CAPITOLO 3 UNA RICERCA SUI MINORI STRANIERI NON
3.4 I paradossi e le criticità dell’accoglienza: voci e strumenti dal campo
3.4.3 La maggiore età
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Al compimento del 18º anno, il minore non accompagnato si troverà di fronte a due problemi rilevanti: la conversione del permesso di soggiorno e il reperimento di una nuova situazione alloggiativa. Secondo l’art. 6, c. 3 della Legge Zampa, sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta del permesso di soggiorno o di protezione internazionale, così come per altre procedure, possono essere svolte dal responsabile della struttura d’accoglienza.
Questo è stato confermato dai responsabili delle strutture visitate, che fanno emerge- re quanto la tempestività delle azioni e la conoscenza dettagliata dell’iter da seguire siano fondamentali per garantire diritti essenziali al minore straniero non accompa- gnato.
Il rinnovo del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, è una que- stione che si pone esclusivamente per quei MSNA non richiedenti asilo.
Nelle strutture oggetto di studio è emerso che:
Tab. 1 Strutture, MSNA, MSNARA, provenienza.
STRUTTURA MSNA * PROVENIENZA MSNARA* PROVENIENZA
CONTROVENTO 5 ALBANIA 0 //
CASA NOSTOS 2 ALBANIA 4 GAMBIA, SENE-
GAL, PAKISTAN, BANGLADESH
CASA BETANIA 3 ALBANIA, BANGLADESH
2 MALI, PAKISTAN
*ex art. 32 del TU.
**art. 26 c. 5 D.lgs. 25/2008230, così come modificato dal Decreto legge, 17 febbraio 2017, n. 13.
Prima di affrontare una questione così spinosa si consideri che molti ragazzi giunti nelle strutture, hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, 12 ragazzi su 16, totale ac- colto nelle tre realtà nel periodo di rilevazione, sono prossimi alla maggiore età, per
230 La domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato prevede: l’immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare per l'apertura della tute- la e per la nomina del tutore, informazione al Comitato per i minori stranieri; nomina del tutore nelle 48 ore successive alla comunicazione (N.B.: termine ordinatorio); il tutore conferma la domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore; informativa al servizio centrale del sistema di protezione. È competente territorialmente la
sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento im- pugnato.
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cui la gestione della procedura amministrativa è all’ordine del giorno per gli operato- ri legali.
I requisiti per il permesso a soggiornare sul suolo italiano da maggiorenni sono prin- cipalmente 3: il possesso di un certificato di residenza, di un passaporto valido e un certificato che attesti la frequenza di un corso di studio o lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, nelle forme previste dalla legge, o ancora l’iscrizione nelle liste di collocamento.
La Legge Zampa, per favorire il buon esito di un percorso d’integrazione e forma- zione finalizzato all’autonomia del MSNA, che abbia appena raggiunto la maggiore età e che richieda un supporto ampliato, prevede che il Tribunale per i minorenni possa disporre un prolungamento di sei mesi del periodo d’accoglienza presso la struttura. Questa estensione temporale del progetto avviene attraverso il c.d. prosie- guo amministrativo (art. 13, c. 2) e non oltre i 21 anni d’età.
Dalle varie interviste è emerso che per quanto sia previsto dalla legge, questo mecca- nismo è talvolta osteggiato nella prassi, soprattutto da parte dei Servizi sociali dei Comuni, già provati nelle loro casse, che vedono la misura come un ulteriore affan- no.
Il Dott. Carli, di CONTROVENTO, rende chiaramente l’idea con questa metafora: «È
come se si dovesse costruire una scala di venti gradini e arrivato al decimo io ti di- cessi: fai da sola! È difficile fare da solo, ci sono impegni e iter burocratici che sono complessi per un minore, già solo se si pensa all’ottenimento del permesso di sog- giorno. Il grosso problema qui sono le risorse da spendere e da investire. I Servizi sociali spesso dicono “basta”, ma il basta per il minore solo implica l’uscita dal percorso virtuoso. Così facendo si perde quanto di buono è stato fatto e si mette a repentaglio il futuro del minore».
L’inevitabile traguardo della maggiore età, data la normativa, ingenera nel minore e spesso negli operatori, soprattutto quelli legali, un’ansia difficile da gestire. Questo meccanismo, se non debitamente coordinato in tutti i suoi passaggi, può condurre il minorenne per strada, a diretto contatto con quei gruppi, sempre attivi, di reperimen- to di microcriminali. Gli operatori legali delle tre strutture visitate affermano che
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tendenzialmente alla maggiore età, si richiede un permesso di soggiorno (da qui in avanti pds) per attesa occupazione ( art. 22 del T.U. I)231.
