CAPITOLO 2 MINORI STRANIERI NON
2.5 La Legge Zampa: un passo in avanti nelle garanzie offerte ai minor
2.5.3 Tutori: volontari e affidatari
Secondo gli esperti, un buon esempio di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati s’incontra nella Legge Zampa, laddove ha previsto l’istituzione del tu- tore volontario.
Una questione piuttosto importante secondo Jantine Walst, coordinatrice del pro- gramma per minori soli in Olanda, secondo cui: «È una figura che fa da ponte tra i
minori e i Servizi sociali, per questo non è necessario che sia un operatore sociale a farlo».
dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che pos- sano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa com- prendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accer- tamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conse- guente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunica- to alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati».
187 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve avere notizia di tutti i provvedimenti adottati nei confronti del MSNA, compreso appunto il provvedimento di attribuzione della minore età, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c), D.lgs. n. 220/2017 che introduce all’art. 19 bis, D.lgs. n. 142/02017 il nuovo comma 3 bis, prevedendo che ai fini dell’accertamento dell’età dichiarata dal minore si proceda alla consultazione del sistema informativo nazionale dei MSNA, e delle altre banche dati pubbliche.
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Sul punto la Legge ha subito la sua prima modifica. Aderendo al prevalente orienta- mento giurisprudenziale188, l’art. 19, c. 5, D.lgs n. 142/ 2015, così come riformulato dall’art. 2, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 220/2017, disciplina le procedure immediatamente conseguenti al rintraccio del MSNA sul territorio e finalizzate all’organizzazione di adeguate misure di protezione – apertura della tutela e predisposizione delle misure di accoglienza – unificandone le competenze in capo alla medesima autorità giurisdi- zionale.
Il nuovo art. 19 bis, c. 5, D.lgs. n. 142/2015, trasferisce le competenze tutelari per i MSNA dal giudice tutelare al Tribunale dei minorenni, cui è data comunicazione del rintraccio del minore, non più e non solo per la ratifica delle misure di accoglienza, ma anche per l’apertura e la nomina del tutore.
L’unificazione avanti al Tribunale dei minorenni di tutte le competenze in materia di tutela dei MSNA pone termine alla competenza concorrente di due giudici diversi, al giudice tutelare e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, consentendo il superamento di possibili interferenze e sovrapposizioni tra separati procedimenti, nonché un’inutile complicazione amministrativa per l’autorità di pub- blica sicurezza, ed un inutile aggravio amministrativo per le Cancellerie dei Tribuna- li, senza che ciò corrispondesse realmente alla tutela di un’esigenza prioritaria del minore.
D’altra parte, l’intervento correttivo è del tutto coerente con la Legge 47/2017, che ha già affidato al Tribunale dei minorenni la competenza a decidere in ordine al rim- patrio volontario assistito del minore189, alla sua espulsione190, e che ha istituito pro- prio presso questo Ufficio gli elenchi dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela dei minori stranieri non accompagnati, oltre ad aver attribuito alla Procura del- la Repubblica dell’ufficio la competenza per gli accertamenti socio-sanitari in merito all’accertamento della minore età.
In merito alla nomina del tutore volontario, sotto il profilo procedurale, il secondo periodo del comma 5 dell’art. 19, D.lgs. n. 142/2015, chiarisce che il provvedimento
188 La competenza del giudice tutelare era stata già affermata dal Supremo Collegio. Cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2017, n. 685; Cass. civ., 26 aprile 2017, n. 10212.
189 Art. 8, L. n. 47/2017. 190 Art. 31 D.lgs. n. 286/98.
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di nomina del tutore e tutti gli altri provvedimenti relativi alla tutela del MSNA sono adottati dal Presidente del Tribunale dei minorenni o da un giudice da lui delegato191. Secondo la Legge Zampa tutti i MSNA dovrebbero avere un tutore, ciò comporta inevitabilmente che i tempi per la nomina rischino di ledere questo diritto, specie nel caso di minori prossimi alla maggiore età.
Si osserva che secondo il disposto normativo, tutti i MSNA beneficiari di un’accoglienza abbiano almeno un «tutore interinale»192
.
Trattandosi di minori stranieri, molto di frequente il tutore è un estraneo, di solito in- dividuato attraverso la procedura di nomina del cosiddetto «tutore burocratico» di cui all’art. 354, c. 2, c.c., quasi sempre il sindaco (o assessore, o direttore del consor- zio erogatore di servizi sociali, o dell’Asl di riferimento).
A tale proposito è emersa una problematica pratica: l’art. 354 c.c. causerebbe un con- flitto d’interesse. Infatti per un verso il tutore burocratico dovrebbe richiede una serie di prestazioni all’Ente locale di residenza del minore e vigilare sulla corretta eroga- zione, ma dall’altro verso rappresenta l’Ente debitore di tali servizi.
Non è questa l’unica ragione per la quale è auspicabile la completa implementazione della figura del tutore volontario, di cui all’art. 11 della Legge n. 47/2017.
Difatti, a differenza dei tutori burocratici, quelli volontari sono dei privati cittadini, come afferma l’art. 11, ma l’espressione non è in grado di escludere i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.
