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Il modello “Italicum”: i principi fondamentali del testo di legge

6 UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE: L'ITALICUM 6.1 La sentenza della Corte Costituzionale n.1 del

6.2 Il modello “Italicum”: i principi fondamentali del testo di legge

Le vicende sinora riportate sottolineano la cruciale importanza di un consenso condiviso tra le forze politiche. A tal fine in molti invocano un segnale di forte discontinuità rispet- to al passato per trovare un “compromesso alto” che consegni al Paese una legge eletto- rale in grado di fornire risultati soddisfacenti (sia in termini di stabilità quanto in termini di stabilità) e continuità nel tempo. Per questo in molti ritengono necessario inserire la legge elettorale nella speciale categoria delle leggi organiche da modificare soltanto con maggioranze rafforzate dei due terzi dove sia determinante anche il voto dei partiti di opposizione251.

248 F. Sgrò, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema

proporzionale: qualche considerazione sull’equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità,

pubblicato in www.forumcostituzionale.it

249 R. Dickmann, La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e

introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza, pubblicato in

www.federalismi.it

250 Con il termine democrazia dell'alternanza si fa riferimento a leggi elettorali che consentono di bilanciare le esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità: permettendo all’elettore di scegliere maggioranza e governo e, quindi, grazie alla legittimazione popolare della maggioranza e dell’esecutivo (che non significa necessariamente elezione diretta del premier o del capo dello stato), consentendo al governo di disporre della forza necessaria per guidare la maggioranza e realizzare il programma politico. Queste si contrappongono alla democrazia consociativa dove il valore della rappresentanza politica è realizzato a discapito della stabilità e dell’efficienza dei governi, nel senso che i sistemi elettorali tendono solo a fotografare la realtà politica esistente, senza assicurare la possibilità per l’esecutivo di guidare la propria maggioranza e di realizzare il proprio programma di governo. Sul punto A. Morrone, La riforma elettorale dopo la fine del porcellum, pubblicato in www.confronticostituzionali.it

La nuova legge elettorale dovrà, assieme a garantire la rappresentatività dei cittadini,as- sicurare che ci sia un vincitore la sera delle elezioni, secondo il fortunato slogan che fa breccia in queste ore, ma deve garantire, cosa non meno importante, che chi vince nelle urne sia in grado, poi, di governare il Paese252. Ma non solo, come abbiamo più volte

detto in precedenza, deve esistere un nesso tra la riforma costituzionale al vaglio del Parlamento e il sistema elettorale in modo che assieme si riesca a ridurre la frammenta- zione partitica, assicurare la governabilità e garantire rappresentanza alle minoranze. Prima di andare ad analizzare il funzionamento nello specifico della nuova legge eletto- rale occorre adesso analizzare i principi fondamentali dal quale nasce il “modello Itali- cum”.

Il testo di legge elettorale approvato dalle Camere presenta una struttura “mista”, co- struito su un impianto proporzionale con correttivi maggioritari molto significativi. In- nanzitutto, esso prevede un meccanismo per assicurare una maggioranza a favore del Presidente che ha raccolto più voti, attraverso un premio collegato ad una soglia minima di consenso ottenuto ovvero un ballottaggio di coalizione eventuale. Questo risponde al- l'esigenza di assicurare quell'eguaglianza del voto spesso menzionata nella Sentenza n.1 2014 e che discende dalla scelta proporzionalistica posta in essere dai Padri costituenti seppur non costituzionalizzata. Tuttavia, è la stessa Corte Costituzionale a precisare come i meccanismi diretti ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza par- lamentare “allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più ra- pido il processo decisionale” sono senz’altro compatibili con i principi costituzionali purché non vi sia un'eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relati- va. In più occorre prevedere una soglia per l'ottenimento del premio di maggioranza. Il meccanismo premiale della nuova legge elettorale sembra coerente con le coordinate di costituzionalità stabilite dalla Corte laddove prevede il raggiungimento della soglia del 40% dei voti affinché il partito o la coalizione possa ottenere un premio del 15%, pari al 55% dei seggi. Nell’ipotesi in cui nessuno dei partiti o delle coalizioni dovesse raggiungere la soglia del 40% dei voti validamente espressi, il nuovo Italicum prevede un turno di ballottaggio per l’attribuzione del premio al partito vincente al ballottaggio. Questa scelta riflette il modello previsto per l’elezione del Sindaco sembra idonea ad assicurare una maggioranza certa al candidato Premier e, dunque, stabilità all’azione di

governo e a garantire ai cittadini di scegliere il Premier e la squadra di governo253 .