La conversione prevede vari passaggi: prima del collocamento presso la struttura di accoglienza, è vitale avere ottenuto un pds per minore età232, che consente al MSNA di soggiornare regolarmente in Italia in attesa di essere affidato. Non appena affidato alla struttura competente, l’operatore legale si adopera per l’ottenimento di un pds per affidamento.
Bisogna che tutto avvenga in maniera sincronizzata e corretta, ogni errore potrebbe aumentare i tempi di attesa.
Prima dello scadere e in previsione della conversione del pds, gli operatori legali si attivano per l’ottenimento della documentazione valida. Tendenzialmente la conver- sione riguarda pds per attesa occupazione, non che sia l’unica strada percorribile, ma tendenzialmente è quella più percorsa, anche alla luce dell’impegno che il minore ha assunto nei confronti della propria famiglia prima di partire.
231 Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 4084 del 3 ottobre 2016 ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato quando, al momento del rinnovo del pds per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti iscrit- to nelle liste di collocamento. Con la legge n. 92 del 28 giugno 2012 è stata apportata una modifica al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ossia il prolungamento oltre i 6 mesi delle permanenza in Italia di cittadini stranieri disoccupati, al fine di evitare situazioni di irregolarità.
Il rinnovo del pds per attesa occupazione è possibile per un periodo anche superiore all’anno, se il la- voratore è parte di un ‘nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale, composto da una perso- na che dimostri di disporre di risorse sufficienti, previste dall’art. 29 del T.U. tali da non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno (ovvero un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale, cioè 5.824,91 euro annui). La circolare n. 4084 del Ministero dell’Interno vuole ricordare alle Questure che il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupa- zione è possibile anche oltre l’anno, quindi si raccomanda di valutare caso per caso la situazione del richiedente, ponendo particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali dell’immigrato. Ciò che si raccomanda è di tenere presente il livello di ‘in- clusione sociale’, ovvero di integrazione del richiedente.
La circolare ricorda inoltre che per rinnovare il pds per attesa occupazione è necessario possedere un reddito minimo pari all’importo dell’assegno sociale, e per determinarlo è possibile tener conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Infine, le Questure in caso di contratto di lavoro stipulato da pochi mesi non possono esclusivamente valutare il reddito storico, per- ché sicuramente insufficiente, ma devono realizzare un’indagine che tenga conto della natura del con- tratto di lavoro, se l’orario lavorativo corrisponde a un full-time o ad un part-time, o se a tempo deter- minato o indeterminato.
232L’iter prevede che il minore e l’operatore consegnino la seguente documentazione:
Modulo 209 (può essere ritirato presso la Questura di Firenze); 4 foto formato tessera; copia e origina- la in visione del passaporto o del documento equipollente in corso di validità; dichiarazione di ospita- lità e mantenimento da parte del responsabile e atto di tutela dell’Istituto o della struttura presso cui il minore è stato preso in carico. Una volta presentata la richiesta con il modulo 209 alla Questura di Fi- renze, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno.
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La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati233
, la rice- vuta d’iscrizione presso l’Ufficio per l’impiego del Comune, fotocopia del passapor- to o di altro documento equipollente, 4 foto formato tessera (da presentare al momen- to della convocazione in Questura), una marca da bollo da 16,00 euro.
All’atto della consegna il sistema genera automaticamente una ricevuta che indica la data di convocazione presso la Questura che, insieme al pds scaduto e a un documen- to valido, rappresenta l’autorizzazione del minore a risiedere sul territorio fino all’ottenimento del pds valido.
Dalle interviste è emerso che gli aspetti pratici, quindi avere una buona rete con le imprese locali e sapersi “destreggiare” tra le insidie dei vari uffici, sono vitali. Ciò permette nel primo caso di sottoscrivere convenzioni per tirocini retribuiti, che nella maggior parte dei casi si trasformano in contratti di lavoro per il ragazzo, e nel se- condo caso, l’assistenza di un operatore legale o di un tutore volontario, che assicuri- no il corretto andamento della procedura.
Infatti, secondo l’opinione degli intervistati, sarebbe impossibile per un minore solo occuparsi della questione senza incorrere in errori che metterebbero a repentaglio la conversione del pds.
Affinché vi sia una protezione reale, tutti gli interventi devono essere progettati in modo da non compromettere la continuità e lo sviluppo di questi giovani adulti.