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Il Mantenimento del diritto di soggiorno al compimento della maggiore

CAPITOLO 2 MINORI STRANIERI NON

2.5 La Legge Zampa: un passo in avanti nelle garanzie offerte ai minor

2.5.4 Il Mantenimento del diritto di soggiorno al compimento della maggiore

La Legge Zampa ha introdotto modifiche indicative riguardo la concessione del per- messo di soggiorno ai MSNA, il cui titolo e la cui connessa disciplina si differenzia- no dando luogo a ben cinque ipotesi.

Ai sensi dell’art. 10, lett. a della Legge n. 47/2017, la prima tipologia di permesso di soggiorno è “per minore età”.

Questo titolo di soggiorno ha validità sino al compimento dei 18 anni, è rilasciato dal Questore solo in assenza di ulteriori caratteristiche soggettive, che consentano al MSNA di accedere ad un diverso e preferibile permesso di soggiorno.

Una seconda opzione, ai sensi dell’art. 10, lett. b, è costituita dal rilascio del permes- so di soggiorno “per motivi familiari” al minore straniero di età inferiore ai quattor- dici anni che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) essere stato affidato, anche ai sensi dell’articolo 9, c. 4, della Legge n. 184/1983, e successive modifiche; b) ave- re la tutela di un cittadino italiano con lui convivente. È opportuno chiedersi per qua- le ragione il legislatore non abbia previsto che il minore al di sotto dei quattordici anni - diversamente da quanto stabilito per i “grandi minori” - acceda a questo per- messo di soggiorno se convive con un tutore di nazionalità straniera regolarmente soggiornante.

La ragione potrebbe risiedere nella volontà di non incoraggiare viaggi clandestini dei “piccoli minori” offrendo loro, una volta giunti in Italia, la prospettiva immediata di una regolarizzazione - appoggiandosi a connazionali già regolarmente soggiornanti, disponibili ad assumerne la tutela.

Si tratta però di una preoccupazione contraddetta dalla possibilità di rilasciare il per- messo di soggiorno per motivi familiari sulla base dell’affidamento del minore, an- che infraquattordicenne, al parente entro il quarto grado residente in Italia, di cui

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all’art. 9, Legge n. 184/1983. Il tutore, se straniero, non potrà avere questa funzione, quindi rimane sottoposto a controlli esterni sui rapporti con il minore affidatogli. La Legge Zampa delinea una terza prospettiva. Nello specifico la lettera b) dell’art. 10 consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al minore di età non inferiore ai quattordici anni il quale: a) sia stato affidato, anche ai sensi del me- desimo articolo 9, comma 4, della Legge n. 184/1983; b) che conviva con il tutore italiano oppure straniero regolarmente soggiornante.

Sembrerebbe quantomeno abolita l’ipotesi rarissima, già prevista dal T.U. Immigra- zione, di attribuzione del permesso di soggiorno “per integrazione del minore”, di cui all’art. 28, D.p.r. n. 394/1999, nei confronti dei minori giunti in Italia entro il quindi- cesimo anno di età che - ai sensi dell’art. 32, c. 1 bis, del T.U.- siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato accreditato, al quale dovrebbe spettare un per- messo per minore età.

L’ultima tipologia è costituita, ai sensi dell’art. 4, c. 1, D.lgs. n. 142/2015, dal per- messo di soggiorno per richiesta di asilo, destinato a mutarsi, ove non intervenga il diniego da parte della Commissione territoriale, nel permesso di soggiorno corri- spondente allo status di protezione internazionale.

Le prospettive che si delineano per un MSNA alla maggiore età sono principalmente quelle che si esporranno di seguito. Il passaggio d’età continua a essere disciplinato dall’art. 32 del T.U., il cui contenuto è stato solo marginalmente modificato dalla Legge n. 47/2017.

La gamma di nuove possibilità, introdotte dalla Legge Zampa, produce una sorta di mutazione giuridica della condizione dei ragazzi stranieri che siano stati affidati op- pure siano conviventi con il tutore. Infatti, da minori non accompagnati, quali erano al loro arrivo, raggiungono la maggiore età con una posizione di soggiorno apparen- temente equivalente a quella dei familiari ricongiunti, sia pure attraverso vie d’ingresso irregolari. Possono quindi ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanita- rie o di cura, ai sensi dell’art. 32, c. 1, T.U..

In via interpretativa, l’art. 32, c. 1 T.U., consentirebbe il prolungamento del permesso di soggiorno per motivi familiari ai neomaggiorenni ricongiuntisi durante la minore età con i genitori o con un adulto affidatario, dai quali ancora dipendano economi-

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camente, purché vi sia una disponibilità in tal senso da parte dell’affidatario. Tutto ciò per salvaguardare i legami affettivi instauratisi.

Maggiori difficoltà, non da oggi, caratterizzano invece la posizione di soggiorno dei neomaggiorenni che siano stati affidati ai Servizi sociali - con collocamento del mi- nore presso una famiglia, che pertanto non risulta formalmente esserne affidataria. Sembrerebbe ragionevole, in effetti, che anche al MSNA collocato presso una fami- glia o un single venga da subito rilasciato un permesso di soggiorno per motivi fami- liari anziché per minore età, sulla scorta dell’equivalenza funzionale e soprattutto re- lazionale-affettiva tra la famiglia affidataria e quella collocataria.

Quanto ai MSNA affidati ai Servizi sociali ma collocati presso una comunità, il per- messo di soggiorno dovrà necessariamente essere quello per minore età.

Ben distinta dalla posizione dei MSNA titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari è quella dei neomaggiorenni titolari del permesso di soggiorno per integra- zione sociale. Coloro che posseggono questo titolo di soggiorno potranno convertirlo alla maggiore età con i seguenti permessi elencati all’art. 32, c. 1 bis, T.U. (studio, lavoro subordinato od autonomo e attesa occupazione). L’ente gestore del progetto in cui è stato inserito dovrà garantire e provare con idonea documentazione che il neo- maggiorenne si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le moda- lità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (art. 32, c. 1-ter, T.U.).

Infine, ciascuno dei permessi di soggiorno elencati dall’art. 32, c. 1 bis può essere ot- tenuto anche dal neomaggiorenne già titolare del permesso di soggiorno per minore età, purché – recita l’art. 32, c. 1 bis – sia stato sottoposto a tutela. In questo caso, compete all’ufficio per i MSNA presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche So- ciali l’adozione di un parere positivo per il rilascio del permesso di soggiorno richie- sto196.

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Ma la Legge n. 47/2017 ha aggiunto alla fine dell’art. 32, c. 1 bis T.U., la seguente frase: «Il

mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» (in tema di silenzio-assenso).

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