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Le criticità nell’affidamento degli incarichi di progettazione

Nel documento Relazione annuale 2014 (pagine 117-120)

L’attività di vigilanza

5.3 La vigilanza nel settore dei lavori pubblici

5.3.2 Le criticità nell’affidamento degli incarichi di progettazione

L’Autorità ha riscontrato criticità ed anomalie anche con riferimento all’affidamento dei soli incarichi di progettazione. In tale ambito meritano di essere segnalati i casi degli affidamenti effettuati dall’ambito territoriale ottimale (ATO) 1 di Palermo e dai Comuni di Ischia e di Vicari.

Gli affidamenti effettuati dalla ATO 1 di Palermo

L’indagine effettuata dall’Autorità era tesa a verificare la regolarità della procedura adottata per il conferimento dell’incarico di cui alla convenzione sottoscritta nel dicembre 2012 tra l’ATO 1 di Palermo e le Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. e Desa s.r.l. per la progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori rientranti nel programma di investimenti finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria ai sensi della direttiva 91/271/CEE.

Preliminarmente, occorre precisare che la Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. era il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio dell’ATO 1 di Palermo in virtù di un’apposita convenzione sottoscritta in data 14 luglio 2007, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

La gestione del SII, affidata per una durata di 30 anni, comprendeva i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L’ATO 1 di Palermo ha lamentato una pluralità di inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tra cui l’incompleta corresponsione del canone di concessione, il mancato rinnovo della garanzia cauzionale di cui all’art. 37 della convenzione di gestione, l’inadeguatezza organizzativa e operativa nella gestione del servizio e gli inadempimenti in materia di investimenti.

L’Autorità, nella delibera n. 7 del 14 gennaio 2015, ha riscontrato diverse anomalie con riferimento all’operato dell’ATO, in particolare ha ritenuto che la convenzione di incarico sottoscritta nel dicembre 2012 si configurasse come un affidamento diretto di servizi di progettazione, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 91 del Codice, e che la stessa non fosse riconducibile alla fattispecie di rinegoziazione contrattuale prevista dall’art. 4, co. 6, della convenzione di gestione; ha rilevato, altresì, che l’operato dell’ATO 1 di Palermo non fosse conforme alle disposizioni normative in materia di affidamento dei servizi di progettazione, in relazione al proseguimento delle attività, a seguito della risoluzione della convenzione di gestione, atteso che tali attività non possono qualificarsi come strettamente necessarie per garantire la fornitura del servizio idrico agli utenti.

Gli incarichi professionali affidati dal Comune di Ischia

Il Comune di Ischia ha proceduto all’affidamento di una serie di incarichi professionali operando un frazionamento delle prestazioni ed affidando gli stessi con le procedure in economia, sulla base di un regolamento del maggio 2007 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per incarichi di importo inferiore a 100.000 euro.

Da un esame degli affidamenti della SA, l’Autorità ha rilevato che gli incarichi professionali erano singolarmente di importo inferiore a 20.000 euro e quindi apparentemente suscettibili di essere affidati in via diretta; tuttavia, con riferimento a più interventi variamente denominati (opere di completamento, opere complementari), un’analisi più approfondita ha messo in luce la riconducibilità degli stessi ad un medesimo “oggetto” (edificio, impianto sportivo o area urbana).

Le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria più rilevanti, che appaiono tra l’altro in contrasto con l’esigenza tecnica di garantire l’unitarietà della progettazione e della conduzione dell’opera, hanno determinato l’utilizzo di procedure meno rigorose di quanto di richiesto dalle norme ove si fosse considerato l’intervento nella sua globalità. Tale anomalia è stata riscontrata, peraltro, anche per gli stessi appalti di lavori.

Nella delibera CP n. 13 del 14 ottobre 2014, conclusiva dell’istruttoria, è stato evidenziato come l’Autorità si sia in più occasioni espressa sulle modalità di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. A titolo esemplificativo, sono state richiamate le determinazioni n. 5 del 27 luglio 2010 e n. 2 del 6 aprile 2011, nelle quali sono ribaditi i principi cardine che devono regolare gli affidamenti operati dalle SA per gli incarichi di importo inferiore a

100.000 euro, vale a dire i principi generali di trasparenza e non discriminazione garantendo, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che permetta l’apertura degli appalti alla concorrenza.

Tale principio è stato ribadito dall’Autorità anche nella recente determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, contenente l’aggiornamento delle citate linee guida del 2010.

Gli incarichi professionali affidati dal Comune di Vicari

Sul frazionamento degli incarichi professionali l’Autorità ha svolto anche un’indagine sul Comune di Vicari. Dall’analisi della documentazione acquista nell’ambito del procedimento è emersa la mancata stima in via unitaria dell’importo totale degli incarichi tecnici riferiti alle opere di «completamento del restauro del castello di Vicari, sistemazione dell’area del castello, realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi».

Nel caso in parola risulta, infatti, che nell’anno 2010 il Comune abbia affidato a un soggetto esterno l’incarico per la redazione di un progetto di livello definitivo per un importo di 48.500 euro. Conseguito il finanziamento dell’opera nell’anno 2013, il Comune ha conferito, al medesimo soggetto, l’incarico per la redazione del progetto di livello successivo (progetto esecutivo), a fronte di un corrispettivo di 70.290 euro. Con separate procedure ha poi affidato ad altri soggetti l’incarico per la redazione delle relazioni geologiche, geotecniche ed archeologiche (per un corrispettivo di 45.000 euro) e l’incarico per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (per un corrispettivo di circa 15.100 euro).

Sull’operato della SA, con la delibera n. 3 dell’8 gennaio 2015, l’Autorità ha osservato che, se l’affidamento della progettazione definitiva prima ed esecutiva dopo può trovare giustificazione in relazione alla tempistica ed alla disomogeneità dei finanziamenti, non trova alcuna giustificazione il mancato affidamento, unitamente alla progettazione esecutiva, dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il frazionamento nel tempo degli incarichi rappresenta, quindi, un’evidente elusione dei limiti stabiliti dall’art. 91 del Codice dei contratti pubblici finalizzati ad una corretta applicazione delle procedure di gara.

Nel documento Relazione annuale 2014 (pagine 117-120)