Gli Statuti di Sassari sono un codice promulgato e pubblicato nel 1316 in latino, testo solo parzialmente disponibile, e in logudorese, testo completo a parte qualche piccola lacuna, di fondamentale rilevanza sia nei contenuti che dal punto di vista linguistico e il cui settecentesimo anniversario è celebrato a Sassari nel novembre del 2016 con un interessante e articolato convegno di studi459.
458 Ibidem, doc. XCII (Siena, 6 settembre 1443), pp. 68-69. «Venerabili fratri Episcopo Othanensi salutem
etc. Sincere devotionis affectus, quem dilectus filius nobilis vir Antanius Marchio Arborenss ad nos et Romanam gerit ecclesiam, promeretur ut votis suis illis presertim per que scandalorum et animarum periculosum causa subldata clericalis honestatis integritas, et laicalis unitatis tranquilitas illese custodiri valeant, quantum in Deo possumus favorabiliter annuamus. Exhibita si quidem nobis nuper pro parte dicti marchionis petitio continebat, quod nonnulli presbyteri et clerici civitatis Aristani, que ipsius marchionis ditioni subesse dinoscitur clericali honestate seposita, voluptatibus dediti, per Civitatem ipsam nocturno tempore, etiam cum armis, post horam per eiusdem Civitatis consuetudines et statuta prohibitam sepius incesserunt et incedere pro tempore non verentur, propter que aliquando evenit ut illis per eiusdem Civitatis officiales et custodes, eourumque famulos sic incedere repertis de verbis contumeliosis ad verbera et percussiones utriusque deventum sit, et deveniatur; ipsique sic reperti publicis dicte Civitatis carceribus mancipati fuerint mancipentur, ac postmodum officiales custodes et famuli predicti per venerabilem fratrem nostrum Archiepiscopum Aristanum seu de ipsius mandato excommunicati, et pro excommunicatis publice denuntiati fuerint et excommunicentur, et excommunicati publice denuncientur. Ex quibs omnibus inter archiepiscopum et clerum, necnon marchionem, officiales, custodes, et commune, ac singulares personas eiusdem Civitatis gravia dissensiones, jurgia et scandala exorta fuerunt, ac in dies oriuntur et in futurum, nisi desuper celere opponatur remedium, graviora subsequi formidantur in ipsorum clericorum et presbyterorum animarum periculum, clericalis decentie opprobrium, et aliorum fidelium detestabile exemplum et scandalum plurimorum. Quare pro parte dicti marchionis, qui un asserit etiam Comes Gociani existit, nobis fuit humiliter supplicatum, ut in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si est ita eidem marchioni quod per potestatem, officiales, et custodes dicte Civitatis ac famulos eourundem, omnes et singule persone acclesiastice tam in minoribus, quam in sacris ordinibus constitute cuiuscumque status, gradus, ordinis, preeminentie vel conditionis fuerint, que de nocte, post horam predictam, cum armis vel sine armis per dictam Civitatem deinceps incedere reperte fuerint, capi libere et licite valeant, ita tamen quod statum sine ulla earum lesione ad prefati archiepiscopi carceres in illis mancipande personaliter ducantur auctoritate nostra concedas. Non obstantibus etc. … Datum Senis anno etc. millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio, octavo Idus Septembris anno tertio decimo».
459 Le edizioni qui prese in considerazione e citate sono quelle di P.TOLA, Codice degli statuti della
Si tratta di una raccolta di norme suddivise in tre libri, il primo dedicato sostanzialmente al diritto costituzionale, il secondo al diritto civile e il terzo al diritto penale. In tutti e tre i libri sono presenti riferimenti alla condizione servile ma in particolare nel secondo e terzo libro sono contenuti dettagli di cruciale importanza per quanto concerne la presente ricerca, considerando anche la grande rilevanza formale della fonte e il periodo di riferimento, i primi decenni del XIV secolo.