D'altra parte però un meccanismo di questo genere potrebbe incentivare la formazione di coalizione fortemente eterogenee, utili per vincere la sfida elettorale ma inadatte a governare.

Sempre nell'ottica di assicurare la formazione di stabili maggioranze ed il governo di le- gislatura, attraverso la predisposizione di una serie di soglia di sbarramento selettive, fissate rispettivamente al:

• 4,5% per la lista aderente ad una coalizione • 12% per le coalizioni di liste

• 3% per le liste singole non appartenenti ad una coalizione

Un simile meccanismo, predisposto al fine ridurre la frammentazione politica eccessiva, dovrebbe favorire i percorsi virtuosi di aggregazioni fra i partiti minori che esprimono istanze reali della società254. Tuttavia, anche una misura di questo tipo potrebbe costitui-

re un forte incentivo per i piccoli partiti a coalizzarsi a prescindere dai programmi. Ciò significherebbe anche in questo caso, correre il rischio di accordi provvisori unicamente per superare gli sbarramenti, salvo dividersi subito dopo le elezioni. Per i partiti radicati poi solo in alcune zone del territorio, lo sbarramento è sostituito con un numero minimo di seggi da conquistare all’interno di alcune Regioni.

L'altro aspetto di criticità ravvisato nella sentenza è quello del superamento delle liste bloccate, soprattutto laddove la circoscrizione elettorale sia molto ampia. Chiaramente, il massimo di conoscibilità potrebbe essere garantito soltanto con collegi uninominali,

in cui si ha una chiara identificabilità dei candidati che garantisce la libertà di scelta dell’elettore255 . La presenza di liste bloccate perlopiù molto lunghe presenta numerose controindicazioni: aumenta a dismisura i costi della politica, si piega a una logica clien- telare che rimette nelle mani dei potentati locali (se non addirittura della malavita orga- nizzata) il controllo dei voti, espropria i partiti del loro compito di selezione dei candi- dati ed aggiunge alla competizione fra coalizioni alternative e fra i partiti del medesimo schieramento anche quella fra candidati dello stesso partito256. L’Italicum prevede che i

candidati dei vari partiti si presentano in circoscrizioni su base provinciale e si scelgono con liste bloccate e corte, che – secondo quanto afferma la Corte nella sent.n.1 del 2014

253 I. Nicotra, Governo Renzi direzione Italicum? Pubblicato in www.federalismi.it 254 I. Nicotra, Governo Renzi direzione Italicum? Pubblicato in www.federalismi.it 255 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014, 3.1.

– risultano in sintonia con la Costituzione perché in grado di assicurare all’elettore la conoscibilità delle persone eleggibili.

Infine, avevamo accennato al termine del paragrafo precedente un ulteriore profilo che merita un adeguato approfondimento: la rappresentanza di genere. Occorre infatti pre- vedere il principio della democrazia di genere, nel rispetto dell’art. 51 della Costituzion- e, secondo cui “la Repubblica promuove le pari opportunità tra uomini e donne per

l’accesso alle cariche elettive”. In merito l'Italicum prevede un alternanza nella lista dei

candidati “uomo - donna” o “donna – uomo”, tuttavia, vista la ridotta dimensione dei collegi previsti nell’Italicum difficilmente una lista eleggerà più di due candidati per collegio; sicché, il meccanismo potrebbe non essere funzionale allo scopo del riequili- brio di genere257 .