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II.13 Cartas Reales

II.13.1 Le Cartas Reales di Alfonso III il Benigno (1327-1336)

Francesco C. Casula completa nel 1970 un lavoro che comprende l’edizione dei regesti riguardanti l’Italia delle lettere regie di Alfonso III il Benigno, coprendo quindi un arco temporale che si estende dal 1327 al 1336, anni durante i quali Alfonso è re di Aragona566.

L’analisi di questa fonte non porta a evidenziare dettagli significativi per quanto concerne questa ricerca, tuttavia alcuni particolari meritano attenzione e trovano in questo paragrafo un breve commento principalmente in relazione a temi sollevati in occasione del precedente spoglio di altre fonti.

565 Cfr. anche in merito A.M.OLIVA e O.SCHENA (a cura di), Lettere regie alla città di Cagliari. Le carte

reali dell’Archivio comunale di Cagliari. I. 1358-1415, Roma 2012. Si noti inoltre che il lemma servent (o sirvent), rilevabile nelle fonti cui si fa riferimento in questo paragrafo, appartiene all'ambito militare catalano

ed è traducibile genericamente con “soldato”, quindi senza riferimento a una particolare condizione giuridica (se non per il fatto che si tratti di soggetti liberi salariati) e non rientra nell’analisi relativa ai temi trattati in questa ricerca. Sono altresì esclusi i documenti che, sebbene presentino termini potenzialmente rilevanti, non risultano invece pertinenti.

566 F.C.CASULA, Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re d’Aragona, riguardanti l’Italia,

In alcuni regesti risulta evidenziabile il termine famiglio, già incontrato in documenti precedentemente analizzati, sebbene in questo caso risulti chiara la assenza a qualsiasi riferimento relativo a eventuale condizione giuridica subordinata o servile, essendo in una missiva specificata la concessione della amministrazione della Sardegna proprio a Matteo de Bertrallans, definito come famiglio567. Di famigli si parla anche nella lettera n. 280,

emessa a Barcellona il 2 ottobre 1334, anche in questo caso certamente non con accezione servile in senso di status personale legato al servaggio568. I termini condicione e fanti,

ancora con accezione generica, compaiono in riferimento alla missiva n. 352, dove in una sezione del regesto si legge «siché messer Galeotto intendendo ciò, infelonò contra li scriti, e con urgugliose paraule disse loro che elli non faceano comandamento iusto, e che fuerno homi di mala condicione, e che non aveano megliori fanti che non funno elli, e perciò non si convenea che elli andasseno con loro e che si ciò volesseno fare che adasseno con la podestà, e se non, che se ne rimanessero»569.

Il termine affrancare – di cui già si è trattato nei paragrafi precedenti evidenziandone la ambiguità di significato in quanto riferibile nella maggioranza dei casi all’ambito prettamente economico-fiscale, ma in altri invece estendendosi a interessare anche l’ambito giuridico e le disposizioni relative allo status personale – è attestato in una lettera emessa a Cagliari il 19 aprile di un anno non definito, ma vi si fa ricorso esplicitamente ed esclusivamente con riferimento all’ambito militare570.

La lettera n. 477, priva di data e luogo di emissione, contiene disposizioni relative alle saline di Cagliari, specificando tra il resto «Encara quels saliners segons que tots temps an

567 La lettera n. 237, emessa a Lérida il 26 settembre 1333, dispone un preciso «Ordine del re a Raimondo da

Cardona, governatore generale di Sardegna, a Raimondo de Montpaó, vicario di Sassari e capitano del Logudoro ed a Pietro Magnet, balivo di Sassari, perché non permettano ai proprietari di feudi minori (“heretats”) di commettere frodi vendendo i possedimenti ai loro domestici o famigli invece che a Catalani, secondo quanto stabilito nelle ordinanze». La lettera n. 241, emessa cinque giorni prima, il 21 settembre 1333, a Barcellona, prevede quanto segue: «Lettera dell’infanta Violante, moglie del “despota” dell’Epiro, a suo fratello il re Alfonso d’Aragona, con la quale gli chiede di concedere al suo famiglio Matteo de Bertrallans l’amministrazione della Sardegna». Ibidem, pp. 166-167.

568 Si legge infatti «Risposta dell’infante Pietro ad una lettera del re suo padre sull’invio di cavalieri in

Sardegna, informando il sovrano di aver convocato, per adesso, Guglielmo de Cervelló, luogotenente dell’infante nella Procura di Catalogna, Bernardo Guglielmo de Foixà, Guglielmo de Vilalba, Rambaldo de Corbera e Ferrer de Canet, il quale però si trovava presso la Corte insieme col re di Maiorca. Lo informa, altresì, di aver interpellato anche alcuni suoi famigli, ma pochi di essi avevano accettato di recarsi nell’isola».