Il libro I risulta quindi essere quello meno rappresentativo per quanto riguarda le indicazioni relative alla condizione giuridica delle persone, limitandosi a farvi riferimento in due sole occasioni, ai capitoli XXVI e LXXI. Nel primo di essi, intitolato «Electio maiorum quarteriorum» dove si legge, con riferimento a chi è tenuto a prestare servizi di guardia e chi ne è invece esentato, «Et precipiant ipsam custodiam omnibus et singulis habentibus annos XIIII usque in LXX. Exceptis tamen antianis, et consiliariis consilii maioris, et hominibus tenentibus equos pro Comuni, et omnibus hominibus tenentibus equos in domo, et filiis comorantibus cum patrem ipsorum, et famulis, et servis comorantibus cum dominis eorum»460. Risulta quindi che famuli e servi siano presenti a
Sassari e siano dispensati dal servizio di guardia al pari di altri soggetti la cui condizione non è riferibile a servitù. Per il capitolo LXXI non è invece disponibile il testo latino, tuttavia nella versione in logudorese, intitolata «Dessos molinargios, et dessa mesura dessa farina», si legge «Et dessu frodu dessa farina siat crettitu su sacramentu de cusse, qui assu molinargiu la deit ad machinare, over su dominu oussa domina dessa domo siat, over alcunu
logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d’in sul codice, Torino 1892. I frammenti latini pubblicati
nell’edizione di Tola, talvolta estesi, altre volte molto limitati, sono i seguenti (p. 165 sgg.). Libro I: III, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXVIIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV, XXXVI, XLII, XLIII, XLIIII, XLV, XLVI, XLVII, CLVI, CXLVII. CXLVIII, CXLVIIII, CL, CLI, CLII. Libro II: I, II, III, IIII, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIV, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX. Libro III: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XVLVIII, XLIX, L. Gli atti del Convegno di studi “I Settecento anni degli Statuti di Sassari, 1316-2016”, svoltosi nel Palazzo di Città di Sassari dal 24 al 26 novembre 2016 sono ora pubblicati: A.MATTONE e P.F.SIMBULA (a cura di), I settecento anni degli Statuti
di Sassari: dal Comune alla città regia, Milano 2019. Si vedano anche le considerazioni di Francesco Artizzu
in tema di legislazione statutaria in Sardegna: F.ARTIZZU, Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta de Logu, in “Archivio Storico Sardo”, XLII (2002), pp. 225-237. Cfr. anche A.MATTONE e M.
TANGHERONI (a cura di), Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e
nell’Età Moderna. Atti del convegno di studi Sassari, 12-14 maggio 1983, Sassari 1986.
dessos servitores, masclu over femina»461. Pare quindi che sia ammesso al giuramento per
testimonianze relative a furti di farina anche chi viene definito come servitore, a prescindere dal genere, sebbene non siano forniti dettagli più specifici circa la condizione che tuttavia è possibile ipotizzare come dipendente da chi è invece definito come dominu, quindi prospettando un certo grado di soggezione e dipendenza con almeno parziale restrizione delle libertà personali per quanto in ambito artigianale maggiormente specializzato. In ogni caso, non è scontato che il servitore sia soggetto a una condizione servile ereditaria.
Un documento di poco successivo agli Statuti qui analizzati, 4 luglio 1323, raccolto da Tola nella sua opera monumentale già più volte citata, registra la conferma da parte di Alfonso IV di Aragona a favore del comune di Sassari di concessioni precedentemente elargite dal padre Giacomo II e riguardanti in una prima sezione «privilegia livertates seu franchitates aut immunitates» per il comune, per poi definire esplicitamente il diritto di recupero di servi fuggitivi con le seguenti parole: «Concedimus insuper in favorem civium et universitatis civitatis ipsius, quod quociescumque contingat aliquos servos vel servas civium et habitatorum ipsorum effugere et ab ipsorum potestate absque licentia discedere, servi vel serve ipsi si reperiri poterunt infra insulam Sardinie vel regno Aragonum, Valentie ac comitatu Barchinonie ac terras alias dicti domini Regis subiectas dominio restituantur et tradantur his quorum fuerint vel nunciis eorundem contradictione et obstaculo quiescentibus quibuscumque»462. Anche in questo caso, come già rilevato in altre
occasioni, è implicitamente evidenziata una situazione di mobilità di soggetti definiti come «servi vel serve» cui si intende porre rimedio concedendo il diritto di recupero degli stessi qualora cerchino di sottrarsi ai vincoli di dipendenza in essere463. Ulteriore evidenza di una
461 Ibidem, p. 58.
462 CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XX, pp. 668-669. Cfr. anche in merito A.SODDU, Le subordinazioni delle città
comunali. Un caso sardo: Sassari e la Corona d’Aragona (XIV secolo) in M. DAVIDE (a cura di), Le subordinazioni delle città comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medio Evo all’ancien régime, Trieste 2014, pp. 69-110.