Per svolgere il loro ufficio, i tutori volontari devono essere iscritti nell’elenco predi- sposto, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza territorialmente competenti. Appositi protocolli d’intesa tra i Garanti e i Presidenti dei Tribunali dei minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari193.
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Il provvedimento, adottato secondo le forme del decreto, può essere oggetto di reclamo avanti al Collegio del Tribunale, nelle forme e nei termini dell’art. 739 c.p.c., precisandosi che del Collegio non può fare parte il giudice che lo ha adottato.
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Ciò è previsto sia ai sensi dell’art. 402 c.c. che ai sensi dell’art. 3, c. 1 Legge 184, ove si prevede che «i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o
privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato (...) fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore», nonché, ora, ai sensi dell’art. 6, c. 3, Legge n. 47/2017, secondo cui «sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza».
193 Cfr. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), Linee Guida per la selezione, la for-
mazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari,
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La citata previsione legislativa risponde alla necessità di disporre di tutori specifica- mente formati e motivati.
Per quanto concerne, invece, l’individuazione del tutore del minore, l’art. 2, c. 3, D.lgs. n. 220/2017 modifica la Legge 47/2017 nel senso di limitare la possibilità di nomina del medesimo tutore ad un numero massimo di tre minori, indipendentemen- te dal fatto che siano fratelli e/o sorelle, come previsto nella previgente formulazione. Merita infine rilevare che, sebbene l’attribuzione in capo al Tribunale dei minorenni delle nuove competenze segni certamente una razionalizzazione dell’intero sistema, dall’altro avviene senza la messa in campo di nuove risorse, attribuendo ad un’autorità giudiziaria già notoriamente in sofferenza di organico, delle competenze che richiedono invece risposte rapide e concrete.
Tuttavia, l’immissione nel sistema dei tutori volontari per i MSNA non ha escluso la figura del tutore burocratico (il Sindaco), necessariamente coinvolto ogni qual volta viene a mancare una figura sostitutiva.
Sia al tutore burocratico che al tutore volontario si applica la disciplina del libro pri- mo, titolo decimo, del codice civile, a termini della quale l’ufficio è gratuito - ma so- no possibili rimborsi spese nel caso si tratti di tutore volontario - non rinunciabile e solo nel caso del tutore burocratico non rifiutabile.
Ai sensi dell’art. 353, c. 2, c.c., «il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere
l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona». Pertanto,
sia il tutore burocratico sia quello volontario una volta nominati non potranno porre unilateralmente fine al loro ufficio, nemmeno nel caso in cui il minore si sia reso ir- reperibile o si sia trasferito. In questi casi, il giudice tutelare può esonerare il tutore burocratico o quello volontario, purché disponga di «altra persona atta a sostituirlo» (art. 383 c.c.) che sarà individuata presumibilmente in un nuovo tutore, burocratico o volontario.
In tal modo si consente un passaggio di consegna dal tutore burocratico o volontario del territorio di emigrazione a quello d’immigrazione.
Come si accennava precedentemente194, un aspetto incerto della precedente discipli- na in tema d’immigrazione era rappresentato dall’accoglienza.
Il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza dei MSNA è stato condizionato e governato dalla disponibilità in concreto dei posti nelle strutture del sistema di prote-
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zione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR, a loro destinate195. La nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 47/2017 ha lasciato alcuni margini di incertezza prevede numerosi cambiamenti soprattutto in merito alla seconda accoglienza.
Si è evidenziata l’indeterminatezza dell’art. 19, c. 7-quater del D.lgs. n. 142/2015 (introdotto dall’art. 6 c. 2 della Legge n. 47), ove si afferma la preferenza per l’affidamento a parenti rispetto al collocamento in «strutture».
Questa norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 2, Legge n. 184/1983, anch’esso modificato dalla Legge Zampa, ove non solo resta l’affermazione di cui al primo comma «il minore temporaneamente privo di un am-
biente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una per- sona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno», ma è stata aggiunta la specifica di cui al
nuovo comma 1-bis, a termini del quale «gli enti locali possono promuovere la sen-
sibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».
In definitiva, la Legge ha introdotto un’opzione di preferenza sia per l’affidamento c.d. eterofamiliare, di cui agli artt. 2 ss., Legge n. 184/1983, sia per l’affidamento ai parenti - di cui all’art. 9 della medesima.
Analizzando scrupolosamente sia l’affidamento c.d. eterofamiliare che parentale, si evidenzia la disponibilità del familiare del MSNA ad offrirsi di accogliere in casa il nipote giunto illegalmente in Italia, e la mancanza di meccanismi di promozione che stimolino gli affidatari per volontariato ad accogliere. L’eventuale disponibilità potrà essere tanto più utile ed efficace quanto più essa si realizzi col supporto di una rete di sostegno e di consulenza, tenendo altresì presente il carattere necessariamente gratui- to dell’affidamento.
195 La Legge n. 47/2017 ha lasciato immutato il disposto di cui all’art. 19, c. 3-bis del D.lgs. 142/2015, che autorizza i prefetti ad attivare centri di accoglienza straordinaria per minorenni ultra quattordicen- ni con capienza sino a 50 posti e dunque non etichettabili come strutture di tipo familiare (la cui ca- pienza non è invece mai superiore al numero massimo di 8-10 posti).
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