Ibidem, p. 181.

569 Ibidem, pp. 207-208.

570 Ibidem, pp. 224-225. La lettera parla di «liberi di cavallo» e del fatto che «la Sardegna è povera di cavalli

spagnoli e di uomini a cavallo catalani e che per questo, in caso di guerra, il re non dovrebbe affrancare nessuno per servizio militare».

acustumat puixen tenir I major en les villes qui son destinades a fer lo servy de la sal, lo quel major destreya los homens de les dites villes que decontinent que per les salines seran requests que fasen ço quels sera manat, e si nou volen fer que sien punits segons que ordonat es e que les maquicies qui cesguarden per los afers de les dites salines sien del senyor rey no contrastant altra carta feta en contrari. Con sia cosa certa que en R. Savall a auda Ia carta

del senyor rey be a II anys, quo los salines ne el major qui ordonat hi es, no puixen peyorar ne fer forsa als homens de fer lo dit servy si no per ma del procurador del dit R. Savall»571.

Quello che viene definito come «servy de la sal» sembra riferirsi genericamente alle prestazioni professionali relative alla produzione di sale – per le quali viene altresì specificato un interessante rimando a precedenti consuetudini e pratiche («segons que tots temps an acustumat») – mentre si specifica che qualsiasi variazione o imposizione dei servizi a carico degli homens sia prerogativa unicamente del procuratore.

La lunga missiva n. 488, anch’essa non datata, contiene «Capitoli presentati al re dai consiglieri e probiuomini di Sassari al fine di ottenere alcune esenzioni in cambio di un a somma di denaro». Si legge in particolare che «Tractat han ab lo noble en Guillem de Cerveyllo, governador e reformador del regne de Sardenya, los consellers e prohomens dela ciutat de Sasser per nom dels heretats dela dita ciutat que sia merce del senyor rey d’enffranquir los habitants dela dita ciutat de tot dret de çens, de serviis, de cavaylls, de loismes e fadigues e altres drets els quals lo senyor rey hagues ho haver deia en les prossessions e heretats censsals e feudals als habitadors de Sasser donades e atorgades por lo senyor rey […] e que lo dits habitants haien totes les possessions e heretats en franch alou e a lurs propries volentats livrament feadores […]. En la dita empero venda no sien enteses cens o serviis de viles, forns, atançeries, molins, banys fets ne feadors […]. E los dits prohomens, per haver gracia del senyor rey dela dita franquicia, prometen de donar al senyor rey XII mille libres d’alfonssins menuts […]. Item que les dites XII mille livres sien pagades dins VI anys, comptadors depuys quel senyor rey haura atorgada e firmada ab carta

571 Ibidem, pp. 267-268. Per quanto concerne il tema della produzione e commercio del sale e della gestione

e amministrazione delle saline cfr. tra gli altri P.F.SIMBULA, Il sale e le saline nel tardo medioevo, in F. CARDINI e M.L.CECCARELLI LEMUT (a cura di), Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco

Tangheroni, I-II, Pisa 2007, pp. 735-750; R.DI TUCCI, I lavoratori nelle saline sarde dall’alto medio evo all’Editto del 5-4-1836, Cagliari 1929; C.MANCA, Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milano 1966; ID., Note

sull’amministrazione della Sardegna aragonese nel secolo XIV. L’appalto dei diritti erariali (1344-1347), in

o cartes la franquicia damuntdita […]»572. Il lemma servi è qui riferibile alle prestazioni di

servizi a vario titolo, per le quali, come anche applicabile ad altro, viene prevista una

franquicia che in questo frangente appare essere di carattere esclusivamente economico e

non giuridico, quindi non relativa alla condizione dei soggetti coinvolti.

L’ultima lettera riportata da Casula, la n. 532 emessa a Barcellona il 19 ottobre 1328, prevede infine nel suo regesto che «Il re Alfonso, poiché intende fortificare il Castello di Cagliari ed aumentarne la sicurezza» rivolga precise disposizioni a «tutti coloro che vivono nel Cagliaritano, di qualsiasi condizione siano»573. Non sono forniti ulteriori dettagli in

merito, sebbene sia possibile ipotizzare che «qualsiasi condizione» faccia riferimento anche a categorie sociali giuridicamente definite come servili.

Risultano quindi estremamente ridotte le disposizioni o indicazioni relative alla condizione giuridica-personale, sebbene tuttavia emergano alcuni spunti interessanti che trovano parallelismi con fonti precedenti e ulteriore approfondimento in seguito.