463 Di franchigie o libertà di carattere verosimilmente essenzialmente economico si ha riscontro anche in altri
documenti raccolti da Tola e relativi al XIV secolo e al Logudoro. Il primo è una carta di Mariano di Arborea che Tola colloca tra 1346 e 1353 anche con riferimento a una concessione risalente ad anni precedenti – CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XCIII, pp. 762-764. Si veda la nota (2) dove Tola definisce una datazione più verosimile nonostante l’indicazione riportata nel documento –, ma che recentemente è stata riesaminata da Alessandro Soddu e datata più precocemente, intorno al 1336 – Cfr. A.SODDU, La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336), in “Archivio Storico Sardo”, LIV (2019), pp. 69-94 –. Questa carta prevede la fondazione
di un «novu burgu» nei pressi del «castellu de gociani» e relative «livertadi et franquicia in perpetuo duraturas acio qui in su ditu burgu sos dictos fidelis nostros edificius facant acio qui sos ateros homines et persones dessos ateros segniores dessa insula a su ditu burgu et logu pozant benne cum ses benes issoro consignando
certa mobilità di soggetti di vario status alla quale si vuole porre limite poco prima della stesura degli statuti sassaresi è offerta anche in un altro documento raccolto da Tola, il n. CXX del 23 dicembre 1287, che descrive una convenzione tra il comune di Genova e i Doria per la quale «comune Ianue vel aliquis pro ipsi comuni Ianue non recipiet vel admittet de cetero ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue habet vel in futurum habebit in Sardinea, videlicet in toto iudicato Turritano sive Logodorio aliquem hominem liverum vel servum cuiuscumque sexus, status, vel condicionis»464.
Tornando agli Statuti, il libro II fornisce maggiori spunti, a partire dal capitolo V intitolato «De requisitis personaliter et apud domum, et de terminibus questionum» dove si legge tra le varie disposizioni relative a chi è citato in giudizio che «qui venerit ad coronam, et questio fuerit de aliquo debito, re mobili, aut servitio personali, et ille qui debitum contraxit vivus fuerit, omnibus dilationibus pretermissis, per dominum potestatem et illos de corona ei dierum XV terminus assignetur, in quo termino respondere teneatur creditori diffinitive»465. Si fa riferimento esplicito quindi a forme di debito che includono anche
quello che viene definito «servitio personali», prevedendo un tempo massimo di quindici giorni dalla citazione per comparire in giudizio e rispondere dei propri obblighi nei
logu ad icussos quilloe ant benne pro faguiri domos et terras pro arari et saltos pro retenne et mantenne su bestiamini issoro». Si garantiscono quindi, come comunemente e diffusamente previsto nelle fondazioni di borghi nuovi al fine di favorire l’allettante e rapido popolamento degli stessi, delle «livertadi et franquicia» che normalmente non sarebbero riferibili a modifica dello status giuridico di coloro che si rendano disponibili a rispettare le norme previste dalla «carta nostra de logu de gociani», tuttavia non sarebbe da escludere in questo caso specifico – si tratta dell’argomento anche nel paragrafo dedicato alla Carta de Logu d’Arborea – l’attrattività della nuova fondazione per chi decida di rischiare di sottrarsi ai vincoli di altri signori mettendo in atto quella mobilità spesso testimoniata nei documenti disponibili e analizzati anche in precedenza. Si parla infatti esplicitamente in una sezione del documento della volontà «quissu dictu burgu nou si facat in su predictu logu faguendolis plena gracia a totos sus homines et personas dessas ateras villas dessos ateros segnores dessa isula cant benne assu dictu burgu non duravitas in perpetuum dae ogni serviciu et factione et gravicias realis et personales et mixtas», quindi facendo riferimento a vincoli di carattere sia reale che personale, o entrambi, sebbene sia anche ipotizzabile, come rilevato in altre occasioni, che le disposizioni siano relative a corvées pubbliche e non a dipendenze private. Franchigie concesse con la formula «sint franche et livere ab omni tributo» sono definite anche nel documento n. C (1355, 15 febbraio) – CDS, Tomo I, Vol. 2, p. 767 – emanato da Pietro di Aragona a favore di Alghero, ma ancora una volta sembra essere evidente il riferimento a esenzioni da vincoli di carattere essenzialmente fiscale o tributario a favore di uomini personalmente liberi, quindi senza una modifica della condizione personale come normalmente riscontrabile in tema di franchigie.
