori dall’area della responsabilità extracontrattuale”277 All’illustre Autore replica altro illustre Autore, Galgano, il quale afferma: “ questa è responsabilità da fatto illecito: è applicazione, ad un caso specifico, della regola generale posta dall’art. 2043”: 1) il danno ingiusto è la lesione dell’aspettativa di prestazione che rientra nella figura della lesione del credito;

2) la colpa degli amministratori è l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.278

È interessante notare che argomentazioni simili sono riproposte nel dibattito sulla natura della responsabilità di cui all’art. 2497 del c.c.; ma la maggioranza della dottrina è favorevole

276 Galgano, Le società per azionicit., 276. 277Bonelli, Gli amministratori cit., 85-86 dattil. 278 Galgano, Le società per azionicit., 272.

alla tesi della natura extracontrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali 279.

Così sancisce la Suprema Corte: «Altra e distinta forma di responsabilità è, per converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali - prevista dal successivo art. 2394 c.c., come conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale -, la cui natura extracontrattuale presuppone l’assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un comportamento dell’amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica ( art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere»280.

Presupposti di tale azione sono «l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l’entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi»281.

La condotta degli amministratori si configura illegittima quando viola “gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”, secondo l’art. 2394. Ma quali sono questi obblighi? Secondo una parte della dottrina coincidono con gli obblighi generali di diligenza degli amministratori282, «giacché ogni atto di impresa è atto di disposizione del patrimonio sociale e, quindi, atto suscettibile di essere valutato sotto l’aspetto del pregiudizio al patrimonio della società»283.

Secondo altra parte della dottrina tali obblighi concernerebbero solo «il divieto di compiere operazioni o atti, dolosi o colposi, che siano tali da comportare una vendita e quindi una diminuzione del patrimonio sociale»284; «l’azione sociale copre una più vasta area di responsabilità rispetto all’azione concessa ai creditori sociali, comprendendo non solo la

279 Osti, Sull’azione dei creditori e dei terzi contro gli organizzatori di S.p.A.,in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955,

807; Graziani, Diritto delle società, Milano, 1962, 378; Ferrara jr., Imprenditori e società cit., 449; Franzoni, Le responsabilità civili degli amministratori di società di capitali, in Tratt. dir. comm. pubbl. ec., XIX, Padova, 1994, 1ss.

280 Cass., 22 ottobre 98, n. 10488. V. anche Cass. 25 luglio 1979, n. 4415, in Giur. Comm., 1980, II, 325 e Id., 27

luglio 1979, n. 3768, ibid, 1980, II, n. 904.

281 Cass., 6 dicembre 2000, n. 15487.

282 Bonelli, Gli amministratori di S.p.A. cit., cap. V, sez. I. 283 Galgano, Le società per azionicit., 275.

violazione di obblighi inerenti al patrimonio sociale, ma altresì la violazione di qualsiasi obbligo previsto dalla legge o dall’atto costitutivo»285.

Casi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori possono essere286: 1) la sottrazione di parte del patrimonio sociale;

2) la restituzione ai soci, in tutto o in parte, dei loro conferimenti; 3) la ripartizione di utili fittizi;

4) l’ottenimento di prestiti che non sono in grado di restituire; 5) l’omesso controllo della verità dei conferimenti.

Ulteriore presupposto per poter far valere la responsabilità degli amministratori è quello dell’”insufficienza dell’attivo”, il che si verifica quando il “il patrimonio risulta insufficiente in quanto sia inutilmente aggredito dai creditori”287.

4. Responsabilità dell’amministratore nei confronti dei singoli soci e dei terzi in genere