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Il leasing, secondo la definizione standard, è un contratto di locazione finanziaria mediante il quale una parte, detta concedente o locatore, concede, dietro corrispettivo periodico, ad un’altra parte, detta utilizzatore o locatario, il godimento di un bene immobile o mobile per un arco di tempo determinato, con la facoltà, al termine del contratto, di restituire il bene o di pagarne il riscatto.

Il principio contabile internazionale che si occupa di questo istituto, in tutte le sue varianti e tipologie195, indipendentemente dalla forma legale del contratto alla base, è l’IFRS 16196, che ha sostituito lo IAS 17197 (con l’obiettivo di garantire la corretta contabilizzazione delle attività e delle passività sottostanti ad un’operazione di leasing in

194 GAVELLI G., Derivazione rafforzata con chiarimenti singoli, Il sole 24 ore, 25 febbraio 2019

195 Ad esclusione di alcune fattispecie specifiche, elencate al punto 3 dell’IFRS 16. Inoltre, è data possibilità di non applicare le nuove disposizioni ai casi indicati al paragrafo 5, ossia quelli di: leasing a breve termine (durata pari o inferiore a 12 mesi, purché non sia prevista un’operazione di acquisto) e leasing in cui l’attività sottostante è di modesto valore (low value assets, ma non è prevista alcuna soglia specifica). 196 Pubblicato il 13 gennaio 2016 dallo IASB e recepito nell’ordinamento comunitario con Regolamento UE 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma), e trova piena applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per i soggetti Ias adopter.

Il nuovo principio internazionale dà una nuova definizione di leasing: “il contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo stabilito all’origine, definendo anche le condizioni d’uso e il mantenimento della sua efficacia nel tempo”.

Per il locatario, con il nuovo IFRS 16198 si supera la distinzione tra leasing operativo e finanziario e di conseguenza cessano le disparità di trattamento contabile dei differenti contratti, in quanto l’unico modello di rilevazione che sopravvive è quello finanziario. Viene invece introdotta un’altra nuova distinzione, quella tra contratto di leasing e contratto di servizi199.

Si parla di contratto di leasing quando sussistono contemporaneamente in contratto: a. un bene identificato in maniera univoca200;

b. il diritto del cliente di ottenere -direttamente o indirettamente- tutti i benefici economici dall’utilizzo dall’attività in oggetto;

c. il diritto del cliente di decidere dell’utilizzo del bene201. Se invece così non è, allora il contratto viene qualificato di servizi202.

Identificata la tipologia di contratto, si procede alla sua contabilizzazione, che è interessante da analizzare in quanto, per la derivazione rafforzata, in via generale valgono ai fini fiscali i criteri di classificazione, qualificazione e imputazione temporale utilizzati in bilancio.

Il locatario rileva a stato patrimoniale:

- l’attività derivante dal diritto di utilizzo del bene, c.d. “Right of use”, a seguito della sua misurazione mediante una valutazione203;

198 Analisi effettuata grazie a:

BIANCARDINO L., PAGLIAI D., IFRS 16: trattamento contabile e impatti fiscali del leasing, Bilancio e reddito di impresa, 2019;

NERI L., RUSSO A., IFRS 16: diritto d’uso e misurazioni successive, Ammininistrazione & Finanza, 2019; MIELE L., RUSSO V., Gli effetti contabili e fiscali del nuovo standard internazionale IFRS 16 sul leasing, Corriere Tributario, 2018

199 Questa distinzione deve essere effettuata dal locatario in sede di prima iscrizione dell’operazione in bilancio.

200 Che concretizza il primo elemento essenziale di un contratto di leasing, ossia l’identificabilità del bene. 201 I punti b. e c. concretizzano il secondo elemento essenziale del contratto, ossia il controllo del bene. 202 Nel contratto di servizio è il locatore ad avere il controllo dell’uso del bene e il diritto di ottenerne i benefici economici, inoltre potrebbe detenere anche il diritto di sostituire il bene lungo la durata del contratto, in quanto il locatario non detiene in questo caso il Right of use.