464 CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 399-402. Cfr. anche in merito E.BASSO, Donnos Terramagnesos. Dinamiche di
insediamento signorile in Sardegna: il caso dei Doria (secoli XII-XV), Roma 2018; ID., Genova e la Sardegna: un tema della storiografia del Novecento, in O.SCHENA E S.TOGNETTI (a cura di), Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale, Roma 2017, pp. 21-43; A.SODDU, Signorie territoriali
nella Sardegna medievale. I Malaspina (secc. XIII-XIV), Roma 2017.
confronti del creditore. La corona risulta dunque svolgere il ruolo di arbitro in giudizio per affrontare e risolvere le questioni relative agli obblighi personali che si configurano quindi come responsabilità giuridiche che, sebbene non ulteriormente specificato, prefigurerebbero un rapporto di dipendenza di carattere “personale”, quindi non esclusivamente relativo a prestazioni regolamentate da un qualche tipo di forma contrattuale, “reale”, ma esplicitamente rivolto alla persona, al soggetto giuridico il cui status può quindi essere definito come genericamente “servile” (anche se con tutte le riserve già espresse per il lemma servitore).
Anche nel capitolo successivo, il VI, intitolato «De contumacibus», ricorre la stessa terminologia sopra citata, quando si legge che «Si vero conveniatur super debito aut servitio personali et inventus fuerit contumax, fiat actori solutio sive pagamentum in bonis mobilibus, et si mobilia non habuerit, in bonis immobiibus, secundum quantitatem debiti declarati publico instrumento, et iuramento actoris. Et si actor non habuerit super predictis aut aliquo predictorum publicum instrumentum, exhibeat alias probationes legitimas, et etiam proprium iuramentum»466. Stessi termini sono attestati anche nella restante parte del
capitolo, «debitum sive servitium, debiti sive servicii personalis». Nuovamente si riscontra il ricorso esplicito a personali, quindi ancora con la valenza giuridica sopra menzionata. Si fa riferimento anche a «publicum instrumentum» o a «probationes legitimas», a conferma della dimensione formale delle prestazioni in questione, assimilate nel contesto ad altre forme di debito contratto nei confronti del ricorrente che trova protezione e tutela nella normativa applicabile.
Il capitolo VIII, «De debito contracto a viro sine uxore», risulta di ancora maggiore interesse quando decreta che «Et si aliqua mulier absoluta tradita fuerit personaliter pro aliquo debito, non detineatur in carceribus, sed serviat creditori suo pro solidis XII in anno sibi computandis in debito, si non habebit artem. Et si fuerit artifex serviat creditori pro solidis XXIIII in anno in debito computandis. Si vero dicta mulier satisdederit creditori de solvendo ei singulo anno supra scriptam summam sit absoluta a servitio creditoris». I dettagli continuano «Et si non satisdederit creditor teneat ipsam debitricem in domo sua ad serviendum ei pro pretio nominato per annum, dando ipse creditor ipsi mulieri debitrici victum et vestitum sufficientem sicut mulieribus servientibus est consuetum. Et si mulier
debitrix effugere presumpserit, possit eam tenere cum ferris»467. Si definisce quindi
formalmente la possibilità e l’obbligo di onorare un debito offrendosi in “servitù” temporanea (una condizione, quindi, molto diversa dalla “servitù ereditaria”), nel caso specifico con una netta distinzione di genere riferendosi tale eventualità alle sole donne. Il valore riconosciuto al periodo di prestazione del servizio varia a seconda delle capacità e attitudini della donna e termina alla estinzione del debito. Emerge inoltre la consuetudine di fornire i beni di prima necessità alla donna e, particolare di assoluta rilevanza in termini di valutazione degli aspetti giuridici, la possibilità di reagire alla eventuale fuga della donna con metodi drastici di restrizione della libertà, a ulteriore prova della analogia con la effettiva privazione del diritto alla libera mobilità dell’individuo tipica dei rapporti di dipendenza servile bassomedievali propriamente detti.
