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La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati325 è stata di recente oggetto di rinnovamento da parte del legislatore: l’art. 112 Tuir è stato infatti modificato326, dall’art. 13-bis del d.l. 244/2016, (convertito con modificazioni dalla legge n. 17 del 27 febbraio 2019) con lo scopo di chiarire i riflessi fiscali del nuovo obbligo di rilevazione contabile e valutazione al fair value327 fissato per gli strumenti finanziari derivati.

A seguito delle modifiche anzidette e dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche agli Oic adopter, la nozione di strumento finanziario derivato ed il relativo trattamento fiscale risultano identici per i soggetti Ias adopter e ITA Gaap. Infatti, il comma 2, art. 2426 del Codice civile recita: “Ai fini della presente Sezione, per

la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”. Quindi, in sostanza, per codesta disciplina

c’è un rinvio ai principi contabili internazionali, nello specifico allo IAS 39 e all’IFRS 9. Nell’ambito della disciplina nazionale è l’Oic 32 che si occupa degli strumenti finanziari derivati. È definito “strumento finanziario” qualsiasi contratto che dà origine ad un’attività finanziaria per una società e, allo stesso tempo, ad una passività finanziaria ovvero ad uno strumento di capitale per un’altra società.

È invece definito derivato: “uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le tre seguenti caratteristiche:

1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice

325 Analisi effettuata grazie a: RUSSO V., Derivazione a maglie “strette” per gli strumenti finanziari

derivati, Bilancio e reddito di impresa, 2018; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La fiscalità delle imprese Oic adopter (IV

versione), documento di ricerca, 9 agosto 2019 pp 72-74; PARISOTTO R., Nuovo bilancio: al via l’allineamento delle regole fiscali, Il sole 24 ore, Norme e Tributi, 2017

326 Prima rubricato “operazioni fuori bilancio”, in quanto la rilevazione avveniva in nota integrativa, oggi “strumenti finanziari derivati”, in quanto la rappresentazione deve avvenire in bilancio.

327 L’Oic 32, paragrafo 12, definisce: “Il fair value è il prezzo che si percepirebbe dalla vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

di prezzo o di tasso, rating di credito, o indice di credito, o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;

2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;

3. è regolato a data futura”.

È necessario anche sottolineare che è possibile che venga stipulato un contratto complesso, contenente un derivato, e, in tal caso, l’art. 2426, comma 1, n. 11-bis, e l’Oic 32 richiedono di scorporarlo e contabilizzarlo separatamente al fair value328 (questo nel caso in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlate a quelle del contratto primario e il derivato soddisfa la definizione di strumento derivato data dai principi contabili).

I derivati possono essere di copertura329 oppure non avere la finalità di copertura, la distinzione è importante per il relativo trattamento ai fini fiscali.

Per quanto riguarda il caso in cui sia presente la “relazione di copertura”, l’art. 112 Tuir, al comma 6, dispone che la finalità di copertura si desume dalla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa (nazionali o internazionali). Quindi opera la derivazione rafforzata, in quanto è riconosciuta la valenza fiscale dei derivati in base al trattamento di bilancio degli stessi.

La copertura però, per assumere rilievo fiscale, deve risultare alternativamente da atto avente data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura oppure dal primo bilancio approvato a seguito della negoziazione dello strumento330. In altre parole, un derivato di copertura trova riconoscimento fiscale solo in presenza di uno di questi due requisiti. Resta valida la disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 112, secondo la quale i componenti da realizzo e valutativi del derivato sono soggetti alla stessa disciplina fiscale dei componenti simmetricamente rilevati sull’elemento coperto, per via del principio di simmetria.

328 Non vengono approfondite le modalità con cui effettuare questa procedura, in quanto fuori tema rispetto al lavoro svolto.

329 La copertura sussiste, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 11-bis, quando, fin dall’inizio è presente una “stretta e documentata” correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e le caratteristiche dello strumento di copertura.

Per quanto concerne i derivati non di copertura, devono essere sempre contabilmente adeguati al loro fair value ed iscritti in bilancio come attività finanziarie ovvero come passività finanziarie in base al segno positivo ovvero negativo del fair value stesso; gli adeguamenti di fair value devono essere iscritti in conto economico, quindi concorrono alla determinazione del risultato d’esercizio, occorre dunque capire se assumono o meno rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata.

