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CAPITOLO II. DALLA PREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO ALLA PREVEDIBILITA’ DEL RISCHIO DI EVENTO: IL RUOLO DELLA

3. I provvedimenti amministrativi nel governo dell’emergenza La disci plina generale del potere di ordinanza

3.1. Le ordinanze in materia di Protezione Civile

Merita prestare particolare attenzione al gruppo delle ordinanze in materia di Protezione Civile che consentono, in deroga ad ogni disposizione vigente e nei limiti e secondo i crite- ri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza, e nel rispetto dei principi

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D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, commi 5 e 6.

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R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), art. 129.

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R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), art. 261.

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Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32.

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D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 13; il cosiddetto decreto Ronchi che è stato trasfuso con modifiche nel Codice dell’ambiente.

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Legge 3 marzo 1987, n. 59, art. 8, Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del ministero dell’Ambiente; legge 8 luglio 1986, n. 349, Istituzione del ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale.

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull’inquinamento acustico, art. 9. Nel caso di servizi pub- blici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del Consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

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generali dell’ordinamento giuridico, di attuare gli interventi conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza161. Proprio tale tipologia di ordinanze sta assumendo un ruolo prima- rio in considerazione del fatto che nella Protezione Civile si va concentrando il potere am- ministrativo d’emergenza162.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana le ordinanze dopo aver acquisito l’intesa con le Regioni che sono interessate a livello territoriale salvo diversamente stabili- to.

Con le ordinanze si dispone, limitatamente alle risorse disponibili, in merito:

• all'organizzazione ed effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popo- lazione interessata dall'evento;

• al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strate- giche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

• alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumi- tà;

• alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, pubbliche e private, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;

• all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui al punto precedente, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo

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Legge n. 225/1992, art. 5, comma 2.

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Sulla concentrazione del potere di emergenza nella Protezione Civile si veda M. Gnes, I limiti del potere

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le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri e sentita la Regione inte- ressata.

Tali ordinanze sono poi trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare le ordinanze adottate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente effi- caci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri; dopo il trentesimo gior- no dalla dichiarazione dello stato di emergenza, invece, le ordinanze sono emanate col concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con limitazione ai profili finanziari. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si avvale delle componenti e delle struttu- re operative del Servizio nazionale della Protezione Civile per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni ope- rative. Vengono quindi individuati i soggetti che devono attuare gli interventi previsti, che normalmente sono identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti. Nel caso in cui dovesse essere richiesto il supporto di commissari delegati, il provvedimento di de- lega dovrebbe allora contenere informazioni relative al contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del loro esercizio. Non è previsto alcun compenso per i commissari delegati per lo svolgimento dell’incarico, e la loro funzione cessa con la scadenza dello stato di emer- genza.

Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un’apposita ordinanza che regola il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi necessari successivamente.

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Può essere poi individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coor- dinare gli interventi, il soggetto a cui intestare la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza, ai fini della prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un tempo determinato necessario al completamento degli interventi previsti dalle ordinanze. Quindi le risorse che rimangono alla chiusura della contabilità speciale vengono trasferite alla Regione o all’ente locale competenti in situazioni ordinarie, oppure se si tratta di altra amministrazione, le stesse vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per poi esse- re riassegnate, per realizzare gli ulteriori interventi con le procedure ordinarie di spesa. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle princi- pali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

I commissari delegati che sono titolari della contabilità speciale devono fare un resoconto accurato entro 40 giorni dalla chiusura dell’esercizio o dal termine della gestione del loro incarico, di tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. Il rendiconto contiene altresì una sezione che descrive i crediti certi ed esigibili e quelli di difficile riscossione, e i debiti derivanti da obbligazioni. Nei rendiconti vengono poi descritti accuratamente anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. Gli stessi vengono poi trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per la valutazione che tutto sia regolare dal punto di vista amministrativo e, per conoscen- za, al Dipartimento della Protezione Civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell' Interno, e sono infine pubblicati nel sito internet del Dipartimento della Pro- tezione Civile.

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Per gli interventi conseguenti agli eventi per i quali il Consiglio dei Ministri delibera la di- chiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti- mento della Protezione Civile. Al termine di ciascun anno dovrà essere ben evidenziato sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’utilizzo delle risorse finan- ziarie del «Fondo per le emergenze nazionali» e ove venisse utilizzato quest’ultimo, dovrà essere reintegrato con delibera del Consiglio dei Ministri tramite l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti nella misura comunque non superiore a cinque centesimi al litro. Per quanto riguarda invece la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni relative al successivo periodo, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa. Ove vi fossero gravi difficoltà per la popolazione a causa degli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, chi è intesta- tario di mutuo su immobili distrutti o inagibili, oppure per la gestione di attività commer- ciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi ca- lamitosi, potrà ottenere la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi.

Le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Mini- stro dell'economia e delle finanze, destinano le risorse per il primo periodo alla Protezione Civile oppure direttamente alle amministrazioni interessate.

Le ordinanze vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e poi trasmesse ai Sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, com- ma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all’ordinamento delle autonomie locali163. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate e per i conseguenti provvedimenti commissariali non-

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ché per gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanante, è disciplinata dal codice del pro- cesso amministrativo (d.lgs. 104/2010).