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CAPITOLO IV. IL GOVERNO DELLA PROTEZIONE CIVILE TRA ORDINAMENTO NAZIONALE ED ORDINAMENTO EUROPEO

1. La Protezione Civile nell’ordinamento nazionale: profili organizzativi e funzional

1.4. La riforma contenuta nella l 15 ottobre 2013, n

Il d.l. del 14 agosto 2013, n. 93, contenente disposizioni urgenti in materia di sicu- rezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di Protezione Civile e di commissariamento delle Province, introduce numerose modifiche rispetto alla precedente l. 225/1992 relativamente alla durata dello stato di emergenza, agli ambiti di intervento defi- niti dalle ordinanze di Protezione Civile e alla definizione delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze.

Tra le principali novità introdotte, per quanto riguarda la durata dello stato di emergenza, viene previsto che lo stesso possa estendersi fino a 180 giorni, invece dei precedenti 90, ed essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni, invece di 60296.

L’amministrazione competente in situazione ordinaria non è più individuata nella delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza, come era previsto dal precedente comma 1 dell’art. 5 della l. 225/1992, ma viene individuata nell’ordinanza che regola il subentro dell'amministrazione pubblica competente in ordinario, emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, ordinanza che era già precedentemente prevista dal comma 4-ter dell’art. 5 l. 225/1992297.

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Art. 10, 1, b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

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L. 225/1992, Art.5, 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fi- nanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di fi- nanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non pro- rogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

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Nel comma 2 dell’art. 5 della l. 225/1992, peraltro già precedentemente analizzato, sono elencate le attività che possono essere disposte tramite ordinanze, entro i limiti delle risorse disponibili, che sono parimenti riportate nel d.l. 93/2013, ovvero:

• organizzare e effettuare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione inte- ressata dall'evento;

• ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategi- che;

• realizzare interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo stretta- mente connesso all'evento, dando priorità a quelli finalizzati alla tutela della pub- blica e privata incolumità;

• operare una ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infra- strutture pubbliche e private danneggiate, nonchè dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da realizzare sulla base di procedure definite con la stessa o un’altra ordinanza;

• avviare l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti definite dalla lettera d), secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

Rispetto invece a quanto previsto dalla l. 100/2012, il d. l. 93/2013 ha introdotto la possi- bilità di disporre, attraverso le ordinanze di Protezione Civile gli interventi, anche struttura- li, per la riduzione del rischio residuo e l’avvio delle prime misure per il ripristino di strut- ture e infrastrutture e per le procedure di risarcimento dei danni.

Le risorse finanziarie da destinare agli interventi per l’emergenza, nell’attesa della ricogni- zione dei fabbisogni effettivi ed indispensabili che farà il Commissario delegato, sono in- dicate nella delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza, che autorizza la spesa

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nell'ambito dello specifico stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali e individua, in particolare, la quota di risorse destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popo- lazione interessata dall'evento. Se il Capo del Dipartimento della Protezione Civile verifica che le risorse destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione risultano o stanno per risultare insufficienti rispetto agli interventi da realizzare, presenta tempestiva- mente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, affinché siano adottati provvedi- menti per integrare le risorse298.

Le risorse per fronteggiare le emergenze nazionali vengono attinte dal Fondo per le emer- genze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del- la Protezione Civile, che sostituisce il Fondo Nazionale299, previsto dal precedente comma 5-quinquies.

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Queste novità sono inserite nel comma 1 dell’art. 5 che sostituisce interamente il precedente comma 1.

299

10) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'uti- lizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora sia utilizzato il fon- do di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligato- riamente reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione del- le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In combi- nazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe- nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifica- zioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contri- butivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'a- liquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del terzo, quarto e quin- to periodo. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse, conseguite con riduzione delle voci di spesa ovvero con aumento dell'aliquota di accisa, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civi- le ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

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Il d.l. n. 93/2013 introduce anche un nuovo comma all'articolo 42 del d. lgs. n. 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; con l’introduzione del co. 1-bis300 i Commissari delegati svol- gono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di re- sponsabili per la trasparenza.

L’art.10 della l. 15 ottobre 2013, n. 119, per la conversione con modifiche del d.l. n. 93/2013 sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di Protezione Civile e di commissariamento delle Province, con- ferma alcune disposizioni contenute nel d.l. 93/2013, tra le quali le modifiche all’art. 5 del- la l. 225/1992 sullo stato di emergenza e, sul potere di ordinanza, l'introduzione al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in- formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché di un nuovo comma all’art. 42, relativamente agli obblighi di pubblicazione sugli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

D’altra parte, la legge di conversione 119/2013 ha apportato anche alcune modifiche al dl 93/2013, relativamente alla delibera dello stato di emergenza, precisando che, oltre a dura- ta ed estensione territoriale dello stesso, possa disporre anche sull’esercizio del potere di ordinanza, integrando in tal modo il comma 1 dell’art. 5 della 225/1992.

Viene poi abrogato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sui provve- dimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze; tale controllo era stato intro- dotto dal d. l. 29 dicembre 2010, n. 225, relativo alla proroga di termini previsti da disposi-

300

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono diretta- mente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decre- to.".

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zioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.