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NELL’AMMINISTRAZIONE DEL RISCHIO

3. La giustiziabilità delle scelte politiche e amministrative alla luce del principio di precauzione

3.1. Il “processo alla scienza” nella sentenza sul terremoto dell’Aquila

Il 22 ottobre 2012, con sentenza del Tribunale penale dell’Aquila, sono stati ricono- sciuti colpevoli sette scienziati, alcuni dei quali componenti della Commissione per la va- lutazione dei Grandi Rischi230. Ad avviso del giudice di prima istanza, non sono stati valu- tati correttamente i rischi sismici ai quali era esposta la popolazione dell’Aquila, e gli stes- si non sono stati comunicati in maniera appropriata, provocando la morte ed il ferimento di molte persone nella notte del 6 aprile 2009231. Tuttavia, la sentenza non è stata accolta fa- vorevolmente dall’opinione pubblica, tanto che è stata definita un vero e proprio “processo alla scienza”, diretto a sanzionare proprio l’attività di valutazione del rischio.

Per ricostruire brevemente i fatti, la Commissione Grandi Rischi aveva rassicurato in data 31 marzo 2009 gli aquilani, dopo un periodo di scosse continue, affermando che il rischio di forti scosse di terremoto nella zona fosse molto basso; alcune persone, rassicurate da tali affermazioni, rimasero quindi nelle loro case durante le scosse che si verificarono la notte del 6 aprile, rimanendo vittime della scossa più forte. I membri della Commissione sono stati riconosciuti colpevoli proprio per avere rassicurato la popolazione, provocando un cambiamento nelle loro abitudini di vita, determinante per l’accaduto.

La condanna non ha riguardato il fatto di non aver previsto la scossa di terremoto, o la mancata evacuazione della città di l’Aquila, o ancora la mancata promulgazione di uno sta- to di allarme, poiché altrimenti i membri della Commissione sarebbero stati accusati per

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Il 22 ottobre 2012 il Tribunale di L'Aquila condannava i sig.ri Barberi. F., Boschi E., Calvi G.M., De Ber- nardinis B., Dolce M., Eva C., Selvaggi G. per omicidio colposo di cui all'art. 589 c. p c. 1 e 4 e per lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. a sei anni di reclusione, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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La prima parte della sentenza è dedicata alla ricostruzione degli eventi che colpirono il 6.4.2009 la città di L'Aquila, investita da un devastante terremoto di magnitudo momento Mw 6.3 e magnitudo locale Ml 5.9 nel quale 309 persone persero la vita, 1.600 rimasero ferite e 100.000 furono sfollate. La scossa si era verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi di scosse di piccola o media intensità (sciame sismico) che erano iniziate nel giugno del 2008 e che avevano visto crescere la loro intensità solo il giorno 30. 3. 2009 quando la scossa avvertita alle ore 15.38 aveva raggiunto la magnitudo 4.1.

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l’omicidio delle 309 vittime totali e per la lesione di altrettante 1600 persone; sono state invece considerate, secondo il rito del processo penale, esclusivamente quelle 42 persone che, a seguito delle rassicurazioni, avevano modificato le loro abitudini di vita quotidiana. E’ stato riconosciuto l’omicidio di 28 persone su 42, e la lesione di 4 feriti su 6, in relazio- ne a cui i giudici hanno ricostruito le abitudini in caso di terremoto di ognuna delle vittime, verificato se fossero o meno venute a conoscenza delle rassicurazioni della Commissione Grandi Rischi, e se avessero o meno modificato conseguentemente le proprie abitudini. La condanna è scattata solo nel caso in cui effettivamente le vittime avevano l’abitudine di scappare in strada, conoscevano quanto comunicato dalla Commissione, ed avevano modi- ficato le proprie abitudini.