Il concetto sopra esposto è ribadito molto nettamente anche nel capitolo successivo, il IX «Qualiter solvatur actori in bonis aut in persona rei», a evidenziare la rilevanza e quindi probabilmente la ricorrenza di quanto definito e disposto, con nuovamente la chiara distinzione di genere che prevede che la «Femina vero debitrix, si non habuerit unde solvere possit, detur ad serviendum, ut in antecedenti capitulo continetur»468.
Un ultimo breve capitolo risulta ancora rilevante, il XII, «De requisitis in fraudem et de caparris datis», dove è più volte attestato il termine servitio, sebbene in questo caso non se ne faccia uso in termini esplicitamente riferibili alla condizione personale, essendo lo stesso relativo a prestazioni di carattere chiaramente commerciale o artigianale che prevedono un rapporto contrattuale tra due soggetti che si impegnano reciprocamente a erogare un servizio a fronte di una retribuzione concordata costituita anche da un anticipo la cui entità viene tutelata469.
Anche in virtù del contenuto di quest’ultimo capitolo citato, il precedente «servitio personali» e l’asservimento temporaneo previsto in caso di debito non onorato assumono una più dettagliata e definita connotazione giuridica in termini di rapporto di dipendenza servile, a differenza dell’ultimo caso in cui si può certamente ancora parlare di dipendenza, ma non di carattere personale in quanto limitata a quanto concordato in termini di prestazione d’opera o attività professionale, più o meno specializzata, richiesta a fronte
467 Ibidem, p. 194. 468 Ibidem. 469 Ibidem, p. 195.
della corresponsione di un pagamento e con esso esaurita. Sono peraltro specificate alcune delle attività soggette a tale norma, come il carrator, il victurerius, il nuntius o il currerius. Il libro III, contenente norme di diritto penale, registra da una parte l’allontanamento dal precedente diritto privato con un passaggio fondamentale alla responsabilità individuale davanti alla società per chi si macchi di delitti in quanto atti di violazione dei diritti civili prima che privati. Dall’altra parte, in questo contesto di attenzione formale e normata alla società, alla comunità, emergono però delle differenze sostanziali in tema di pene comminate in caso di delitti a danno di soggetti di condizione diversa, in modo particolare ed esplicitamente in riferimento a soggetti liberi o non-liberi.
Per quanto riguarda il capitolo I si deve fare riferimento alla edizione di Guarnerio in mancanza del testo latino. Si legge infatti «Et si per auentura alcunu homine liveru aet occhier alcuun servu açenu ouer anchilla açena cussu malefactore pero non siat condempnatu ad morte ma siat condempnatu pro cussu accessu per issa potestate in libras L de Ianua. Et pro su servu ouer anchilla in libras XXV de Ianua pro satisfachimentu de cussu ouer cussa. […] Et si non saet poter auer personalemente ad esser punitu dessos benes suos se pachet ad ecusse cuiu est su servu o sa anchilla libras XXV de Ianua»470. Emerge
quindi in questo passo una differenza sostanziale di condizione. Le disposizioni riguardano infatti l’uccisione per mano di un «homine liveru» a danno di un servu o anchilla con una sanzione alternativa alla pena di morte, ritenuta evidentemente eccessiva. Viene prevista in ogni caso come misura estrema qualora il versamento della sanzione non venga effettuato, verosimilmente più come deterrente per evitare il grave danno economico che come indicatore della gravità del delitto compiuto471. Lo stesso passo si presterebbe inoltre a una
possibile considerazione in merito al genere, qualora si attribuissero i due diversi indennizzi