Ai sensi dell’art. 112 Tuir, comma 2, è disposta la concorrenza alla formazione del reddito dei componenti risultanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non di copertura alla data di chiusura dell’esercizio. Il comma 3 del medesimo articolo dispone un limite massimo331 alla deducibilità dei componenti negativi emergenti dalla riduzione di valore dei derivati speculativi, che sono però oggi applicabili solo alle microimprese332. Infatti, una delle novità riguarda proprio i componenti di reddito negativi imputati a conto economico, scaturenti dalla valutazione dei derivati non di copertura, rilevano fiscalmente in base alla corretta applicazione dei principi contabili, ossia in base alla rilevazione in bilancio, operando così la derivazione rafforzata, a prescindere dalle limitazioni del vecchio comma 3 dell’art. 112 Tuir.

In altre parole, è riconosciuta l’integrale rilevanza ai fini fiscali, per la determinazione dell’imponibile Ires, dei componenti non solo positivi ma anche negativi (ossia le perdite) derivanti dalla valutazione degli strumenti derivati non di copertura, sia ai soggetti Ias adopter che Oic adopter (escluse come sempre le microimprese).

Inoltre, al contrario di quanto accadeva in passato, a seguito delle recenti modifiche non è più possibile per l’Amministrazione finanziaria procedere alla riqualificazione di un derivato (da “non di copertura” a “di copertura” e viceversa) in sede di accertamento. Ulteriori dubbi si ponevano rispetto all’applicazione del principio di derivazione rafforzata alla casistica dei derivati incorporati in contratti ibridi333, chiariti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018334.

331 Collegato al differenziale tra: il valore del contratto o della prestazione alla data di stipula o di chiusura dell’esercizio precedente e lo stesso valore alla data di chiusura dell’esercizio corrente.

332 Si ricordi che le microimprese non possono applicare la nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati, in quanto non possono fare le valutazioni al fair value. Alle stesse risulta comunque applicabile l’art. 112 Tuir, ma con il limite massimo di deducibilità del comma 3 per le valutazioni negative dello strumento di copertura.

333 Si tratta di “contratti in cui i flussi finanziari divergono da quelli che avrebbero generato lo strumento primario in assenza di una componente derivativa” (esempio: un finanziamento che paga interessi sulla base dell’andamento di un indice di prezzo).

334 Questo tema è trattato esaustivamente in RUSSO V., MUSUMECI M., Embedded derivatives in

Prima di questo chiarimento, vi erano pareri contrastanti in dottrina rispetto alla capacità o meno della derivazione rafforzata di recepire gli effetti della scomposizione del derivato dal contratto, operata in sede contabile in ossequio all’Oic 32 (in caso negativo, doppio binario civilistico-fiscale).

È stato definitivamente statuito dal legislatore che, ai fini fiscali, occorre effettuare un doppio test. Occorre verificare in primo luogo se lo strumento finanziario, nel suo complesso, presenta i requisiti di cui alla lettera a) ovvero di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 44 del Tuir. Nel caso in cui siano presenti i requisiti di cui alla lettera a), lo scorporo contabile non assume rilevanza fiscale (in quanto considerato similare alle azioni). Nel secondo caso (ossia quando lo strumento è similare alle obbligazioni335) si procede ad effettuare la seconda verifica: a seguito dello scorporo, nessuno degli strumenti derivati presenta i requisiti di cui alla lettera a), allora può trovare applicazione il principio di derivazione rafforzata (in termini di qualificazione e classificazione); al contrario, se anche solo uno strumento come scorporato presenta i requisiti citati, allora lo strumento va “rimontato” (in quanto lo scorporo effettuato non assume rilievo fiscale, e quindi prevale l’unitarietà giuridica dello strumento) e considerato fiscalmente come similare alle obbligazioni. Quindi, come affermato da Assonime, vale il principio dell’unicità giuridica del titolo: il recepimento ai fini fiscali dello scorporo tra contratto primario e strumento finanziario derivato è limitata alle sole ipotesi in cui i titoli conservano, sia prima che dopo lo scorporo, la natura di strumenti non partecipativi (non similari alle azioni).