Nella sentenza si evince che la scossa del 6 aprile 2009 di magnitudo 6.3, avvenuta alle ore 3:32, purtroppo non era e non poteva essere considerata un fatto anomalo o totalmente im- prevedibile alla luce della storia sismica della città dell’Aquila, della qualificazione del ter- ritorio come ad elevato rischio sismico, delle registrazioni accelerometriche ed in base al panorama mondiale annuale di eventi di uguale intensità.

Gli esperti/scienziati della Commissione, cioè il massimo organo scientifico dello Stato, furono convocati dall’allora Capo del Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertola- so, proprio per fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane e per contrastare quindi efficacemen- te gli allarmismi, con un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico. Questa operazione potrebbe già configurarsi come una violazione della norma- tiva vigente, poiché la Commissione, essendo organo consultivo del Dipartimento della Protezione Civile, deve fornire i propri pareri solo a quest’ultimo, e non può esternarli di- rettamente alla società civile; l’obbligo di informazione alla popolazione grava sul Dipar-

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timento Nazionale della Protezione Civile, che appunto attinge i dati oggetto di comunica- zione dalle valutazioni della Commissione Grandi Rischi. Una volta affermato che l’interlocutore diretto della scienza deve essere l’amministrazione e non la società civile diviene consequenziale arrivare ad una valutazione negativa dell’operato della Commis- sione.

In realtà non si è trattato di processo alla scienza, ma di un processo a sette funzionari pub- blici, componenti una commissione statale, che effettuavano una valutazione del rischio si- smico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla leg- ge. Il giudizio sulla condotta degli scienziati è di tipo normativo e non scientifico, ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, fina- lizzata alla tutela della vita e dell’integrità fisica; se la scienza non può prevedere il terre- moto, può valutare il rischio sismico e fornire gli elementi per una comunicazione corretta. Nella sentenza viene richiamato il precedente di Sarno232, che verrà trattato in maniera più approfondita nel paragrafo successivo, attraverso cui la Corte di Cassazione ha ricordato come l’obbligo di prevedere i rischi è diventato uno dei compiti fondamentali delle pubbli- che amministrazioni alle quali sono attribuiti compiti di Protezione Civile; il rischio viene inteso come probabilità che un livello potenziale di danno si verifichi nell’esposizione ad un fattore o agente pericoloso.

La sentenza continua quindi verificando se gli imputati hanno considerato con la dovuta attenzione tutti i dati dei quali erano a conoscenza, valutato con il necessario approfondi- mento tutti gli indicatori di rischio, condotto l’attività di previsione, prevenzione ed analisi dello specifico rischio sismico.

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Nell’incertezza, l’amministrazione può e deve agire, pertanto se gli esperti avessero fornito i dati in loro possesso, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare il rischio ai cittadini aquilani. La stessa deve necessariamente servirsi della scienza per arrivare alle sue deter- minazioni. Il punto più delicato sembra essere tuttavia quello del sindacato sulla valutazio- ne scientifica: sembra infatti crollato il mito della insindacabilità che un tempo si riferiva alla discrezionalità dell’amministrazione in quanto tale, e poi si è progressivamente estesa alla discrezionalità tecnica. La sentenza dimostra che la valutazione scientifica può essere invece sindacabile e dunque non è impossibile formulare giudizi di valore sulle condotte della scienza: anche uno scienziato può essere approssimativo, frettoloso, anche uno scien- ziato può sbagliare.

Ricordiamo che con sentenza del 10.11.2014 la Corte d'Appello de L'Aquila ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo sei membri della Commissione Grandi rischi che par- teciparono alla riunione svoltasi cinque giorni prima del sisma del 6 aprile 2009, perché il fatto non sussiste. Unica condanna in appello quella di Bernardo De Bernardinis, ex vice capo del settore tecnico della Protezione Civile, per il quale la pena è stata ridotta a due anni: i giudici lo hanno assolto per la morte di 16 persone e condannato per quella di altre 13.

3.2. Il caso Sarno: la responsabilità penale dell’autorità locale di Prote-