203 L’attività viene valutata inizialmente al valore della passività connessa al leasing, sulla base dei costi diretti e dei canoni; successivamente si portano a detrazione i pagamenti che vengono periodicamente

- il debito per leasing verso il concedente, classificato sulla base della natura del bene sottostante e per un importo pari al valore attuale204 dei futuri pagamenti dei canoni dovuti205 previsti dal contratto (rappresenta l’esposizione finanziaria). Mentre a conto economico:

- l’ammortamento206 del Right of use, come se si trattasse di un bene di proprietà; - l’impairment del diritto d’uso (questo viene rilevato solo se il processo di

impairment ha evidenziato una riduzione di valore);

- gli interessi passivi impliciti nei canoni maturati (separatamente per ciascun debito di leasing207).

Successivamente alla rilevazione iniziale, il redattore procede ad effettuare le valutazioni successive di tutte le poste, tenendo sempre aggiornati i valori. Per esempio, il diritto d’uso deve essere ammortizzato in modo analogo agli immobili, impianti e macchinari di proprietà.

Per il locatore, a differenza del locatario, continua a sopravvivere la distinzione tra leasing operativo e finanziario, come previsto dallo IAS 17, quindi non vi sono per questa parte particolari novità. Perciò emerge un’asimmetria tra le identificazioni e le contabilizzazioni effettuate dalle due parti dello stesso contratto.

Il locatore rappresenta in stato patrimoniale: - il bene ceduto in leasing tra le attività. Mentre a conto economico:

- i ricavi di vendita, che corrispondono ai canoni percepiti.

Solo a seguito dell’esposizione dal punto di vista civilistico e contabile dell’operazione208, se ne possono comprendere le incidenze dal punto di vista fiscale, ossia il contributo delle varie poste alla determinazione della base imponibile Ires.

effettuati al locatore e i costi stimati di smantellamento e si portano invece ad incremento i costi diretti sostenuti dal locatario.

204 Per il calcolo del valore attuale deve essere utilizzato il tasso di interesse implicito del leasing. 205 L’attualizzazione non comprende solo i canoni periodici ma anche il pagamento finale se previsto. 206 L’ammortamento viene calcolato su una durata pari alla vita utile del bene nel caso in cui sia previsto il trasferimento dello stesso al termine del contratto, altrimenti al minore tra la vita utile e la durata del contratto.

207 Qualsiasi contratto di leasing sia: operativo, finanziario, noleggio, locazioni o affitti.

208 Per un’analisi più approfondita del nuovo IFRS 16 (non oggetto di studio del presente lavoro) si veda DE GENNARO G., BUCCIONE A., IFRS 16: leasing, Bilancio e reddito di impresa, 2018 e TELCH F.,

Ai sensi del rinnovato art. 83 Tuir209, per via del principio di derivazione rafforzata, occorre comprendere quali aspetti contabili del leasing sono da ritenersi classificazioni210, qualificazioni o imputazioni temporali. Non è stata emanata alcuna disciplina fiscale specifica211 -nonostante l’operazione sia abbastanza complessa- ma la dottrina maggioritaria sostiene che, per gli Ias adopter, la procedura di individuazione del contratto di leasing sia a tutti gli effetti un fenomeno di qualificazione. Ne consegue che, le rilevazioni contabili effettuate trovano pieno riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile Ires, in forza del principio di derivazione rafforzata. Viene anche sostenuto che la valutazione iniziale dell’attività e anche la stima dei costi di smantellamento e rimozione212 non sono mere valutazioni indipendenti ed autonome213, bensì sono connesse alla qualificazione del contratto, quindi rientrano, così come quantificate, nel riconoscimento ai fini fiscali.

Nella stima sia del diritto d’uso che della passività, l’IFRS 16 chiede di considerare anche i “pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell’esercizio da parte del locatario dell’opzione di risoluzione del leasing”. Questa previsione pone però un dubbio, se fiscalmente ci sia riconoscimento automatico in derivazione rafforzata di questi pagamenti, oppure se ci sia necessità di un endorsment da parte del legislatore, ma a questo non vi è risposta214.

L’aspetto che porta con sé maggiori dubbi è la determinazione ed il riconoscimento dal punto di vista fiscale dell’ammortamento del bene, in quanto non è chiaro se l’asset debba essere trattato come immobilizzazione materiale ai sensi dell’art. 102 Tuir, come

209 L’art. 83 Tuir riconosceva pienamente in derivazione rafforzata le vecchie modalità di contabilizzazione dello Ias 17, quindi sia il leasing operativo che finanziario.

210 Nel caso di specie si fa riferimento al raggruppamento in bilancio degli effetti finanziari delle operazioni e degli eventi aziendali in classi di attività e passività a Stato patrimoniale e di ricavi e costi a Conto economico e relative sottoclassi.

211 C’è anche da dire che si tratta di un aggiornamento molto recente della disciplina, tant’è che non sono stati ancora emessi nemmeno chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

212 Per quanto riguarda la rilevanza fiscale (per gli Ias adopter) del fondo per i costi di smantellamento e rimozione, questa era già stata dichiarata nella relazione illustrativa al D.M. 1° aprile 2009, n. 48, nonostante si tratti di una passività di esistenza o ammontare incerti.

213 Questo implicherebbe l’esclusione della valenza della derivazione rafforzata, in quanto, come spiegato nel capitolo precedente, gli aspetti valutativi veri e propri non rientrano nel campo di applicazione del nuovo art. 83 Tuir, risultano estranei alla derivazione rafforzata.

214 Tuttavia, può essere utile fare un confronto con la disciplina dell’IFRS 15 che si occupa della determinazione del corrispettivo variabile: in questo caso è stato ritenuto necessario emanare il D.M. 10 gennaio 2018, che sostanzialmente afferma l’irrilevanza fiscale delle variazioni del corrispettivo finché non si concretizzano esistenza certa e ammontare determinabile in modo obiettivo (Approfondito da RUSSO V., La fiscalità degli IAS 17 e IFRS 16 a confronto: da derivazione rafforzata a “ragionata”?, Bilancio e reddito di impresa, 2018). Da questo confronto si potrebbe desumere che si, sia necessario un intervento del legislatore, ma anche che probabilmente il riconoscimento del pagamento delle penali da un punto di vista fiscale ci sarebbe solo a determinate condizioni.

immobilizzazione immateriale ai sensi dell’art. 103 Tuir, oppure addirittura debba esserci una classificazione differente rispetto a queste due. Il dubbio nasce dal fatto che il diritto d’uso non è espressamente qualificato e classificato dall’Ifrs 16 né tra i beni materiali, né tra quelli immateriali.

La dottrina sostiene che si possono concretizzare due soluzioni alternative:

a. la prima prevede che ci sia un pieno riconoscimento fiscale delle voci di ammortamento rilevate a conto economico, in forza delle disposizioni del nuovo IFRS 16;

b. la seconda prevede una rilevanza limitata degli ammortamenti, ossia nei limiti previsti per le immobilizzazioni materiali dal d.m. 31 dicembre 1988215.

In ogni caso, il nuovo principio internazionale comporta che ci sia la perdita del vantaggio fiscale che si sostanziava in capo al locatario nel leasing operativo: la deduzione dei canoni di locazione che andavano imputati a conto economico lungo la durata del contratto. Infatti, con le nuove regole, a conto economico viene rilevato l’ammortamento del diritto d’uso -non un canone- che peraltro fissa il limite massimo deducibile fiscalmente dalla base imponibile, ai sensi del principio di previa imputazione a conto economico.

Altro dubbio irrisolto riguarda il rilievo fiscale della classificazione contabile degli interessi passivi, ossia non è chiaro se opera, anche in questo caso, l’applicazione dei limiti di deducibilità216 di cui all’art. 96 Tuir per gli interessi passivi contabilizzati con le operazioni di leasing. La circolare n. 19/E/2009 circoscrive l’applicazione dei suddetti limiti solo agli oneri finanziari legati ad una causa finanziaria, ecco perché sorge il dubbio. Sono infatti frequenti i contratti di lease senza alcuna caratteristica di tipo finanziario, e quindi ci si domanda se opera o meno l’art. 96 Tuir.

Viste tutte queste incertezze, l’auspicio è che presto il Ministro dell’Economia e delle Finanze intervenga con disposizioni di coordinamento tra il nuovo IFRS 16 e la determinazione della base imponibile, sia Ires che Irap.

Disposizioni di coordinamento che sarebbero utili anche per un’altra ragione217: la nuova contabilizzazione del diritto d’uso da effettuare in via indistinta per le diverse tipologie

215 Secondo questa soluzione si dovrebbero utilizzare i coefficienti tabellari dell’art. 102 Tuir. 216 Si intende limiti di deducibilità dalla determinazione della base imponibile Ires.

217 Ragione sollevata da RUSSO V., La fiscalità degli IAS 17 e IFRS 16 a confronto: da derivazione

di leasing mal si concilia con le norme del Tuir218 per la determinazione della base imponibile fiscale219.

Per quanto riguarda i principi nazionali invece, ad oggi non risultano recepite le modalità di contabilizzazione del nuovo IFRS 16.

Andando per ordine, nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 139/2015 c’è un esplicito riferimento alla necessità di aggiornare la disciplina nazionale afferente alle operazioni di leasing, ormai obsoleta, in quanto non conforme al principio della sostanza. Purtroppo, però, ancora non c’è stato alcun aggiornamento, nonostante il quadro normativo internazionale si sia sviluppato ulteriormente. Questo comporta che il contratto di leasing -per i soggetti Oic adopter- sia fortemente ancorato alla rappresentazione formale, tranne che per la fattispecie del sale and lease back -di cui poi si dirà-, per la quale anche il legislatore nazionale predilige la sostanza.

Permane dubbia -da parte dei soggetti Oic adopter- la possibilità di applicare per analogia, ai sensi del nuovo Oic 11, e in virtù del principio di rappresentazione sostanziale, la disciplina internazionale.

In realtà, il tema dei contratti di leasing è disciplinato dall’Oic 12220, e proprio per questo in dottrina221 è sostenuto che, per esigenze di coerenza con la disciplina del rinnovato Oic 11, non può esserci una trattazione per analogia con i principi internazionali di un argomento che ha una sua specifica disciplina nazionale.

La differenza maggiore che persiste tra la rilevazione del leasing prevista negli Ias adopter e negli Oic adopter riguarda le iscrizioni a conto economico, infatti solo gli Oic adopter continuano a contabilizzare i canoni di leasing.

Questa situazione di distacco tra le due normative, nazionale da una parte e internazionale dall’altra, non si “sposa” alle novità in tema di prevalenza della sostanza sulla forma, essendo la normativa Oic ancorata ai criteri formali, e questo poco si concilia con la derivazione rafforzata.

La dottrina auspica che, in un futuro più breve possibile, il legislatore nazionale e gli Oic si adeguino alla disciplina degli Ias, anche se, così facendo, si perderà la possibilità di

218 Si ricorda, anche se dovrebbe essere scontato, che anche i soggetti Ias adopter, tolte le classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali che in forza della derivazione rafforzata valgono anche ai fini fiscali così come operate ai fini civilistici, per il resto devono seguire le norme del Tuir per la determinazione dell’imponibile fiscale.

219 La contabilizzazione del contratto di leasing con il vecchio Ias 17 trovava pieno riconoscimento fiscale in forza della derivazione rafforzata.

220 Sia al paragrafo 65 che nell’Appendice A.

221 LIMIDO C., TEDESCHI G., Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e la derivazione

detrarre dalla base imponibile Ires i canoni di leasing appostati a conto economico secondo la normativa nazionale222.

Una particolare variante223 del leasing è il sale and lease back224, che consiste in un’operazione di finanziamento con la quale un’impresa vende un proprio bene strumentale (ottenendo liquidità) e coevamente lo prende in leasing dall’acquirente (mantenendone quindi la disponibilità). I due contratti sono inscindibili, e la rappresentazione contabile prevista dalla normativa civilistica225 prevede che l’eventuale plusvalenza derivante dalla compravendita del bene con locazione finanziaria deve concorrere per competenza, pro-rata temporis, in base alla durata del contratto di locazione, alla formazione del risultato d’esercizio226.

Per quanto riguarda invece la corrispondente disciplina fiscale, l’Agenzia delle Entrate in passato ha sempre tenuto un orientamento “rigido” verso questa plusvalenza227, affermando la sua concorrenza, ai sensi dell’art. 86 Tuir, alla determinazione della base imponibile per intero nell’esercizio di realizzo, ovvero la possibilità di tassazione in quote costanti fino al quarto esercizio successivo a quello di realizzo della stessa, a condizione che il bene fosse stato detenuto per almeno tre esercizi. In questo modo si concretizzava il problema del doppio binario.

Di recente però, l’Agenzia ha cambiato orientamento228, con la risoluzione n.77/E del 23 giugno 2017, ha affermato che, ai sensi del rinnovato art. 83 Tuir, il trattamento fiscale e contabile delle plusvalenze generate dall’operazione coincidono, in quanto l’imputazione temporale prevista in ambito civilistico trova pieno riconoscimento dal punto di vista fiscale, per effetto della derivazione rafforzata.

222 Come esposto, ai sensi della normativa internazionale non c’è rilevazione dei canoni (in quanto “rimpiazzati” dagli ammortamenti del diritto d’uso, che peraltro, come anzidetto, rappresentano l’importo massimo fiscalmente deducibile).

223 Che per i principi contabili internazionali rientra comunque nell’IFRS 16.

224 Analizzata da SALVI G., Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease-back, Bilancio e reddito di impresa, 2017

225 Ex art. 2425-bis, comma 4, Codice civile

226 Sorte opposta è riservata all’eventuale minusvalenza: deve essere imputata per intero al Conto Economico dell’esercizio in cui si realizza. Questo non vale però nel caso in cui la minusvalenza sorga per via del fatto che i contratti sono stipulati a condizioni non di mercato, ossia canoni inferiori a quelli di mercato, allora, in questo caso, anche la minusvalenza deve essere trattata come la plusvalenza, attribuendola a Conto Economico pro-rata temporis lungo la durata del contratto.

227 Questo ragionamento era assunto a ragion del fatto che l’Agenzia riteneva il contratto di compravendita separato da quello di locazione finanziaria (due distinti negozi giuridici), e quindi la plusvalenza afferendo solo al primo contratto, veniva considerata come qualsiasi altra plusvalenza realizzata da cessione a titolo oneroso di beni strumentali, ai sensi dell’art. 86 Tuir (la minusvalenza invece trattata ai sensi dell’art. 101 Tuir).

228 Probabilmente anche a seguito dell’assunzione della consapevolezza che si tratta di due contratti inscindibilmente legati da un collegamento funzionale.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, già prima della risoluzione dell’Agenzia229, si era espressa favorevolmente a quest’ultimo orientamento230: con la sentenza della sezione penale del 23 agosto 2016, n. 35294 aveva affermato che la disciplina dell’art. 86 Tuir non è applicabile alle operazioni di sale and lease back, in quanto alla base del contratto di vendita che fa sorgere la plusvalenza vi è comunque una causa diversa rispetto a quella di un contratto di vendita puro e semplice. Quindi, anche secondo la giurisprudenza di legittimità è corretto tassare per competenza la plusvalenza negli anni di durata del contratto di leasing231.

Paragrafo 3: I finanziamenti infragruppo: infruttiferi o a tasso significativamente diverso da quello di mercato

I finanziamenti infragruppo, come si può desumere direttamente dalla parola, sono dei finanziamenti concessi all’interno di un contesto di gruppo, da un’impresa ad un’altra. Al sorgere dell’esigenza di liquidità di un soggetto infatti, essendo la tesoreria accentrata, risultano convenienti operazioni di prestito infragruppo rispetto a quelle di mercato, perché il tasso di interesse è agevolato, oppure addirittura nullo (in questo caso si tratta di un finanziamento infruttifero).

Il problema è che, con l’introduzione del costo ammortizzato per le valutazioni delle passività finanziarie, dei crediti e dei debiti, sorgono delle complicanze, sia a livello contabile che a livello fiscale232 per i finanziamenti infruttiferi e fruttiferi, sia

intercompany che tra socio e società.

Per quanto riguarda i principi contabili internazionali, l’IFRS 9233 dispone che per valutare e contabilizzare tutte le passività finanziarie deve essere utilizzato il criterio del costo ammortizzato234. Questo criterio prevede che il valore di iscrizione iniziale del

229 Probabilmente l’Agenzia è stata influenzata anche da questa sentenza nella sua decisione di cambiare orientamento rispetto a questa casistica.

230 Per un’analisi più approfondita si veda ORLANDI M., La gestione fiscale e contabile delle plusvalenze

nei contratti di sale and lease-back, PMI, 2017

231 Viene anche affermato che stessa regola vale per la partecipazione alla base imponibile IRAP. 232 Analisi che segue effettuata grazie a:

RUSSO V., Sui finanziamenti intercompany infruttiferi la derivazione rafforzata va in “fuori gioco.” Bilancio e reddito di impresa, 2019;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La fiscalità delle imprese Oic adopter (IV versione), documento di ricerca, 9 agosto 2019, pp. 49 ss;

CARAMELLI R., MANZINI M., Finanziamenti infragruppo: effetti della rilevazione contabile sulla

determinazione di IRES e IRAP, Il fisco, 2018

233 Che ha sostituito lo IAS 39 a partire dai bilanci 2018

234 Il costo ammortizzato di una passività finanziaria è definito come “l’importo a cui l’attività o la passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l’ammortamento cumulato, secondo il criterio dell’interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo