9. La responsabilità solidale di chi abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del
9.1 La responsabilità degli amministratori e componenti gli organi di vigilanza della
capogruppo
Le società che esercitano l’attività di direzione e coordinamento illegittima sono ritenute direttamente responsabili nei confronti di soci e creditori della società su cui hanno esercitato tale attività. Nel modello organizzativo della società di capitali, l’esercizio del potere di gestione è competenza tipica degli amministratori, sicché la paternità dell’attività di direzione e coordinamento è riconducibile agli amministratori della società esercente detta attività. Non potrà, perciò, configurarsi una condotta antigiuridica e la responsabilità della capogruppo senza che vi sia condotta antigiuridica e la responsabilità solidale di tutti o parte gli amministratori. È necessario, quindi, stabilire quando vi sia una condotta antigiuridica degli amministratori della capogruppo, cioè una condotta che violi i doveri specifici inerenti alla loro posizione.
Discende dalla carica di amministratore della società di capitali, secondo l’art. 2392 c.c., l’obbligo di agire in modo informato, con la consapevolezza dei doveri che la gestione della società comporta e degli interessi da perseguire e preservare222. Tra questi ultimi interessi può farsi rientrare l’interesse del gruppo, ove si ammetta l’esistenza di detto interesse, oppure
quello a una gestione coordinata delle società sottoposte, ossia il dovere di agire contemperando tutti gli interessi in gioco e ricercando l’equilibrio tra gli stessi, secondo quanto richiesto dall’art. 2947, I comma, c.c.
Una parte della dottrina ritiene che, oltre a questo dovere, si dovrebbe configurare in capo agli amministratori in questione anche un potere-dovere di sorveglianza e vigilanza sulla gestione dell’intero gruppo, analogo al potere-dovere di vigilanza che compete, ex. art. 2392, II comma, c.c. agli amministratori deleganti rispetto agli amministratori delegati223. Appare eccessivo configurare una estensione così ampia dei doveri degli amministratori della capogruppo, giacché, seppure si riconosce nella nuova normativa di cui agli artt. 2497-2497-
sexies c.c. una legittimazione all’esercizio di una azione unitaria e coordinata, gli
amministratori sono tenuti a compiere le scelte politiche o strategiche più idonee al perseguimento di un interesse di gruppo, o, se si preferisce, dei vari interessi coordinati, ma non vi è nessun fondamento normativo per cui sarebbero tenuti a sorvegliare le modalità con cui tali strategie vengono attuate. In tal caso, infatti, vi sarebbe una estensione di responsabilità smisurata e non giustificata normativamente. Si può, invece, costruire, in base all’art. 2428 c.c., piuttosto che un generale dovere di vigilanza su ogni singola operazione, un dovere di vigilanza sulla rispondenza della gestione delle controllate alle direttive strategiche della holding, «onde sarebbero responsabili, se non per avere ordinato, per non avere impedito l’operazione pregiudizievole per la controllata, ad essi per presunzione nota»224.
Inoltre è positivamente previsto dall’art. 2381, commi I e III, che il consiglio di amministrazione «sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società» e che gli amministratori delegati debbano curare che «l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate». In virtù di tale previsione, si potrebbe configurare l’ipotesi della responsabilità degli amministratori deleganti, oltre a quelli delegati, nei confronti di soci e creditori della società diretta e coordinata, ritenendo che, attraverso un comportamento omissivo, essi abbiano «preso parte al fatto lesivo»225.
223 Si veda Scognamiglio, Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del 2003, in
Profili e problemi dell’amministrazione della riforma delle società a cura di Scognamiglio, Milano, 2003, 255.
224 Galgano, I gruppi nella riforma delle società di capitali cit., 137.
Viene, altresì, in rilievo l’art. 2409 c.c., che prevede la denunzia al tribunale da parte dei soci della controllante, nel caso in cui gli amministratori «in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate», dirette e coordinate nel caso di gruppo. Gli amministratori, dunque, hanno il dovere, anche nei confronti dei soci della loro società, di evitare di danneggiare le società dirette e coordinate.
Anche i sindaci della capogruppo possono essere chiamati a rispondere solidalmente alla capogruppo, se non dimostrano di non aver preso parte al fatto lesivo adempiendo ai propri doveri oppure che la direzione e il coordinamento pregiudizievoli si sarebbero verificati anche se essi avessero adempiuto in modo ineccepibile ai propri doveri.
I doveri dei sindaci sono elencati dall’art. 2403 c.c.226; ma si deve tenere conto anche della previsione di cui all’art. 2403-bis, II comma, c.c.227. Questa disposizione, infatti, ha introdotto una forma di collaborazione tra sindaci di “società di gruppo”, altrimenti ostacolata dall’art. 2407, I comma, c.c., e il potere-dovere di vigilare sulla legittimità dell’azione amministrativa, controllando che l’attività di direzione e coordinamento sia svolta nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società dipendenti228. Nel caso in cui non si eserciti tale potere-dovere e in conseguenza di ciò gli amministratori cagionino un danno alla società dipendente, essi dovranno rispondere ex. art. 2497, II comma, c.c.
Ai fini della responsabilità dei sindaci, rileva anche l’art. 2409, I e ultimo comma, c.c., nella parte in cui prevede che il collegio possa denunziare al tribunale le gravi irregolarità nella gestione, commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri. I sindaci, invero, possono essere chiamati a rispondere, ex art. 2497 c.c., quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero denunciato tali gravi irregolarità.
Infine, anche il consiglio di sorveglianza può essere chiamato a rispondere ex art. 2497, II comma, c.c., poiché ad esso si applica l’art. 2403 bis, II comma, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 2409 quaterdecies c.c.
226 «Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma».
227 «Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale».